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Con la L. n. 24/2017, meglio nota come riforma Gelli-Bianco, il legislatore ha inteso tipizzare la responsabilità medica. Sul punto si assiste ad una metamorfosi della responsabilità medica, ove sarà interessante analizzare la condotta colposa, il nesso di causa, il danno e la natura dell’obbligazione, che ha fra i suoi scopi principali quello di scongiurare la d. medicina difensiva”. Nel dettaglio la legge numero 24 dell’8 marzo 2017 presenta alcuni aspetti di sicuro rilievo giuridico. L’art. 1 della L. n. 24/2017 tratta la prevenzione collocandola al primo posto con l’adozione del c.d. Risk Management per le strutture pubbliche e private. Di conseguenza l’adozione di processi e piani per prevenire i rischi inducono ad aumentare le ipotesi di responsabilità diretta della struttura introducendo, così, il concetto di gestione del rischio e adozione di misure di prevenzione nell’ambito di un piano di organizzazione e condivisione delle informazioni. L’ articolo 7 della riforma Gelli-Bianco introduce e disciplina il c.d. doppio binario di responsabilità:

  1. Responsabilità Contrattuale (ex art. 1218 cod. civ.) a carico delle strutture sanitarie (pubbliche e private), quindi, rimane il contratto atipico c.d. rapporto di spedalità tra ospedale e paziente;
  2. Responsabilità Extracontrattuale (ex art. 2043 cod. civ.) per l’esercente la professione sanitaria (salvo che non abbia concluso un’obbligazione contrattuale con il paziente) che svolge la propria attività nell’ambito di una struttura sanitaria (pubblica o privata, ovvero, in rapporto convenzionale con il servizio sanitario nazionale);

In merito al quesito se l’amministrazione datrice di lavoro debba limitarsi a controllare l’attitudine del singolo collaboratore professionale di categoria D allo svolgimento di compiti di coordinamento e alla loro concreta attuazione, oppure possa essa stessa individuare ulteriori parametri di giudizio atti a rendere accertabili l’effettivo svolgimento di una attività di coordinamento aggiuntiva a quella propria della categoria, l’ARAN ha chiarito che, l’azienda, nell’ applicazione dell’art. 10 del CCNL Comparto Sanità, deve procedere solo sulla base di dati obiettivi, cioè verificare la sussistenza dell’effettivo svolgimento delle funzioni di coordinamento alla data del 31 agosto 2001 e del formale atto di assegnazione o della convalida formale degli atti interni di organizzazione dei dirigenti; l’A.R.A.N., con espresso riferimento alle indennità previste dall’art. 44 del CCNL Comparto Sanità del 1° settembre 1995 , con nota dell’11 giugno 1997, prot. n. 4017, ha precisato che “L’art. 44 del C.C.N.L. razionalizza il sistema delle indennità di turno disciplinate dal D.P.R. 270/1987 e dal D.P.R. 384/1990, stabilendo le misure unitarie delle nuove indennità e regole chiare e precise per la loro fruibilità. (…) Le previsioni della norma non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensive, perché in tal caso si duplicherebbe la corresponsione dei benefici dei precedenti contratti e non sarebbero rinvenibili nei fondi aziendali le risorse relative”. Inoltre, se in caso di riorganizzazione, il nuovo assetto preveda l’individuazione di una “unica area omogenea”, l’indennità di cui trattasi non potrà essere corrisposta a tutto il personale infermieristico applicato a tale “area omogenea”, ma solo a coloro che svolgono le attività nei reparti suddetti.

L’azione conseguente alla mancata osservanza delle prescrizioni del parte del medico competente, da parte del datore di lavoro, ha carattere risarcitorio e differisce da quella relativa all’accertamento e riconoscimento del diritto all’equo indennizzo, che ha la funzione di compensare la perdita dell’integrità fisica per infermità contratte dal lavoratore per causa del servizio. Divergono i presupposti normativi, perché l’equo indennizzo consiste in una somma di denaro corrisposta una tantum dall’Amministrazione al dipendente del pubblico impiego, che abbia subito un’invalidità permanente o sia deceduto per ragioni di servizio, indipendentemente da responsabilità della Pubblica Amministrazione. Mentre il danno biologico, prodottosi in conseguenza della mancata osservanza da parte del datore di lavoro delle prescrizioni del medico competente, ha carattere risarcitorio e presuppone la colpa di costui e che la dimostrazione venga fornita in giudizio da parte del danneggiato.

