Si premette che gli artt. 29 del CCNL Integrativo del 20/9/2001 modificato dall’art.4 del CCNL del 31/7/2009 del Comparto Sanità e 24 del CCNL 10.02.2004 come modificato dall’art. 18 del CCNL 6.5.2010 Integrativo della Dirigenza Medica e Veterinaria e SPTA, riconoscono il diritto alla mensa o alla modalità sostitutiva “nei giorni di effettiva presenza al lavoro in relazione alla particolare articolazione dell’orario di lavoro” (comma 2) e prevede altresì che “il pasto va consumato fuori dall’orario di lavoro “ (comma 3). Come è evidente la norma contrattuale non pone limitazione alcuna al godimento del diritto in relazione al turno assegnato. La stessa norma del resto riconosce che “In ogni caso l’organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell’autonomia gestionale delle aziende” individuando così uno autonomo spazio decisionale per le aziende che si estrinseca solitamente con un regolamento.
