Il rispetto dell’orario di lavoro del personale sanitario ai tempi del coronavirus

I principi e le norme che regolamentano, nel mondo medico, la
materia dell’orario massimo di lavoro, dei turni di pronta
disponibilità, dei riposi, delle pause e delle ferie, sono da sempre
oggetto di grande dibattito ed ancor più oggi, in un contesto
emergenziale come quello che stiamo vivendo, ove il personale
sanitario si trova ad sostenere turni di lavoro massacranti.

Nell’attuale contesto sanitario, la corretta applicazione della disciplina
sull’orario di lavoro risulta quasi impossibile e potrebbe comportare
problematiche non indifferenti, aumentando i rischi di c.d. errore
clinico ai danni dei pazienti.
Ricordiamo a tal proposito che la Legge 30 ottobre 2014, n. 161, con
l’art. 14, ha riallineato anche per i medici ed il personale sanitario, la
disciplina in materia di orario di lavoro e durata dei riposi agli altri paesi
della CE. In particolare, la legge prevede come minimo 11 ore
consecutive di riposo giornaliero, massimo 48 ore di lavoro
settimanale, compreso lo straordinario, 24 ore di riposo settimanale e
almeno 4 settimane di riposo annuale.
Rimangono però alcune criticità, dovute per la maggior parte alla
cronica carenza di personale sanitario, che potrebbero mandare in tilt il
sistema come, ad esempio, la pronta disponibilità, soprattutto se si è
costretti a doverla convertire in lavoro operativo (c.d. pronta
disponibilità attiva). Come può essere applicata la “norma delle 11 ore”
se il riposo è interrotto da uno o più periodi di lavoro che costringono il
sanitario al rientro in Ospedale durante la notte?
Proprio questo istituto, spesso utilizzato in modo inappropriato per la
sciagurata falcidia delle dotazioni organiche perpetrata dalle aziende
sanitarie in questi anni di riduzione del finanziamento del S.S.N., ha
creato i maggiori problemi per la applicazione della “norma sulle 11 ore”
di riposo continuativo.
Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata
reperibilità del medico e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere la
struttura sanitaria nel più breve tempo possibile dalla chiamata.
L’istituto c.d. reperibilità o pronta disponibilità medica, può essere
utilizzato solo per coprire turninotturni o festivi. Opzioni diverse, pur se
notoriamente diffuse, quali la pronta disponibilità pomeridiana dalle 16
alle 20, costituiscono una violazione della legge;
– la regola è che i turni di pronta disponibilità coperti dal singolo dirigente
medico non siano più di dieci al mese. In tale ambito, tuttavia, le eccezioni
sono diventate la regola;
– la previsione di due o più turni consecutivi di pronta disponibilità di
12ore è illegittima;
– a fronte di un turno di guardia notturna deve essere lasciato libero il
giorno prima ed il giorno dopo di guardia stesso. Opzioni diverse sono
contrarie al dettato normativo;
– non si può affidare un turno di pronta disponibilità che va dalle 20 alle
8 del mattino al dirigente medico che sia stato in servizio dalle 14 alle 20
del giorno precedente;
– a fronte di un turno notturno di pronta disponibilità deve essere lasciato
libero il pomeriggio precedente ed il mattino successivo. Si profilerebbe in

