DEMANSIONAMENTO INFERMIERE

La Suprema Corte ha dato ragione al lavoratore (costretto a svolgere mansioni da oss), ribadendo quanto già stabilito dalla Corte d’appello dell’Aquila.

“Se l’infermiere viene prevalentemente adibito allo svolgimento di mansioni non rientranti nel proprio inquadramento professionale, ma svolge compiti propri del personale con inquadramento inferiore, ovvero operatore socio-sanitario (oss), con conseguente mortificazione dell’immagine e della professionalità dell’infermiere, ha diritto a essere risarcito e a essere adibito alle proprie funzioni professionali”.

Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con una sentenza pilota che ha messo un punto fermo a una controversia iniziata nel 2017 da un infermiere del Policlinico di Chieti, che per cinque anni è stato demansionato, svolgendo svolto anche incarichi da oss.

Alla Cassazione ha fatto ricorso la Asl, impugnando la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila che l’aveva condannata ad adibire l’infermiere alle mansioni proprie del proprio inquadramento professionale, corrispondenti alla categoria D, e al risarcimento del danno da computarsi nella misura del 10% della retribuzione mensile via via maturata nel periodo, una volta accertatala dequalificazione subita dall’infermiere.

La Cassazione ha respinto il ricorso Asl, confermando che la figura dell’infermiere è ritenuta, come tutte le altre figure laureate, una professione intellettuale. Ragion per cui non può più essere tollerabile che, per un mero risparmio economico delle Asl, non si assumano gli oss e si costringono gli infermieri a sopperire in maniera cronica a tale situazione deficitaria”.

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Avvocato Luca Damiano