Incompatibilità del personale medico dipendente del servizio sanitario nazionale con la titolarità o compartecipazione delle quote di società

L’incompatibilità del personale medico dipendente del servizio sanitario nazionale con la titolarità o compartecipazione delle quote di società, prevista dall’art. 4, comma 7, della l. n. 412 del 1992, che può sorgere anche in relazione a strutture con cui il servizio sanitario non ha rapporti economici, può essere esclusa nei casi in cui, sulla base di un giudizio prognostico ex ante, da svolgersi anche e principalmente con riferimento all’oggetto sociale dell’impresa, non sussista alcuna situazione di conflitto di interesse; spetta, tuttavia, al dipendente dimostrare che al dato formale non corrisponda una realtà fattuale integrativa del divieto legislativamente previsto ed espressiva di un contrasto con l’Azienda sanitaria.

Cassazione civile sez. lav., 29/11/2019, n.31277

Trattenute operate dalla ASL a titolo di IRAP nei confronti di medici ospedalieri e svolgenti attività libero professionale intra moenia (ALPI)

In ambito ALPI, il soggetto passivo dell’IRAP è la ASL; la sua qualità di sostituto di imposta non può essere trasferita ai medici, essendo questi estranei al rapporto tributario. Le tariffe del servizio reso sono nella disponibilità dell’ASL e non dei medici che non hanno il potere di modificare le predette tariffe. Ne deriva che la comunicazione ai medici dell’esistenza di costi ulteriori non preventivati (nella specie riconducibili all’IRAP) può implicare la necessità di modificare le tariffe, ma non anche l’onere dei medici di comprimere i propri onorari professionali, in assenza del potere di incidere sulle tariffe.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-01-2016, n. 360

Differenze tra la polizza assicurativa r.c. ‘personale’ del medico e quella della struttura sanitaria

Una assicurazione “personale” della responsabilità civile del medico copre per definizione il rischio di depauperamento del patrimonio di quest’ultimo. L’assicurazione della responsabilità civile della clinica, invece, copre il rischio di depauperamento del patrimonio della struttura sanitaria. I due contratti sono diversi, i due rischi sono diversi, i due assicurati sono diversi: e nulla rileva che tanto la responsabilità della clinica, quanto quella dei medico, possano sorgere dal medesimo fatto illecito, che abbia causato in capo al terzo il medesimo danno. Se due contratti di assicurazione garantiscono rischi diversi, non può mai sussistere per definizione né una coassicurazione, né una assicurazione plurima, né una copertura “a secondo rischio”.

Cassazione civile sez. III,  dep. 21/11/2019), n.30314

Il diritto alle ferie del direttore UOC va garantito dalla ASL

Il direttore di struttura complessa, in base alla contrattazione collettiva nel prendere le ferie deve tenere conto dell’assetto organizzativo dell’azienda o dell’ente di appartenenza e, quindi, l’Azienda è tenuta – in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l’effetto utile dell’art. 7 della direttiva 2003/88 – ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il dirigente venga posto effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne avesse fruito, tali ferie sarebbero andate perse, nella specie alla cessazione del rapporto di lavoro.

RISARCIMENTO DANNI PER VIOLAZIONE DIRITTO ALLA PAUSA GIORNALIERA

RISARCIMENTO DANNI PER VIOLAZIONE DIRITTO ALLA PAUSA GIORNALIERA

Il TRIBUNALE DI CASSINO-SEZ. LAV. ha statuito che CONCRETIZZA INADEMPIMENTO LA MANCATA SOSTA DI 10 MINUTI PREVISTA DALL’ART. 8 DEL D. LGS. 66/2003 QUANDO L’ORARIO GIORNALIERO SUPERA LE 6 ORE.

La normativa disciplinante la pausa giornaliera di lavoro è contenuta nell’art. 8 del d.lgs. 66/2003, che al comma 1 così dispone: “Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”. In mancanza della regolamentazione contrattuale collettiva, trova applicazione quanto dispone il comma 2: “Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo”. Dalla lettura delle norme citate si evince una nozione di pausa lavorativa da intendersi come momento di inattività o sosta all’interno dell’arco lavorativo giornaliero con la finalità di assicurare al lavoratore il recupero delle energie psico– fisiche, la consumazione del pasto, l’attenuazione di mansioni monotone e ripetitive.

N.B. Il giudice ha applicato la prescrizione decennale in tema di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale.