La Corte di Cassazione, più volte chiamata ad interpretare le
disposizioni contrattuali volte a disciplinare il servizio di pronta
disponibilità nell’area sanitaria, ha sempre escluso che dalla cosiddetta
reperibilità passiva possa derivare, quale effetto automatico, il diritto
del dipendente a fruire del riposo compensativo, rimesso, invece, alla
sua scelta discrezionale.
Ove, invece, la prestazione venga effettivamente resa in regime di cd.
reperibilità attiva, la stessa non può non essere computata nel
numero di ore complessivamente lavorate dal dirigente e deve anche
essere considerata quale impeditiva del necessario riposo
settimanale, sicché, in caso di chiamata effettiva del dipendente, ed a
prescindere da una sua richiesta, andrà comunque riconosciuto il
diritto alla fruizione del riposo compensativo, nel rispetto dell’art. 36
Cost. e dell’art. 5 della Direttiva n. 2003/88/CE, trattandosi di diritto
indisponibile.
La Suprema Corte ha quindi chiarito che in tal caso la mancata
fruizione del riposo compensativo è fonte di danno non patrimoniale
che deve essere presunto, perché “l’interesse del lavoratore leso
dall’inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale
nell’art. 36 Cost., sicchè la lesione dell’interesse espone direttamente il
datore al risarcimento del danno….” (cfr. Cass. 1.12.2016 n. 24563; Cass.
16.8.2015 n. 16665; Cass. 25.10.2013 n. 24180; Cass. S.U. 7.1.2013 n.
142).
Si tratta di una fattispecie di illecito che genera un pregiudizio da
ritenersi presunto, giacché è indubbio che dalla mancata fruizione dei
riposi sia derivata una maggiore gravosità della prestazione lavorativa
fonte di danno per i sanitari, non potendo costoro beneficiare del
tempo necessario per ricostituire le risorse psico-fisiche assorbite
dall’impegno lavorativo pregresso.
Inoltre, per quanto attiene al riposo giornaliero, la misura considerata
“minima” della Direttiva Europea Direttiva n. 104/1993/CE è quella di
11 ore consecutive nell’arco di 24 ore, partendo dall’inizio
dell’attività. Il riposo va calcolato in modo “frazionato”, sommando le
ore precedenti alla chiamata a quelle successive alla fine della
prestazione lavorativa nell’arco delle 24 ore;
Pertanto la giurisprudenza ha chiarito che spetta il risarcimento del
danno, commisurato alle ore riposo compensativo non godute tra la
fine di un turno e l’inizio del successivo (minimo 11 ore consecutive).
Trattandosi di somme riconosciute a titolo risarcitorio, per un arco
temporale di dieci anni antecedenti alla domanda, gli importi sono
molto cospicui ed al netto al netto delle trattenute fiscali.
Tanti sanitari, in tale gravosa condizione di lavoro, sono legittimati ad
avanzare domanda di risarcimento danni nei confronti della propria
ASL, con la conseguenza che potrebbe trattarsi di un vero salasso per
le casse della stessa.

A questo proposito il Tribunale di Lanciano-Sez. Lavoro ha di recente
riconosciuto il diritto del medico ad un sostanzioso risarcimento, per la
mancata fruizione dei riposi compensativi dovuti a seguito
dell’espletamento dei turni di pronta disponibilità attiva non seguiti da
riposo compensativo e per il mancato rispetto del limite minimo di 11
ore continuative di riposo nell’arco giornaliero da parte della ASL.

Emergenza 118: un’insufficiente dotazione di personale costituisce pericolo per la sicurezza

Tra le operazioni fisiche degli infermieri e di altri operatori sanitari ci
sono il frequente sollevamento manuale dei pazienti, che spesso
comporta posture del corpo scomode.

