Ai fini della percezione dell’indennità per rischio radiologico, i lavoratori soggetti a rischio – ad eccezione dei medici e i tecnici di radiologia per i quali la qualifica rivestita legittima di per sé la presunzione dell’esistenza del rischio – devono essere individuati non in relazione alla qualifica rivestita ma all’effettiva sottoposizione, per l’attività esercitata, ad una determinata esposizione alle radiazioni ionizzanti.
Per il personale diverso dai medici e dai tecnici di radiologia è quindi necessario (ed imprescindibile) un accertamento sulle singole situazioni concrete (modalità e orario di lavoro, intensità dell’esposizione) a cura della apposita Commissione prevista dall’art. 1 comma 3 della L. 27 ottobre 1988, n. 460, che deve procedere all’accertamento basandosi su dati formali certi, quanto alla rilevazione e all’interpretazione.