L’incarico di sostituto del direttore di struttura complessa, non configura mansioni superiori, nemmeno se si protrae nel tempo, ma secondo la Cassazione la circostanza che il dirigente abbia assunto tutte le funzioni del Direttore di Struttura complessa è il presupposto dell’avvenuto riconoscimento delle indennità e del trattamento economico che la contrattazione collettiva riserva al sanitario dirigente chiamato a svolgere funzioni sostitutive. Il riconoscimento del relativo trattamento economico, avviene indipendentemente da ogni atto organizzativo da parte dell’Amministrazione, in quanto non è raffigurabile l’ipotesi di una struttura sanitaria che rimanga priva dell’organo di vertice, responsabile dell’attività esercitata nel suo ambito e perché la sostituzione del primario (Direttore di Struttura Complessa) ha carattere necessitato, per evitare soluzioni di continuità nella direzione di struttura organica dell’ospedale.

nelle professioni sanitarie: Anche nelle professioni sanitarie vige il divieto di adibire il lavoratore a mansioni inferiori. La giurisprudenza ha chiarito in quali casi l’adibizione degli infermieri a mansioni inferiori costituisce un illegittimo demansionamento. La legge, infatti, non vieta del tutto al datore di lavoro di modificare le mansioni previste nel contratto di assunzione ma fissa dei limiti ben precisi a questa facoltà proprio per evitare che la professionalità del lavoratore venga dispersa e che si crei un danno al suo bagaglio professionale. Ciò avviene, a maggior ragione, quando l’esercizio di determinate mansioni è subordinato al possesso di una qualifica professionale specifica, disciplinata dalla legge. È il caso dell’infermiere che, per poter esercitare tale qualifica, deve seguire un apposito corso di laurea ed ottenere una determinata abilitazione. Se, una volta assunto, l’infermiere viene adibito a mansioni inferiori, che possono essere svolte anche da personale privo della sua qualifica, è evidente che il suo bagaglio professionale viene svuotato. E’ ammissibile che l’infermiere possa compiere, in situazioni eccezionali e contingenti e limitate a determinati periodi, delle mansioni che rientrano tra i compiti propri dell’operatore sociosanitario o dell’infermiere generico (figure inquadrate ad un livello inferiore). Tuttavia l’assegnazione di tali mansioni inferiori non può essere stabile. Se invece lo svolgimento di queste mansioni diventa strutturale, si configura il demansionamento dell’infermiere.

La mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché l’interesse del lavoratore leso dall’inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell’art. 36 Cost, sicché la lesione dell’interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno. La Suprema Corte già da tempo ha riconosciuto che l’ASL deve garantire al medico, anche senza sua richiesta, il riposo settimanale, trattandosi di diritto indisponibile (Cassazione civile, sez. lav., 18/03/2016, n. 5465) e che la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto. Ove nel corso del servizio di reperibilità si renda necessaria la prestazione effettiva, l’azienda sanitaria non può limitarsi a corrispondere la maggiorazione per il lavoro straordinario prestato nella giornata festiva, ma deve anche garantire il riposo settimanale.