Il Rischio da Movimentazione manuale dei carichi viene trattato
nel titolo VI del D.Lgs 81/08, e approfondito nell’allegato XXXIII dello
stesso decreto; per Movimentazione Manuale si intende qualsiasi tipo
di attività che comporti operazioni di sollevamento di un peso, ma
anche le azioni di trascinamento, spinta o spostamento che possano
dare origine a disturbi e patologie soprattutto a carico della colonna
vertebrale, ma anche a carico delle articolazioni e dei muscoli. Va
ricordato inoltre che fanno parte di questo titolo anche i rischi
derivanti da Movimenti ripetitivi e continuati, che possono dare
origine anch’essi a patologie osteoarticolari, tendinee e muscolari
anche gravi e perduranti.
Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di cercare in prima misura di eliminare
il rischio dagli ambienti sotto la sua supervisione, e se questo non
fosse possibile di adottare tutte le misure tecniche utili a ridurre gli
sforzi e le movimentazioni manuali, attrezzandosi con ausili meccanici
di sollevamento.
Sulla scorta dei risultati di numerosi studi di fisiopatologia e di
biomeccanica dell’apparato locomotore e di epidemiologia sono stati
stabiliti dalla legge, per la movimentazione manuale di carichi, veri e
propri valori limite, al fine di indirizzare eventuali azioni di
prevenzione. Tenuto conto delle differenze di genere e di età, il carico
massimo sollevabile stabilito per singolo lavoratore/lavoratrice è il
seguente:
– Uomo: dai 18 ai 45 anni il peso massimo sollevabile è 25 Kg (fino a
18 e oltre 45 anni è di 20 Kg)
– Donna: dai 18 ai 45 anni il peso massimo sollevabile è 20 Kg (fino a
18 e oltre 45 anni è di 15 Kg).
Il manuale INAIL suggerisce, come regola generale per evitare danni, di
“Non sollevare manualmente, da soli, pesi superiori ai valori di peso
massimo movimentabile”
Logica vuole che se è buona norma non superare il limite di 25 kg per
singolo operatore, considerando che una persona adulta pesa
mediamente 70/80 kg e necessita di essere completamente sollevata
per il trasferimento dall’abitazione all’ambulanza, è evidente come per
eliminare o quantomeno ridurre tale rischio siano necessari almeno tre
operatori.
Al peso del paziente si deve aggiungere poi il peso dei vari materiali ed
apparecchiature in dotazione all’equipaggio come defibrillatore,
borsone portafarmaci, bombola O2, tavola spinale, ecc.
Non poco incidono le condizioni sfavorevoli in cui avviene il trasporto,
per vari motivi: il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che
implicano la manipolazione del carico a livelli diversi (es. gradini), il
carico è in equilibrio instabile o con contenuto a rischio di
spostamento (es. sollevamento della barella da terra), il carico è
collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto/maneggiato
a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del
tronco (es. paziente sul telo-amaca), il posto o l’ambiente di lavoro

non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a
un’altezza di sicurezza o in buona posizione (es. fossati). Questi fattori
sono moltiplicativi del rischio per cui potrebbero abbassare
ulteriormente il valore del peso massimo movimentabile.
La responsabilità del datore di lavoro al riguardo è stata ribadita in più
occasioni della Cassazione e trova origine nell’art. 2087 del Codice
Civile il quale recita: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio
dell’impresa le misure che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la
personalità morale dei prestatori di lavoro”. Sulla stessa linea l’art. 1176
del Codice Civile il quale prevede che il datore di lavoro
“Nell’adempimento dell’obbligo inerente all’esercizio di un’attività
professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura
dell’attività esercitata”. In particolare, la sentenza 14556/2017 della
Corte di Cassazione ha sancito che proprio al datore di lavoro spetta
“l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno,
ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il
verificarsi dell’evento medesimo”.
Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs 81/2008
può avere conseguenze rilevanti per pazienti, operatori e aziende
sanitarie, quali ad esempio: – aumento degli infortuni per i lavoratori
dell’emergenza 118; – possibilità di coinvolgimento del paziente
nell’infortunio; – rischio di sanzioni per il datore di lavoro previste dal
D.Lgs 81/2008; – aumento dei costi sociali e previdenziali; aumento
dei fattori di rischio psicologico per il personale (insoddisfazione,
stress, burnout).
Per i motivi sopraesposti sarebbe opportuno che i mezzi di soccorso
del servizio 118 fossero dotati di equipaggi costituiti da minimo tre
operatori.

IL RISPETTO DELL’ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

I principi e le norme che regolamentano, nel mondo medico, la materia dell’orario massimo di lavoro, dei turni di pronta disponibilità, dei riposi, delle pause e delle ferie, sono da sempre oggetto di grande dibattito ed ancor più oggi, in un contesto emergenziale come quello che stiamo vivendo, ove il personale sanitario si trova ad sostenere turni di lavoro massacranti.

Nell’attuale contesto sanitario, la corretta applicazione della disciplina sull’orario di lavoro risulta quasi impossibile e potrebbe comportare problematiche non indifferenti, aumentando i rischi di c.d. errore clinico ai danni dei pazienti.

ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

Ricordiamo a tal proposito che la Legge 30 ottobre 2014, n. 161, con l’art. 14, ha riallineato anche per i medici ed il personale sanitario, la disciplina in materia di orario di lavoro e durata dei riposi agli altri paesi della CE. In particolare, la legge prevede come minimo 11 ore consecutive di riposo giornaliero, massimo 48 ore di lavoro settimanale, compreso lo straordinario, 24 ore di riposo settimanale e almeno 4 settimane di riposo annuale.

Rimangono però alcune criticità, dovute per la maggior parte alla cronica carenza di personale sanitario, che potrebbero mandare in tilt il sistema come, ad esempio, la pronta disponibilità, soprattutto se si è costretti a doverla convertire in lavoro operativo (c.d. pronta disponibilità attiva). Come può essere applicata la “norma delle 11 ore” se il riposo è interrotto da uno o più periodi di lavoro che costringono il sanitario al rientro in Ospedale durante la notte?

Proprio questo istituto, spesso utilizzato in modo inappropriato per la sciagurata falcidia delle dotazioni organiche perpetrata dalle aziende sanitarie in questi anni di riduzione del finanziamento del S.S.N., ha creato i maggiori problemi per la applicazione della “norma sulle 11 ore” di riposo continuativo.

Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del medico e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura sanitaria nel più breve tempo possibile dalla chiamata.

  • L’istituto c.d. reperibilità o pronta disponibilità medica, può essere utilizzato solo per coprire turni notturni o festivi. Opzioni diverse, pur se notoriamente diffuse, quali la pronta disponibilità pomeridiana dalle 16 alle 20, costituiscono una violazione della legge;
  • la regola è che i turni di pronta disponibilità coperti dal singolo dirigente medico non siano più di dieci al mese. In tale ambito, tuttavia, le eccezioni sono diventate la regola;
  • la previsione di due o più turni consecutivi di pronta disponibilità di 12 ore è illegittima;
  • a fronte di un turno di guardia notturna deve essere lasciato libero il giorno prima ed il giorno dopo di guardia stesso. Opzioni diverse sono contrarie al dettato normativo;
  • non si può affidare un turno di pronta disponibilità che va dalle 20 alle 8 del mattino al dirigente medico che sia stato in servizio dalle 14 alle 20 del giorno precedente;
  • a fronte di un turno notturno di pronta disponibilità deve essere lasciato libero il pomeriggio precedente ed il mattino successivo. Si profilerebbe in caso contrario una turnazione “massacrante”.

La Corte di Cassazione, più volte chiamata ad interpretare le disposizioni contrattuali volte a disciplinare il servizio di pronta disponibilità nell’area sanitaria, ha sempre escluso che dalla cosiddetta reperibilità passiva possa derivare, quale effetto automatico, il diritto del dipendente a fruire del riposo compensativo, rimesso, invece, alla sua scelta discrezionale.

Ove, invece, la prestazione venga effettivamente resa in regime di cd. reperibilità attiva, la stessa non può non essere computata nel numero di ore complessivamente lavorate dal dirigente e deve anche essere considerata quale impeditiva del necessario riposo settimanale, sicché, in caso di chiamata effettiva del dipendente, ed a prescindere da una sua richiesta, andrà comunque riconosciuto il diritto alla fruizione del riposo compensativo, nel rispetto dell’art. 36 Cost. e dell’art. 5 della Direttiva n. 2003/88/CE, trattandosi di diritto indisponibile. 

ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

La Suprema Corte ha quindi chiarito che in tal caso la mancata fruizione del riposo compensativo è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto, perché “l’interesse del lavoratore leso dall’inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell’art. 36 Cost., sicchè la lesione dell’interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno….” (cfr. Cass. 1.12.2016 n. 24563; Cass. 16.8.2015 n. 16665; Cass. 25.10.2013 n. 24180; Cass. S.U. 7.1.2013 n. 142). 

