L’incompatibilità del personale medico dipendente del servizio sanitario nazionale con la titolarità o compartecipazione delle quote di società, prevista dall’art. 4, comma 7, della l. n. 412 del 1992, che può sorgere anche in relazione a strutture con cui il servizio sanitario non ha rapporti economici, può essere esclusa nei casi in cui, sulla base di un giudizio prognostico ex ante, da svolgersi anche e principalmente con riferimento all’oggetto sociale dell’impresa, non sussista alcuna situazione di conflitto di interesse; spetta, tuttavia, al dipendente dimostrare che al dato formale non corrisponda una realtà fattuale integrativa del divieto legislativamente previsto ed espressiva di un contrasto con l’Azienda sanitaria.
Cassazione civile sez. lav., 29/11/2019, n.31277