Per diritto della previdenza sociale o diritto della previdenza e della sicurezza sociale si intende la branca del diritto pubblico che norma le modalità con cui uno Stato attua la tutela dei cittadini in condizioni di bisogno. Il diritto della previdenza sociale individua quindi gli istituti previdenziali pubblici che hanno lo scopo di attuare tali tutele e le modalità di finanziamento degli stessi. In particolare il diritto della previdenza sociale regola le prestazioni in un sistema pensionistico ed individua i soggetti destinatari. Il cuore del sistema è rappresentato dagli istituti di carattere pensionistico, gestiti dall’INPS. Si tratta di un settore che sta vivendo forti scosse a causa dei maggiori oneri finanziari legati alla drastica ristrettezza economica che attanaglia il nostro Paese nonché in forza dell’aumento dell’età media della popolazione beneficiaria delle prestazioni. Ragion per cui, si cerca di dare spazio alla previdenza complementare, gestita da Fondi privati. Inoltre, altro organo basilare che fornisce tutela al lavoratore è l’INAIL, il quale gestisce l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il credito risarcitorio della vittima di un infortunio sul lavoro nei confronti del proprio datore di lavoro, si riduce solo e nella misura in cui abbia ricevuto dall’assicuratore sociale indennizzi destinati a ristorare danni che, dal punto di vista civilistico, possano dirsi effettivamente patiti e pagati. Secondo la Suprema Corte, dal risarcimento danni spettante al danneggiato per illecito imputabile a terzi, va detratta l’eventuale rendita Inail frattanto percepita. Quindi, le somme che il danneggiato si sia viste liquidare da parte dell’Inail a titolo di rendita per l’inabilità permanente vanno detratte dall’ammontare dovuto, per il medesimo titolo, dal responsabile del fatto dannoso. Da quanto esposto consegue che, quando la vittima di un illecito aquiliano abbia percepito anche l’indennizzo da parte dell’Inail, per calcolare il danno biologico permanente differenziale è necessario: determinare il grado di invalidità permanente patito dalla vittima e monetizzarlo, secondo i criteri della responsabilità civile, ivi inclusa la personalizzazione o “danno morale” che dir si voglia, attesa la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale; sottrarre dall’importo ottenuto non il valore capitale dell’intera rendita costituita dall’Inail, ma solo il valore capitale della quota dì rendita che ristora il danno biologico;

Il risarcimento del danno da violazione del riposo giornaliero (undici ore ogni ventiquattro) e ciò, in quanto tale illecito genera un pregiudizio da ritenersi presunto nell’ an, giacchè indubbio che dalla prosecuzione dell’attività lavorativa oltre il limite imposto dal Regolamento CEE, ed in seguito dal D.lgs. n. 66/2003, deriva una maggiore gravosità della prestazione lavorativa, fonte di danno per il lavoratore, non potendo costui beneficiare del tempo necessario per ricostruire le risorse psico-fisiche assorbite dall’impegno lavorativo pregresso. Il riposo va calcolato in modo “frazionato”, sommando le ore precedenti alla chiamata a quelle successive alla fine della prestazione lavorativa nell’arco delle 24 ore; Il Tribunale di Lanciano-Sez. Lavoro ha di recente riconosciuto il diritto del medico ad un sostanzioso risarcimento, per la mancata fruizione dei riposi compensativi dovuti a seguito dell’espletamento dei turni di pronta disponibilità attiva non seguiti da riposo compensativo e per il mancato rispetto del limite minimo di 11 ore continuative di riposo nell’arco giornaliero.

La possibilità di corrispondere compensi per lavoro straordinario ai dirigenti sanitari, si riduce ad un’ipotesi del tutto residuale, limitata ai soli casi in cui il superamento dell’orario, preordinato al raggiungimento dell’obiettivo assegnato, sia reso necessario dal sopravvenire di fattori eccezionali e sempreché esso sia stato previamente autorizzato dall’ente datore. Tuttavia, se il lavoro straordinario viene prestato in ottemperanza di una turnazione oraria stabilita dal primario del reparto, non per un mero ed arbitrario motus del medico, pertanto viene utilizzato come fattore di programmazione dell’attività lavorativa ordinaria, va comunque remunerato, in quanto i turni di servizio stabiliti dal superiore gerarchico, avendo carattere vincolante, costituiscono orario di lavoro a tutti gli effetti. Il medico che non abbia goduto delle ferie, ha l’onere di fornire adeguata prova della causa eccezionale e non imputabile che ha determinato la mancata fruizione delle stesse al fine di vedersi corrispondere l’indennità sostitutiva. Il fatto che un’azienda abbia, esplicitamente o meno, impedito o comunque non consentito al medico di andare in ferie, rappresenta una condotta illegittima. Ora, una parte della giurisprudenza ha ritenuto che il risarcimento del danno potesse intervenire solo nel caso in cui il dipendente avesse fatto richiesta di andare in ferie durante il servizio e queste non gli fossero state concesse. Recentemente, invece, la sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 2496/2018 ha stabilito che la Pubblica amministrazione è obbligata al pagamento delle ferie residue per il dipendente prossimo alla pensione, indipendentemente dal fatto che ci sia stata o meno una richiesta durante il servizio.