Si tratta di una fattispecie di illecito che genera un pregiudizio da ritenersi presunto, giacché è indubbio che dalla mancata fruizione dei riposi sia derivata una maggiore gravosità della prestazione lavorativa fonte di danno per i sanitari, non potendo costoro beneficiare del tempo necessario per ricostituire le risorse psico-fisiche assorbite dall’impegno lavorativo pregresso.

Inoltre, per quanto attiene al riposo giornaliero, la misura considerata “minima” della Direttiva Europea Direttiva n. 104/1993/CE è quella di 11 ore consecutive nell’arco di 24 ore, partendo dall’inizio dell’attività. Il riposo va calcolato in modo “frazionato”, sommando le ore precedenti alla chiamata a quelle successive alla fine della prestazione lavorativa nell’arco delle 24 ore;

Pertanto la giurisprudenza ha chiarito che spetta il risarcimento del danno, commisurato alle ore riposo compensativo non godute tra la fine di un turno e l’inizio del successivo (minimo 11 ore consecutive).

Trattandosi di somme riconosciute a titolo risarcitorio, per un arco temporale di dieci anni antecedenti alla domanda, gli importi sono molto cospicui ed al netto al netto delle trattenute fiscali.

Tanti sanitari, in tale gravosa condizione di lavoro, sono legittimati ad avanzare domanda di risarcimento danni nei confronti della propria ASL, con la conseguenza che potrebbe trattarsi di un vero salasso per le casse della stessa.

A questo proposito il Tribunale di Lanciano-Sez. Lavoro ha di recente riconosciuto il diritto del medico ad un sostanzioso risarcimento, per la mancata fruizione dei riposi compensativi dovuti a seguito dell’espletamento dei turni di pronta disponibilità attiva non seguiti da riposo compensativo e per il mancato rispetto del limite minimo di 11 ore continuative di riposo nell’arco giornaliero da parte della ASL. Per maggiori informazioni, clicca qui.

LA RESPONSABILITÀ SANITARIA NELL’ATTUALE CONTESTO EMERGENZIALE

Nell’attuale contesto emergenziale, vanno ridisegnati i contorni della responsabilità sanitaria tracciati dalla Legge Gelli-Bianco. La complessità nell’approccio terapeutico è determinata dalla richiesta d’impellenza dell’intervento che rende quasi sempre difficili anche le cose facili.
Problematiche relative alla carenza di organico, all’applicazione di medici in specialità diverse, alla difficoltà di reperire i dispositivi di protezione individuale e di procedere alla formazione del personale sull’utilizzo degli stessi in tempi rapidi, sono comuni a tutti gli Ospedali del nostro territorio nazionale.

Il mondo sanitario è angosciato in merito a quella che dovrebbe essere l’applicazione di un numero sempre crescente di provvedimenti, decreti leggi, direttive e circolari. La colpa medica andrà quindi mitigata in funzione di quelle che sono le responsabilità dei dirigenti apicali e degli amministratori locali, il cui compito è quello di dar corretta attuazione a tali provvedimenti. Per cui in ogni contesto andrà ben indagato il caso specifico, per giungere ad un’affermazione di responsabilità. Difatti la responsabilità non risiede solo nell’attività di cura, ma anche in quella di prevenzione, che consiste nel predisporre ambienti di lavoro e di cura idonei a prevenire infezioni nosocomiali.

Se il diffondersi dell’infezione tra il personale sanitario o tra i pazienti è stato causato dalla struttura sanitaria, non si potrà imputare alcuna responsabilità ai medici per non aver fronteggiato la situazione critica in cui si sono venuti a trovare in questi giorni. L’attività di prevenzione del rischio, alla quale è tenuto a concorrere tutto il personale sanitario, si affievolisce nei confronti di colui che è etero-gestito. Per cui il contenzioso che si svilupperà nei prossimi mesi, riguarderà non solo i pazienti Covid-19 non adeguatamente curati, ma anche i pazienti Covid-19 non intercettati, non presi in carico per disfunzioni organizzative, o i pazienti non Covid-19 trascurati, in quanto le forze sono state distolte altrove.

