Legge 104/92 : giustificato l’allontanamento diurno dal domicilio se il turno da coprire era notturno

I permessi introdotti dalla l. n. 104/1992, previsti per l’assistenza ad un familiare disabile, giustificano l’assenza dal lavoro in relazione causale diretta con la necessità di svolgere tali funzioni assistenziali. Non può dunque essere contestato al lavoratore l’allontanamento dal domicilio della disabile durante il giorno se il permesso è stato richiesto per coprire il turno notturno di assistenza.

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Cassazione civile sez. lav., 25/01/2023, (ud. 11/10/2022, dep. 25/01/2023), n.2235

Le retribuzioni ricevute in regime di intramoenia sono utili ai fini del calcolo del TFR

Il regime di prestazione libero professionale intramoenia è dunque connotato da un complesso di obbligazioni che gravano su entrambe le parti e che scaturiscono dal sottostante rapporto di lavoro subordinato che lega il sanitario all’ente pubblico da cui dipende’ (Cassazione civile sez. lav., 20/02/2019, n.4948).

Pertanto, trattandosi di voce retributive legata all’effettiva presenza in servizio, essa appare collegata al rapporto di lavoro subordinato e non a prestazioni autonome.

Tribunale Foggia sez. lav., 26/01/2023, n.315

Selezione per incarico di UOC: I rimedi conseguenti ad errata valutazione dei titoli e delle capacità professionali

Alla selezione per l’attribuzione di siffatte posizioni organizzative sono applicabili i medesimi principi affermati in tema di procedure selettive finalizzate alla progressione di carriera atteso che il conferimento della posizione organizzativa, pur non determinando un mutamento del profilo professionale, presuppone una valutazione comparativa degli aspiranti all’incarico, che, seppure discrezionale, deve essere effettuata dal datore di lavoro nel rispetto, oltre che degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., delle regole procedimentali unilateralmente o contrattualmente fissate .  Il lavoratore, nell’ipotesi di illegittima esclusione da una procedura selettiva o di erronea valutazione, è titolare di un diritto soggettivo all’effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative e può esercitare l’azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione, nonché agire per il risarcimento del danno anche da perdita di chance.

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Tribunale Grosseto sez. lav., 22/02/2023

DEMANSIONAMENTO INFERMIERE

La Suprema Corte ha dato ragione al lavoratore (costretto a svolgere mansioni da oss), ribadendo quanto già stabilito dalla Corte d’appello dell’Aquila.

“Se l’infermiere viene prevalentemente adibito allo svolgimento di mansioni non rientranti nel proprio inquadramento professionale, ma svolge compiti propri del personale con inquadramento inferiore, ovvero operatore socio-sanitario (oss), con conseguente mortificazione dell’immagine e della professionalità dell’infermiere, ha diritto a essere risarcito e a essere adibito alle proprie funzioni professionali”.

Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con una sentenza pilota che ha messo un punto fermo a una controversia iniziata nel 2017 da un infermiere del Policlinico di Chieti, che per cinque anni è stato demansionato, svolgendo svolto anche incarichi da oss.

Alla Cassazione ha fatto ricorso la Asl, impugnando la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila che l’aveva condannata ad adibire l’infermiere alle mansioni proprie del proprio inquadramento professionale, corrispondenti alla categoria D, e al risarcimento del danno da computarsi nella misura del 10% della retribuzione mensile via via maturata nel periodo, una volta accertatala dequalificazione subita dall’infermiere.

La Cassazione ha respinto il ricorso Asl, confermando che la figura dell’infermiere è ritenuta, come tutte le altre figure laureate, una professione intellettuale. Ragion per cui non può più essere tollerabile che, per un mero risparmio economico delle Asl, non si assumano gli oss e si costringono gli infermieri a sopperire in maniera cronica a tale situazione deficitaria”.

Più di 6 reperibilità al mese? Sì al pagamento doppio dell’indennità oraria al personale sanitario

Sì al pagamento doppia dell’indennità di reperibilità, a fine risarcitorio per usura psico-fisica, qualora queste sfiorino il numero di 6. A stabilirlo la Cassazione con la sentenza 3458/2022.

