Riconoscimento delle indennità di turno e di disagio per i professionisti che lavorano anche di notte

L’indennità di disagio, vale a remunerare specifiche modalità e condizioni, non solo spaziali ma anche temporali, della prestazione lavorativa di alcune tipologie di lavoratori, diverse da quelle della generalità degli altri dipendenti.

Il CCNL non fornisce indicazioni specifiche sulle ipotesi legittimanti, sulla quantificazione concreta e sulle modalità di erogazione dell’indennità di disagio, dato che la definizione della disciplina di tale compenso è rimessa alle autonome determinazioni della contrattazione integrativa.

L’ARAN aveva chiarito che Anche se, come detto, l’indennità di disagio può collegarsi anche a particolari condizioni e modalità temporali della prestazione lavorativa, si ritiene, tuttavia, che non possa prevedersi l’erogazione di tale compenso nel caso in cui ai lavoratori si applichino già altri istituti contrattuali destinati a remunerare comunque il disagio connesso al tempo della prestazione, come nel caso dell’indennità di turno, o dei compensi per lavoro festivo o notturno o notturno – festivo

Buone notizie per gli infermieri turnisti. Il 4 aprile scorso dal Tribunale di Milano è arrivata una sentenza di primo grado che per la prima volta rivede la normativa contrattuale in merito al riconoscimento delle indennità di turno e di disagio per i professionisti che lavorano anche di notte.

Al punto che l’azienda ospedaliera dovrà corrispondergli arretrati fino a cinque anni.  Un diritto che si traduce nel recupero fino a 5 anni di arretrati, “somme che si aggirano tra i 2mila e i 3mila euro – a seconda dell’unità operativa in cui si lavora”.   

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Avvocato Luca Damiano