Il contenzioso andrà quindi ad intercettare le disfunzioni organizzative e le responsabilità di chi aveva il compito di fornire linee guida per fronteggiare l’emergenza. Non è tollerabile che pazienti siano stati lasciati morire in casa ed in condizioni atroci, o che alcune RSA sia diventate dei veri e propri lazzaretti, ove gli anziani venivano lasciati all’abbandono, senza neppure avvertire i familiari del rischio di vita a cui erano esposti. Così come non è tollerabile che il personale sanitario abbia contratto l’infezione in ambiente ospedaliero ed a sua volta abbia infettato i pazienti ricoverati, a causa dei ritardi nei tamponi, che in alcuni casi, seppur espressamente richiesti, non venivano neppure effettuati. I medici chiamati oggi in prima linea, che purtroppo saranno coinvolti in azioni giudiziarie, si troveranno a dover difendere un percorso terapeutico e linee guida che in realtà non avevano, ma saranno sicuramente i più difendibili, sia da un punto di vista penale che civile.

Il pericolo è di assistere a sentenze più emotive che motivate, ove il nesso di causa viene indebolito dalla difficoltà di investigazioni tecniche, soprattutto all’interno delle RSA, che non avendo protocolli di sicurezza al pari di quelli ospedalieri, non sono tenuti ad una conservazione così stringente di un diario assistenziale del paziente, con la conseguenza che non sarà agevole ricostruire la storia clinica di ciascun deceduto in un ambito processuale.
Chi assiste il danneggiato, o il presunto tale, dovrà avere massima cautela nel districarsi tra i singoli protocolli e direttive emanate in questi mesi. La medicina legale dovrà capire come gestire i quesiti posti dal magistrato. Tenendo presente che la Suprema Corte ha di recente ribadito, proprio in un caso di contagio, che in materia di responsabilità sanitaria spetta al paziente, il quale chiede il risarcimento dei danni subiti, l’onere di provare il nesso di causalità fra l’evento dannoso di cui chiede il risarcimento e la condotta attiva o omissiva dei sanitari. Invece, non si applica, in questi casi, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore. Corte di Cassazione – VI sez. civ. – sentenza n. 21939 del 09-09-2019.

La fase del dopo coronavirus è per ora solo un auspicio di ritrovarsi in una solidarietà tra medico e paziente, che ora si fatica a pretendere, ma che sicuramente che tornerà di attualità.

RESPONSABILITA’ DA FAUNA SELVATICA E RISARCIMENTO DANNI

E’ notizia di questi giorni che animali selvatici quali cervi, cinghiali, lupi ed orsi riconquistano gli spazi lasciati liberi dagli umani, con indubbie problematiche sia per l’incolumità pubblica che per i danni alle colture.

Invero l’art. 1 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, contenente norme per la protezione della fauna selvatica, prevede che la stessa è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica.

Le regioni, poi, esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico –venatoria di cui all’art. 10 della legge richiamata e svolgono compiti di orientamento di controllo e sostitutivi previsti dalla legge citata e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola ed alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione ed ai risarcimenti. La Suprema Corte ha, quindi, inizialmente, stabilito che alle Regioni compete l’obbligo di predisporre tutte le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o a cose e, pertanto, nell’ipotesi di danno provocato dalla fauna selvatica ed il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, la Regione può essere chiamata a rispondere in forza della disposizione generale contenuta nell’art. 2043 c.c. (Cass. Civ., 25 novembre 2005, n. 24895; cfr. anche Cass. Civ., 3 marzo 2005, n. 4664; Cass. Civ., 1 agosto 1991, n. 8470; Cass. Civ., 13 dicembre 1999, n. 13956; Cass. Civ., 14 febbraio 2000, n. 1638).

Stato di emergenza in agricoltura.