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RISARCIMENTO DANNO DA USURA PSICO-FISICA PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL RIPOSO

RISARCIMENTO DANNO DA USURA PSICO-FISICA PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL RIPOSO

Il Tribunale di Lanciano-Sez. Lavoro, ha riconosciuto in favore dei medici ricorrenti un risarcimento in via equitativa, pari a circa € 50.000,00 ciascuno per le seguenti violazioni riscontrate a carico della ASL di appartenenza: 

1) la mancata fruizione dei riposi compensativi a seguito dell’espletamento dei turni di pronta disponibilità c.d. attiva, ossia seguita da effettivo svolgimento dell’attività lavorativa. 

2) il mancato rispetto del limite minimo di 11 ore di riposo tra un turno e l’altro nell’arco delle 24 ore, in violazione delle direttive europee sui riposi minimi.

N.B. l’importo del risarcimento è molto alto e la tempistica per ottenere la sentenza di I° grado passata in giudicato è stata pari a circa 18 mesi.

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Diritto del dirigente medico veterinario al conferimento degli incarichi di alta professionalità

Sussiste il diritto soggettivo del Dirigente Medico a vedersi attribuire gli incarichi di alta professionalità previsti dall’art. 27, comma 1, lett. c), del CCNL Area Dirigenza Medico-Veterinaria 1998/2001 e successivi, una volta che abbia conseguito la valutazione positiva all’esito del primo quinquennio.

In caso di conferimento di incarico professionale (ex art. 27, co. 1, lettera B, del C.C.N.L. per la Dirigenza Medica), il dipendente ha diritto anche alla corresponsione dell’indennità di  posizione variabile aziendale, componente retributiva riconosciuta al personale medico di livello dirigenziale con prima fonte regolatoria negli artt. 50 e seguenti del C.C.N.L. 5.12.1996, come modificato e integrato dal successivo C.C.N.L. 8.6.2000; poichè la materiale quantificazione e corresponsione dell’indennità è subordinata alla preventiva approvazione, da parte dell’Azienda sanitaria, di un provvedimento amministrativo di graduazione delle funzioni dirigenziali, implicante una diversa “pesatura” di ciascun incarico in ragione dell’importanza e della complessità dello stesso, una eventuale omissione delle procedure contrattuali sopra menzionate, ad opera dell’Azienda è causa, in via eziologica diretta, di danno risarcibile al dipendente, sub specie di lucro cessante.

RETRIBUZIONE PER INCARICO DI DIRETTORE UNICO DI PLURIME UU.OO.CC.

Il Tribunale di Lanciano-sez. Lavoro ha dichiarato il diritto del ricorrente alla percezione per il periodo dal 09.10.2008 sino al 31.01.2012 di una maggiorazione della parte variabile della retribuzione di posizione di cui all’art. 39 comma IX del CCNL dell’08.06.2000, il quale dispone che “Nel conferimento dell’incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano – secondo l’atto aziendale – più strutture complesse – per la retribuzione di posizione –parte variabile – del dirigente interessato è prevista una maggiorazione fra il 35 ed il 50%, calcolato sul valore massimo della fascia di appartenenza come rideterminata dal comma 10”.

RISARCIMENTO DANNI PER FERIE NON GODUTE

Il Tribunale di Chieti-Sez. Lavoro ha condannato la ASL al pagamento in favore del ricorrente di € 25.760,00 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria in ragione del fatto che una interpretazione dell’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/12 che sia conforme alla direttiva 2003/88 impone di affermare il diritto del lavoratore alla monetizzazione delle ferie all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, allorché la fruizione delle ferie non sia stata possibile per una causa non imputabile al lavoratore medesimo e allorché quest’ultimo non sia stato posto in grado di godere delle ferie in costanza di rapporto a causa di carenze organizzative del datore di lavoro.

RISARCIMENTO DANNI PER VIOLAZIONE DIRITTO ALLA MENSA

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5547 del 1° marzo 2021 ha affermato definitivamente chiarito che al lavoratore il quale non può usufruire del servizio di mensa aziendale per ragioni di servizio è dovuto il buono pasto sostitutivo, in caso di orario di lavoro giornaliero eccedente le 6 ore. La Suprema Corte ha quindi chiarito come il diritto alla mensa debba essere identificato con il diritto alla pausa e va riconosciuto a tutti i dipendenti che effettuavano un orario di lavoro eccedente le 6 ore nell’ambito di un intervallo non lavorato. Le modalità e la durata della pausa sono stabiliti dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.

Avvocato Luca Damiano