I permessi introdotti dalla l. n. 104/1992, previsti per l’assistenza ad un familiare disabile, giustificano l’assenza dal lavoro in relazione causale diretta con la necessità di svolgere tali funzioni assistenziali. Non può dunque essere contestato al lavoratore l’allontanamento dal domicilio della disabile durante il giorno se il permesso è stato richiesto per coprire il turno notturno di assistenza.
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Cassazione civile sez. lav., 25/01/2023, (ud. 11/10/2022, dep. 25/01/2023), n.2235