Ne deriva che, in caso di lesioni di diritti soggettivi cagionati dalla violazione delle norme che quei poteri attribuiscono all’ente delegante, questo è passivamente legittimato rispetto all’azione risarcitoria proposta dal terzo danneggiato In ordine alla attribuzione della responsabilità aquiliana alla Regione, la Suprema Corte (Cass.Civ., 28 marzo 2006, n. 7080) ha rilevato che sono ormai pacifici i principi per cui è attribuita alle Regioni a statuto ordinario l’emanazione di norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica, come pure l’affidamento dei poteri di gestione, tutela e controllo (Cass. Civ., n. 13907 del 2002), mentre è compito dell’ente proprietario della strada di apprestare specifici segnali idonei a richiamare l’attenzione degli utenti della strada (Cass.Civ., n. 3991 del 1999).

La Suprema Corte ha, poi, stabilito (Cass. Civ., 7080/2006 cit.) che la responsabilità della Regione è configurabile solo ex art. 2043 c.c., sicchè non possono essere pretese dall’Ente pubblico la recinzione e la segnalazione generalizzate di tutti i perimetri boschivi indipendentemente dalle loro peculiarità concrete e che, pertanto, sarebbe onere del danneggiato dimostrare che il luogo del sinistro sia abitualmente frequentato da animali selvatici ovvero sia stato teatro di precedenti incidenti tali da allertare le autorità preposte’. Tale sentenza dissipa ogni dubbio in ordine alla applicabilità alla fattispecie in esame dell’art. 2043 c.c., con esclusione quindi del disposto di cui all’articolo 2052 c.c., ed accolla al danneggiato la prova in ordine alla assidua frequentazione del luogo da parte di animali selvatici, con conseguenti incidenti stradali.

Con successive pronunce, però, la Cassazione ha precisato che la responsabilità per i danni derivati a terzi dalla fauna selvatica fa capo alla Regione anche se quest’ultima abbia delegato i relativi poteri alla Provincia. Deriva da quanto sopra, pertanto, che la Regione, al fine di escludere la propria responsabilità per danni patiti dal terzo, deve dimostrare che all’ente delegato-cioè alla Provincia-è stata conferita, in quanto gestore, autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l’attività in modo da potere efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi inerenti all’esercizio dell’attività stessa e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni (Cass. Civ., 21 febbraio 2011, n. 4202).

Cinghiali nelle strade di città

Per la individuazione della legittimazione passiva in ordine alla richiesta di risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica ai mezzi circolanti sulle strade è necessario, allora, analizzare le disposizioni delle singole leggi regionali che si sono succedute nel tempo. La Regione Abruzzo, a tal proposito, ha attivato una polizza assicurativa che consente di ristorare, in maniera tempestiva ed efficace, i danni materiali e diretti per incidenti stradali causati a terzi e alle cose dalla fauna selvatica e, in particolare, dai cinghiali. Il ripetersi di questi eventi dannosi, alcuni anche con epiloghi tragici, dovuti alla presenza incontrollata ed incontrollabile di animali selvatici, per lo più cinghiali, ha reso necessario affrontare una volta per tutte il problema. La polizza assicurativa è operativa dal 1 luglio 2019 al 30 giugno 2022 e che ricadono sotto la sua copertura i sinistri occorsi dal 1 luglio 2019″.

La garanzia è prestata con un risarcimento per sinistro fino ad un massimo di 4 milioni di euro, con limite per uno o più sinistri verificatisi nello stesso anno fino a 6 milioni di euro, con applicazione di una franchigia fissa di 2 mila euro per sinistro.

Risarcimento danno come malattia professionale per i contagiati dal Covid-19 e responsabilità penale del datore di lavoro

L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, l’INAIL, ha
iniziato ad istruire pratiche per il risarcimento danno di quanti hanno contratto il coronavirus in occasione della propria attivita’ lavorativa. Difatti il Decreto Cura Italia, ha riconosciuto il coronavirus come malattia professionale. Pertanto, le categorie interessate sono costituite da tutti coloro che hanno continuato a lavorare durante l’epidemia.