La formazione ha come obiettivo lo sviluppo di competenze e la loro applicazione diretta al miglioramento del funzionamento aziendale per un risultato economico più soddisfacente. La mia partecipazione, in qualità di relatore, ad eventi formativi organizzati da Ordini professionali ed Organismi privati, mi ha consentito di acquisire competenze specifiche nella formazione in materia sanitaria.

L’informazione viene resa mediante l’iscrizione alla newsletter, mediante la quale è possibile avere un costante aggiornamento sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia sanitaria e di responsabilità civile, mentre nella sezione Class Action è possibile visualizzare le azioni collettive, condotte da uno o più soggetti membri di una determinata categoria, nonchè partecipare alle stesse fornendo la propria adesione.

ll danno alla persona comprende tutti i danni, patrimoniali e non, che sono cagionati ad un essere umano. Si tratta quindi di una macrocategoria, che racchiude al suo interno altre categorie: danno alla salute, danno biologico, danno esistenziale, danno morale, danno non patrimoniale, danno patrimoniale, danno all’onore, alla riservatezza, ecc. Qualsiasi danno che faccia capo ad un soggetto, di qualsiasi tipo o entità, è inquadrabile in questa categoria. Con le note sentenze nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell’11 novembre 2008 le Sezioni Unite della Cassazione delineano in modo definitivo i contorni del danno alla persona, risistemando, e per certi versi innovando profondamente, la materia del danno alla persona. Il sistema poggia ora sui seguenti punti fondamentali: l’articolo 2059 non limita il risarcimento del danno non patrimoniale al solo danno morale da reato, ma lo limita ai soli casi previsti dalla legge;  e per legge deve intendersi qualsiasi legge, primaria, secondaria, costituzionale o comunitaria, e persino i principi fondamentali dell’ordinamento; il danno alla salute è danno non patrimoniale, risarcibile perché l’articolo 2059 c.c. lo consente espressamente, così come il danno esistenziale, essendo necessario unicamente che la posta risarcibile trovi fondamento in una norma giuridica; non esiste una autonoma categoria di danno esistenziale, o di danno alla salute; esiste invece come categoria autonoma solo la categoria del danno patrimoniale, affiancata da quella del danno non patrimoniale. In altre parole, il danno alla persona si fonda sul bipolarismo “danno patrimoniale – danno non patrimoniale”, all’interno delle quali categorie devono essere ricomprese tutte le altre, che vanno considerate mere sottocategorie, o specificazioni, delle due categorie principali; il danno patrimoniale, previsto dall’articolo 2043, è atipico; il danno non patrimoniale, previsto dall’articolo 2059, è tipico, essendo risarcibile nei soli casi previsti dalle legge;

Non ogni danno provocato dall’insidia da luogo al risarcimento, ma solo ove è dimostrato dal danneggiato che il pregiudizio subito non era evitabile e prevedibile con l’utilizzo dell’ordinaria diligenza. L’insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Affinché si possa parlare di insidia o trabocchetto, la giurisprudenza, ormai pacifica sul punto, ritiene necessaria la ricorrenza di due requisiti:

  • Oggettivo: la non visibilità del pericolo
  • Soggettivo: la non prevedibilità del pericolo (valutata secondo le regole ordinarie in tema di diligenza);
Per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona o ne menomi parzialmente o totalmente la capacità lavorativa. Il concetto di “occasione di lavoro” richiede che vi sia un nesso causale tra il lavoro e il verificarsi dei rischio cui può conseguire l’infortunio. Il rischio considerato è quello specifico, determinato dalla ragione stessa del lavoro. Si distingue dalla malattia professionale che si sviluppa nel tempo per l’esposizione ad un fattore di rischio.

L’INAIL funziona come una normale assicurazione, è obbligatoria per legge (D.P.R. n. 1124 del 1965) e garantisce prestazioni sanitarie specifiche e di ottenere un indennizzo in caso di infortunio. L’entità dell’indennizzo percepito varia a seconda dell’evento traumatico e delle conseguenze riportate dal lavoratore. Dalla violazione delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ed, in particolare, dalla mancata adozione di adeguati dispositivi antinfortunistici o di protezione individuale, discende la responsabilità del datore di lavoro ed il diritto del lavoratore ad ottenere il risarcimento del danno.
Avvocato Luca Damiano