I fatti
La Corte d’Appello di Cagliari, accoglieva l’appello proposto da più lavoratori, personale infermieristico e tecnico, dipendenti, diretto al riconoscimento di un ristoro economico per i turni di disponibilità effettuati in misura superiore alla previsione contrattuale. La Corte d’Appello riconosceva un indennizzo pari al raddoppio dell’indennità prevista dalla contrattazione collettiva per l’operatore sanitario. La Corte d’Appello accoglieva la domanda atteso che di regola i turni di pronta disponibilità sono 6 mensili, mentre nel caso di specie i turni da ottobre 2005ad aprile 2012, e anche in seguito, non avevano mai rispettato tale limite. Alla sentenza di appello ricorreva la Asl.
La Cassazione
La Cassazione conferma la Corte d’appello e condanna la Asl al risarcimento del personale sanitario coinvolto, con un pagamento doppio dell’indennità di reperibilità. Gli infermieri avevano prestato per anni turni e disponibilità non inferiori a numero 17 mensili senza godere di alcun riposo compensativo. Ciò li aveva sottoposti a notevole stress psicofisico con ripercussioni sia sulla qualità di lavoro che sulla qualità della propria vita privata e di relazione. Venivano sistematicamente richiesti agli appellanti turni di disponibilità da un minimo di numero 18 a un massimo di numero 23 da assicurare in orario notturno, durante le festività, e mai derogata. Dunque, erano stati imposti turni di disponibilità che avevano coperto fino a quasi la totalità dei giorni lavorativi mensili ciò per anni, pur potendo l’Azienda organizzare il lavoro anche con altro personale facente parte di unità operative con attività continua. Il numero maggiore di turni non solo determinava uno sforamento non retribuito rispetto alla previsione contrattuale, ma la mancanza di riposi compensativi incideva sulla qualità della vita degli infermieri, creando una situazione di stress psico-fisico. Il pagamento doppio dell’indennità ha dunque carattere risarcitorio per danno da usura psico-fisica.
A stabilirlo la Cassazione con la sentenza 3458/2022