tutela Inail per tutti i casi di infezione sul lavoro

Presupposto indefettibile del risarcimento e’ la sussistenza del nesso di causalità’, ossia la
prova che, effettivamente, il virus e’ stato contratto nell’espletamento dell’attività lavorativa. A tal proposito l’Inail dispone una propria istruttoria amministrativa, caratterizzata da
indagini, ispezioni nelle aziende ed accertamenti medico legali, al fine di accertare che il
risarcimento sia dovuto
. Pertanto medici, infermieri, operatori sanitari, personale degli uffici e coloro che lavorano in genere a contatto con il pubblico, potranno avanzare una pratica risarcitoria in tal senso. Naturalmente, il risarcimento danno spetterà’ qualora si provi che il virus e’ stato contratto sul posto di lavoro, nello svolgimento dell’attività lavorativa, o comunque durante lo spostamento casa-lavoro. Pertanto, per taluni si procederà per ottenere il risarcimento per malattia, per altri per morte da e sul lavoro. In quest’ultimo caso, la legittimazione all’azione e il relativo risarcimento spetterà ai familiari delle vittime.

L’Inail ha chiarito che la maggior parte delle richieste presentate sino ad oggi, ha riguardato
chi ha contratto il virus sul posto di lavoro. Pochi sono quelli che hanno fatto richiesta per malattia contratta in itinere, cioè’ nel percorso per arrivarvi e quello contrario. Si tratterebbe ad esempio di coloro che si recavano a lavoro con il treno, attraversando zone ad alto rischio. In caso di contagio da COVID-19 di un dipendente vi è una astratta possibilità per il datore di lavoro di incorrere nella responsabilità penale per i reati di lesioni personali gravi/gravissime (art. 590 c.p.) o di omicidio colposo (589 c.p.) – aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche – qualora non siano state adottate le misure necessarie a prevenire il rischio di contagio dei lavoratori, cagionando la malattia o la morte del lavoratore.

Coronavirus, Bergamo: autista 118 primo caduto sul lavoro per ...

E’ opportuno che i datori di lavoro, fermo il rispetto delle norme cogenti predisposte dalle Autorità in materia di dotazione e messa a disposizione dei dispositivi di protezione individuale, provvedano ad aggiornare il Documento dei Valutazione dei Rischi
attraverso la profilazione del rischio del contagio da COVID-19 e l’elencazione delle
misure di tutela ed attenuazione del rischio
. In alternativa, i datori di lavoro sono comunque chiamati ad integrare e rafforzare le ordinarie indicazioni igieniche mediante la predisposizione di piani di intervento specifici redatti in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione istituito ai sensi dell’art. 31 e ss. D. Lgs. 81/2008 e con il Medico Competente nominato ai sensi dell’art.38 e ss. D. Lgs. 81/2008.
In queste ipotesi dovrebbe essere dimostrato in ogni caso che il contagio sia avvenuto nell’ambiente di lavoro – e non, ad esempio, presso il proprio domicilio o, ancora, nell’ambito della propria vita privata o sociale – ed a causa della mancata adozione delle misure di prevenzione da parte del datore di lavoro.

A questo proposito, la colpa specifica del datore di lavoro potrebbe essere individuata nella mancata osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/08 e, in particolare, dell’art. 18 che, tra gli altri, pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di:

  1. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il
    RSPP e il Medico Competente;
  2. richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle
    disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza e igiene sul lavoro e di uso dei
    mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro
    disposizione;
  3. adottare misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
  4. informare i lavoratori dei rischi e delle disposizioni prese in materia di protezione; 
  5. astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di
    lavoro in cui persiste un rischio grave e immediato.

In caso di accertamento della responsabilità del datore di lavoro, lo stesso potrà essere chiamato a risarcire il c.d. danno differenziale, ottenuto dalla differenza tra quanto versato dall’Inail a titolo di indennizzo per infortunio sul lavoro o malattia professionale, e quanto è possibile richiedere al datore di lavoro in conseguenza di una sua specifica responsabilità. Infatti, le prestazioni erogate dall’assicuratore sociale sono dovute in ragione del semplice verificarsi dell’infortunio, mentre il risarcimento presuppone non solo il verificarsi dell’evento dannoso, ma anche la sua configurabilità come illecito in quanto prodottosi a seguito di un comportamento colposo del datore di lavoro o di un terzo.

Avvocato Luca Damiano