I fatti

La Corte d’Appello di Cagliari, accoglieva l’appello proposto da più lavoratori, personale infermieristico e tecnico, dipendenti, diretto al riconoscimento di un ristoro economico per i turni di disponibilità effettuati in misura superiore alla previsione contrattuale. La Corte d’Appello riconosceva un indennizzo pari al raddoppio dell’indennità prevista dalla contrattazione collettiva per l’operatore sanitario. La Corte d’Appello accoglieva la domanda atteso che di regola i turni di pronta disponibilità sono 6 mensili, mentre nel caso di specie i turni da ottobre 2005 ad aprile 2012, e anche in seguito, non avevano mai rispettato tale limite. Alla sentenza di appello ricorreva la Asl.

La Cassazione

La Cassazione conferma la Corte d’appello e condanna la Asl al risarcimento del personale sanitario coinvolto, con un pagamento doppio dell’indennità di reperibilità.

Gli infermieri avevano prestato per anni turni e disponibilità non inferiori a numero 17 mensili senza godere di alcun riposo compensativo. Ciò li aveva sottoposti a notevole stress psicofisico con ripercussioni sia sulla qualità di lavoro che sulla qualità della propria vita privata e di relazione. Venivano sistematicamente richiesti agli appellanti turni di disponibilità da un minimo di numero 18 a un massimo di numero 23 da assicurare in orario notturno, durante le festività, e mai derogata. Dunque, erano stati imposti turni di disponibilità che avevano coperto fino a quasi la totalità dei giorni lavorativi mensili ciò per anni, pur potendo l’Azienda organizzare il lavoro anche con altro personale facente parte di unità operative con attività continua. il numero maggiore di turni non solo determinava uno sforamento non retribuito rispetto alla previsione contrattuale, ma la mancanza di riposi compensativi incideva sulla qualità della vita degli infermieri, creando una situazione di stress psico-fisico. Il pagamento doppio dell’indennità ha dunque carattere risarcitorio per danno da usura psico-fisica

Positivi Covid, tampone ed isolamento. Le nuove regole.

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:

  • Per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare;
    Per i casi che sono sempre stati asintomatici l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo;
  • Per i casi in soggetti immunodepressi, l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo.
    • Per gli operatori sanitari, se asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare non appena un test antigenico o molecolare risulti negativo.
  • I cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, potranno terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o molecolare.

E’ obbligatorio, a termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10mo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.

CONTATTI STRETTI DI CASO
A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, durante il quale è obbligatorio di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.
Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2.
Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un caso confermato.

Personale sanitario. Può usufruire del permesso 104 la domenica

Il giorno di permesso legge 104/92 può essere fruito anche in corrispondenza di un turno di lavoro notturno o festivo come, ad esempio, la domenica.

A specificarlo è la circolare INPS 3114 del 7 agosto 2018 che chiarisce alcuni aspetti relativi la fruizione dei permessi legge 104/92 in particolar modo rispetto al lavoro a turni e al lavoro notturno.
Il decreto legislativo 66 del 2003 all’articolo 1 definisce il lavoro a turni come “qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che puo’ essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessita’ per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane;
Pertanto il lavoratore a turni potrebbe trovarsi a coprire un turno di lavoro all’interno delle 24 ore per tutti i giorni della settimana, con la possibilità quindi di comprendere sia il lavoro notturno che il lavoro in giornate festive, domenica compresa.
I permessi legge 104/92 fruiti a giorni prevedono che questi siano fruiti e retribuiti “a giornata”, indipendentemente dalla articolazione della prestazione lavorativa e dalle ore che il dipendente avrebbe dovuto effettivamente lavorare in quella giornata.

Il lavoro notturno, specifica la circolare, sebbene si svolga a cavallo di due giorni solari, si riferisce ad un unico turno di lavoro e, pertanto corrisponde, qualora venisse fruito, ad un giorno di permesso legge 104/92.
Ricordiamo, che il familiare che assiste la persona con disabilità è esentato, per legge, alla prestazione del lavoro notturno ma non lo è il lavoratore con disabilità che può però richiedere di fruire del giorno di permesso legge 104/92.

Efficacia probatoria verbali commissione medico ospedaliera

E’ stata assegnata alle Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 32077/2022 (sotto allegata), la questione in merito alla valenza probatoria del verbale della Commissione medico-ospedaliera, di cui all’art. 4 della L.n. 210/92, nel giudizio civile promosso dal danneggiato contro il Ministero della Salute, per il risarcimento del danno da emotrasfusione.

Un primo orientamento, dettato dalla Cassazione sez. 3, 15.06.2018 n. 15734, reputa che nel giudizio civile l’accertamento della riconducibilità del contagio a una emotrasfusione effettuato dalla Commissione e in base al quale è stato riconosciuto l’indennizzo, non può essere messo in discussione dal Ministero della Salute in merito alla riconducibilità del contagio, in quanto essendo detta Commissione organo dello Stato, l’accertamento è imputabile allo stesso Ministero.

