E’ stata assegnata alle Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 32077/2022 (sotto allegata), la questione in merito alla valenza probatoria del verbale della Commissione medico-ospedaliera, di cui all’art. 4 della L.n. 210/92, nel giudizio civile promosso dal danneggiato contro il Ministero della Salute, per il risarcimento del danno da emotrasfusione.
Un primo orientamento, dettato dalla Cassazione sez. 3, 15.06.2018 n. 15734, reputa che nel giudizio civile l’accertamento della riconducibilità del contagio a una emotrasfusione effettuato dalla Commissione e in base al quale è stato riconosciuto l’indennizzo, non può essere messo in discussione dal Ministero della Salute in merito alla riconducibilità del contagio, in quanto essendo detta Commissione organo dello Stato, l’accertamento è imputabile allo stesso Ministero.
L’impostazione di tale orientamento si basa sulla considerazione che la Commissione medica costituisce una branca del Ministero, in essa radicata e inserita e tale da rappresentarlo appieno. La valutazione positiva del nesso causale diventa quindi, più che un accertamento, una confessione, che avvince il Ministero non solo per l’emissione del provvedimento di indennizzo, ma altresì in un giudizio civile ove è convenuto dal danneggiato nell’azione risarcitoria imperniata proprio sul nesso causale tra emotrasfusione e patologia fonte di danni.
Tale indirizzo contrasta con l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, espresso anche dalle Sezioni Unite 11.01.2008 n. 577, per cui la decisione della Commissione medica ospedaliera sul riconoscimento dell’indennizzo ha un “valore meramente relativo”, non costituisce prova del nesso causale e non ha valore confessorio.
Al riguardo, come indicato dalle Sezioni Unite, tali verbali, al pari di qualunque altro verbale redatto da pubblico ufficiale fuori dal giudizio civile ed in questo prodotto, fanno prova ex art. 2700 c.c. “dei fatti che la commissione attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati dalla stessa compiuti mentre le valutazioni, le diagnosi o comunque le manifestazioni di scienza o di opinione in essi contenute costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento dal giudice, il quale può valutare l’importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuire a loro il valore di vero e proprio accertamento“