RISARCIMENTO DANNI PER VIOLAZIONE DIRITTO ALLA PAUSA GIORNALIERA

La normativa disciplinante la pausa giornaliera di lavoro è contenuta nell’art. 8 del d.lgs. 66/2003, che al comma 1 così dispone: “Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”. In mancanza della regolamentazione contrattuale collettiva, trova applicazione quanto dispone il comma 2: “Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo”. Dalla lettura delle norme citate si evince una nozione di pausa lavorativa da intendersi come momento di inattività o sosta all’interno dell’arco lavorativo giornaliero con la finalità di assicurare al lavoratore il recupero delle energie psico– fisiche, la consumazione del pasto, l’attenuazione di mansioni monotone e ripetitive.

RISARCIMENTO DANNO DA USURA PSICO-FISICA PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL RIPOSO

Il Tribunale di Lanciano-Sez. Lavoro, ha riconosciuto in favore dei medici ricorrenti un risarcimento in via equitativa, pari a circa € 50.000,00 ciascuno per le seguenti violazioni riscontrate a carico della ASL di appartenenza:

1) la mancata fruizione dei riposi compensativi a seguito dell’espletamento dei turni di pronta disponibilità c.d. attiva, ossia seguita da effettivo svolgimento dell’attività lavorativa.

2) il mancato rispetto del limite minimo di 11 ore di riposo tra un turno e l’altro nell’arco delle 24 ore, in violazione delle direttive europee sui riposi minimi.

RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE PER SVOLGIMENTO DI INCARICO DI SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA

La Corte D’Appello dell’Aquila-Sez. Lavoro, ha avuto modo di precisare quanto segue: “Le disposizioni contrattuali applicabili al rapporto per cui è causa, prevedono in modo specifico la possibilità di affidamento in via temporanea di un posto vacante di dirigente di struttura complessa (dirigente di II livello) ad altro dirigente medico, senza che ciò configuri l’attribuzione di mansioni superiori, ma Solo “per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure” per la copertura del posto vacante e, in ogni caso, per non più di 12 mesi”. Tenuto conto che l’effettivo svolgimento delle funzioni di dirigente medico di struttura complessa da parte di (omissis) non è stato in alcun modo contestato dall’Azienda sanitaria (e o risulta, anzi, confermato dalla documentazione prodotta dalla parte appellata), deve riconoscersi, il diritto del ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale correlato alle differenze tra la retribuzione già percepita  e quella dovuta ad un dirigente sanitario di struttura complessa (già “di secondo livello”), limitata però alla sola retribuzione di posizione fissa contrattuale

Diritto alla mensa per i lavoratori turnisti del Comparto Sanità

Il Tribunale del Lavoro di Roma con Sentenza n. 16416 del 30.11.2018 ha accolto la domanda di tutti turnisti, per ottenere il riconoscimento del diritto alla mensa in relazione alla particolare articolazione dell’orario di lavoro e per essere risarciti della mancato riconoscimento di tale diritto dalla data di applicazione dell’Ordinanza stessa.

Si specifica che il diritto in questione è condizionato da due soli requisiti: l’effettiva presenza in servizio e lo svolgimento dell’attività lavorativa secondo una particolare articolazione dell’orario di lavoro. Con riguardo all’articolazione dell’orario di lavoro il Dlgs 66/03 dispone che qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa per il recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto.

La Sentenza dice che in assenza di una specifica regolamentazione sul punto ad opera della contrattazione collettiva (il nuovo CCNL del comparto sanità del 2018 si limita a ribadire quanto espresso dal Dlgs 66/03), intendere la “particolare articolazione dell’orario” con riguardo a quelle attività lavorative prestate, in tutto o in parte, in fasce orarie normalmente dedicate alla consumazione dei pasti, vuoi per via di un orario di servizio spezzettato, vuoi per un orario di lavoro prolungato oltre a quello normale, vuoi infine per la effettuazione di turni, appare del tutto logico ed evidente.