L’impostazione di tale orientamento si basa sulla considerazione che la Commissione medica costituisce una branca del Ministero, in essa radicata e inserita e tale da rappresentarlo appieno. La valutazione positiva del nesso causale diventa quindi, più che un accertamento, una confessione, che avvince il Ministero non solo per l’emissione del provvedimento di indennizzo, ma altresì in un giudizio civile ove è convenuto dal danneggiato nell’azione risarcitoria imperniata proprio sul nesso causale tra emotrasfusione e patologia fonte di danni.

Tale indirizzo contrasta con l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, espresso anche dalle Sezioni Unite 11.01.2008 n. 577, per cui la decisione della Commissione medica ospedaliera sul riconoscimento dell’indennizzo ha un “valore meramente relativo”, non costituisce prova del nesso causale e non ha valore confessorio.

Al riguardo, come indicato dalle Sezioni Unite, tali verbali, al pari di qualunque altro verbale redatto da pubblico ufficiale fuori dal giudizio civile ed in questo prodotto, fanno prova ex art. 2700 c.c. “dei fatti che la commissione attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati dalla stessa compiuti mentre le valutazioni, le diagnosi o comunque le manifestazioni di scienza o di opinione in essi contenute costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento dal giudice, il quale può valutare l’importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuire a loro il valore di vero e proprio accertamento“

Sì al pagamento doppia dell’indennità di reperibilità, a fine risarcitorio per usura psico-fisica, qualora queste sforino il numero di 6

I fatti

La Corte d’Appello di Cagliari, accoglieva l’appello proposto da più lavoratori, personale infermieristico e tecnico, dipendenti, diretto al riconoscimento di un ristoro economico per i turni di disponibilità effettuati in misura superiore alla previsione contrattuale. La Corte d’Appello riconosceva un indennizzo pari al raddoppio dell’indennità prevista dalla contrattazione collettiva per l’operatore sanitario. La Corte d’Appello accoglieva la domanda atteso che di regola i turni di pronta disponibilità sono 6 mensili, mentre nel caso di specie i turni da ottobre 2005ad aprile 2012, e anche in seguito, non avevano mai rispettato tale limite. Alla sentenza di appello ricorreva la Asl.

La Cassazione

La Cassazione conferma la Corte d’appello e condanna la Asl al risarcimento del personale sanitario coinvolto, con un pagamento doppio dell’indennità di reperibilità. Gli infermieri avevano prestato per anni turni e disponibilità non inferiori a numero 17 mensili senza godere di alcun riposo compensativo. Ciò li aveva sottoposti a notevole stress psicofisico con ripercussioni sia sulla qualità di lavoro che sulla qualità della propria vita privata e di relazione. Venivano sistematicamente richiesti agli appellanti turni di disponibilità da un minimo di numero 18 a un massimo di numero 23 da assicurare in orario notturno, durante le festività, e mai derogata. Dunque, erano stati imposti turni di disponibilità che avevano coperto fino a quasi la totalità dei giorni lavorativi mensili ciò per anni, pur potendo l’Azienda organizzare il lavoro anche con altro personale facente parte di unità operative con attività continua. Il numero maggiore di turni non solo determinava uno sforamento non retribuito rispetto alla previsione contrattuale, ma la mancanza di riposi compensativi incideva sulla qualità della vita degli infermieri, creando una situazione di stress psico-fisico. Il pagamento doppio dell’indennità ha dunque carattere risarcitorio per danno da usura psico-fisica.

A stabilirlo la Cassazione con la sentenza 3458/2022

Danno biologico terminale e danno catastrofale vanno distintamente liquidati

Per il danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell’evento lesivo fino a quella del decesso) la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all’invalidità temporanea e deve essere effettuata in relazione alla menomazione dell’integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso;  

Invece il danno catastrofale  comporta la necessità di una liquidazione che si affidi a un criterio equitativo denominato “puro” – ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso – che sappia tener conto della sofferenza interiore psichica di massimo livello, correlata alla consapevolezza dell’approssimarsi della fine della vita, la quale deve essere misurata secondo criteri di proporzionalità e di equità adeguati alla sua particolare rilevanza ed entità, e all’enormità del pregiudizio sofferto a livello psichico in quella determinata circostanza.  

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Cass. civ., sez. lav., ord., 15 dicembre 2022, n. 36841

Avvocato Luca Damiano