Il Tribunale del Lavoro di Roma con Sentenza n. 16416 del 30.11.2018 ha accolto la domanda di tutti turnisti, per ottenere il riconoscimento del diritto alla mensa in relazione alla particolare articolazione dell’orario di lavoro e per essere risarciti della mancato riconoscimento di tale diritto dalla data di applicazione dell’Ordinanza stessa.
Si specifica che il diritto in questione è condizionato da due soli requisiti: l’effettiva presenza in servizio e lo svolgimento dell’attività lavorativa secondo una particolare articolazione dell’orario di lavoro. Con riguardo all’articolazione dell’orario di lavoro il Dlgs 66/03 dispone che qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa per il recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto.
La Sentenza dice che in assenza di una specifica regolamentazione sul punto ad opera della contrattazione collettiva (il nuovo CCNL del comparto sanità del 2018 si limita a ribadire quanto espresso dal Dlgs 66/03), intendere la “particolare articolazione dell’orario” con riguardo a quelle attività lavorative prestate, in tutto o in parte, in fasce orarie normalmente dedicate alla consumazione dei pasti, vuoi per via di un orario di servizio spezzettato, vuoi per un orario di lavoro prolungato oltre a quello normale, vuoi infine per la effettuazione di turni, appare del tutto logico ed evidente.
“Se ne conclude – termina la Sentenza – che il riferimento alla compatibilità con le risorse disponibili può intendersi solo come riferito alla concreta effettività della mensa, ma non anche alla esercitabilità del diritto in generale e dunque all’esercizio dello stesso con modalità sostitutive (buoni pasto o indennità)”.