“Se ne conclude – termina la Sentenza – che il riferimento alla compatibilità con le risorse disponibili può intendersi solo come riferito alla concreta effettività della mensa, ma non anche alla esercitabilità del diritto in generale e dunque all’esercizio dello stesso con modalità sostitutive (buoni pasto o indennità)”.

Art. 24 Orario di lavoro dei dirigenti CCNL 2016-2018 DEL 19.12.19

2. L’orario di lavoro dei dirigenti è di 38 ore settimanali ed è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico nonché al mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all’incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento.

7. Ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti, l’orario di lavoro è articolato su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 36 minuti e di 6 ore e 20 minuti.

8. La distribuzione dell’orario di lavoro, tenuto conto che diversi sistemi di articolazione dell’orario di lavoro possono anche coesistere, è improntata ai seguenti criteri di flessibilità: e) la previsione di periodi di riposo conformi alle previsioni dell’art.7 del D.Lgs. n. 66/2003 tra i turni per consentire il recupero psico-fisico;

L. n. 161/2014 e la correlativa estensione a al settore ospedaliero della disciplina comunitaria in tema di contenimento dell’orario di lavoro. Come detto, la nuova disciplina ha esteso ai dirigenti medici ed al personale del comparto sanitario la disciplina introdotta, per il settore privato, con il D. lgs. n. 66/2003 in tema di riposo minimo quotidiano e settimanale, come previsto dalle Direttive comunitarie nn. 104/1993 e 34/2000.

ARAN: SAN244_Orientamenti Applicativi: Il sanitario personale che svolge prestazione lavorativa notturna ha diritto ad usufruire del servizio di mensa

Si premette che gli artt. 29 del CCNL  Integrativo del  20/9/2001 modificato dall’art.4 del CCNL del 31/7/2009 del Comparto Sanità e 24 del CCNL 10.02.2004 come modificato dall’art. 18 del CCNL 6.5.2010 Integrativo della Dirigenza Medica e Veterinaria e SPTA, riconoscono il diritto alla mensa o alla modalità sostitutiva “nei giorni di effettiva presenza al lavoro in relazione alla particolare articolazione dell’orario di lavoro” (comma 2) e prevede altresì che “il pasto va consumato fuori dall’orario di lavoro “ (comma 3). Come è evidente la norma contrattuale non pone limitazione alcuna al godimento del diritto in relazione al turno assegnato. La stessa norma del resto riconosce che “In ogni caso l’organizzazione  e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell’autonomia gestionale delle aziende” individuando così uno autonomo spazio decisionale per le aziende che si estrinseca solitamente con un regolamento.

Group of Latin American doctors eating at the hospital’s cafeteria and looking very happy

La difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari

La giurisprudenza di legittimità si è espressa più volte in tema di incompletezza della cartella clinica, enunciando il principio secondo cui in tema di responsabilità medica “la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato (tra le altre, Cass. 26 gennaio 2010, n. 1538, Cass. 27 aprile 2010, n. 10060, Cass. 31 marzo 2016, n. 6209). In tale prospettiva si è, quindi, precisato che l’incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice di merito può utilizzare per ritenere dimostrata l’esistenza d’un valido nesso causale tra l’operato del medico e il danno patito dal paziente, essendo, però, a tal fine necessario sia che l’esistenza del nesso di causa tra condotta del medico e danno del paziente non possa essere accertata proprio a causa della incompletezza della cartella, sia che il medico abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a causare il danno (Cass. 12 giugno 2015, n. 12218)” (Cass. 27561/17).

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6209/16, richiamata da quella precedentemente citata, ha anche rilevato che i principi in tema di presunzioni “costituiscono espressione del criterio della vicinanza alla prova nel più ampio quadro della distribuzione degli oneri probatori”; in tale ottica essi “assumono speciale pregnanza in quanto sono destinati ad operare non soltanto ai fini della valutazione della condotta del sanitario (ossia dell’accertamento della colpa), ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la condotta medica e le conseguenze dannose subite dal paziente”.

Avvocato Luca Damiano