RESPONSABILITA’ DA FAUNA SELVATICA E RISARCIMENTO DANNI

E’ notizia di questi giorni che animali selvatici quali cervi, cinghiali, lupi ed orsi riconquistano gli spazi lasciati liberi dagli umani, con indubbie problematiche sia per l’incolumità pubblica che per i danni alle colture.

Invero l’art. 1 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, contenente norme per la protezione della fauna selvatica, prevede che la stessa è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica.

Le regioni, poi, esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico –venatoria di cui all’art. 10 della legge richiamata e svolgono compiti di orientamento di controllo e sostitutivi previsti dalla legge citata e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola ed alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione ed ai risarcimenti. La Suprema Corte ha, quindi, inizialmente, stabilito che alle Regioni compete l’obbligo di predisporre tutte le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o a cose e, pertanto, nell’ipotesi di danno provocato dalla fauna selvatica ed il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, la Regione può essere chiamata a rispondere in forza della disposizione generale contenuta nell’art. 2043 c.c. (Cass. Civ., 25 novembre 2005, n. 24895; cfr. anche Cass. Civ., 3 marzo 2005, n. 4664; Cass. Civ., 1 agosto 1991, n. 8470; Cass. Civ., 13 dicembre 1999, n. 13956; Cass. Civ., 14 febbraio 2000, n. 1638).

Stato di emergenza in agricoltura.

Ne deriva che, in caso di lesioni di diritti soggettivi cagionati dalla violazione delle norme che quei poteri attribuiscono all’ente delegante, questo è passivamente legittimato rispetto all’azione risarcitoria proposta dal terzo danneggiato In ordine alla attribuzione della responsabilità aquiliana alla Regione, la Suprema Corte (Cass.Civ., 28 marzo 2006, n. 7080) ha rilevato che sono ormai pacifici i principi per cui è attribuita alle Regioni a statuto ordinario l’emanazione di norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica, come pure l’affidamento dei poteri di gestione, tutela e controllo (Cass. Civ., n. 13907 del 2002), mentre è compito dell’ente proprietario della strada di apprestare specifici segnali idonei a richiamare l’attenzione degli utenti della strada (Cass.Civ., n. 3991 del 1999).

La Suprema Corte ha, poi, stabilito (Cass. Civ., 7080/2006 cit.) che la responsabilità della Regione è configurabile solo ex art. 2043 c.c., sicchè non possono essere pretese dall’Ente pubblico la recinzione e la segnalazione generalizzate di tutti i perimetri boschivi indipendentemente dalle loro peculiarità concrete e che, pertanto, sarebbe onere del danneggiato dimostrare che il luogo del sinistro sia abitualmente frequentato da animali selvatici ovvero sia stato teatro di precedenti incidenti tali da allertare le autorità preposte’. Tale sentenza dissipa ogni dubbio in ordine alla applicabilità alla fattispecie in esame dell’art. 2043 c.c., con esclusione quindi del disposto di cui all’articolo 2052 c.c., ed accolla al danneggiato la prova in ordine alla assidua frequentazione del luogo da parte di animali selvatici, con conseguenti incidenti stradali.

Con successive pronunce, però, la Cassazione ha precisato che la responsabilità per i danni derivati a terzi dalla fauna selvatica fa capo alla Regione anche se quest’ultima abbia delegato i relativi poteri alla Provincia. Deriva da quanto sopra, pertanto, che la Regione, al fine di escludere la propria responsabilità per danni patiti dal terzo, deve dimostrare che all’ente delegato-cioè alla Provincia-è stata conferita, in quanto gestore, autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l’attività in modo da potere efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi inerenti all’esercizio dell’attività stessa e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni (Cass. Civ., 21 febbraio 2011, n. 4202).

Cinghiali nelle strade di città

Per la individuazione della legittimazione passiva in ordine alla richiesta di risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica ai mezzi circolanti sulle strade è necessario, allora, analizzare le disposizioni delle singole leggi regionali che si sono succedute nel tempo. La Regione Abruzzo, a tal proposito, ha attivato una polizza assicurativa che consente di ristorare, in maniera tempestiva ed efficace, i danni materiali e diretti per incidenti stradali causati a terzi e alle cose dalla fauna selvatica e, in particolare, dai cinghiali. Il ripetersi di questi eventi dannosi, alcuni anche con epiloghi tragici, dovuti alla presenza incontrollata ed incontrollabile di animali selvatici, per lo più cinghiali, ha reso necessario affrontare una volta per tutte il problema. La polizza assicurativa è operativa dal 1 luglio 2019 al 30 giugno 2022 e che ricadono sotto la sua copertura i sinistri occorsi dal 1 luglio 2019″.

La garanzia è prestata con un risarcimento per sinistro fino ad un massimo di 4 milioni di euro, con limite per uno o più sinistri verificatisi nello stesso anno fino a 6 milioni di euro, con applicazione di una franchigia fissa di 2 mila euro per sinistro.

Avvocato Luca Damiano