RECUPERO trattenute operate dalla ASL a titolo di IRAP nei confronti di medici ospedalieri e svolgenti attività libero professionale intra moenia (ALPI)

In ambito ALPI, il soggetto passivo dell’IRAP è la ASL; la sua qualità di sostituto di imposta non può essere trasferita ai medici, essendo questi estranei al rapporto tributario. Le tariffe del servizio reso sono nella disponibilità dell’ASL e non dei medici che non hanno il potere di modificare le predette tariffe. Ne deriva che la comunicazione ai medici dell’esistenza di costi ulteriori non preventivati (nella specie riconducibili all’IRAP) può implicare la necessità di modificare le tariffe, ma non anche l’onere dei medici di comprimere i propri onorari professionali, in assenza del potere di incidere sulle tariffe. ________________________________

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-01-2016, n. 360

DIRITTO DEL DIRETTORE DELLA UOC ALLE FERIE

Il direttore di struttura complessa, in base alla contrattazione collettiva nel prendere le ferie deve tenere conto dell’assetto organizzativo dell’azienda o dell’ente di appartenenza e, quindi, l’Azienda è tenuta – in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l’effetto utile dell’art. 7 della direttiva 2003/88 – ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il dirigente venga posto effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne avesse fruito, tali ferie sarebbero andate perse, nella specie alla cessazione del rapporto di lavoro.

DIRITTO DEL DIRIGENTE MEDICO VETERINARIO AL CONFERIMENTO DI INCARICHI

Sussiste il diritto soggettivo del Dirigente Medico a vedersi attribuire gli incarichi di alta professionalità previsti dall’art. 27, comma 1, lett. c), del CCNL Area Dirigenza Medico-Veterinaria 1998/2001 e successivi, una volta che abbia conseguito la valutazione positiva all’esito del primo quinquennio. In caso di conferimento di incarico professionale (ex art. 27, co. 1, lettera B, del C.C.N.L. per la Dirigenza Medica), il dipendente ha diritto anche alla corresponsione dell’indennità di  posizione variabile aziendale, componente retributiva riconosciuta al personale medico di livello dirigenziale con prima fonte regolatoria negli artt. 50 e seguenti del C.C.N.L. 5.12.1996, come modificato e integrato dal successivo C.C.N.L. 8.6.2000; poichè la materiale quantificazione e corresponsione dell’indennità è subordinata alla preventiva approvazione, da parte dell’Azienda sanitaria, di un provvedimento amministrativo di graduazione delle funzioni dirigenziali, implicante una diversa “pesatura” di ciascun incarico in ragione dell’importanza e della complessità dello stesso, una eventuale omissione delle procedure contrattuali sopra menzionate, ad opera dell’Azienda è causa, in via eziologica diretta, di danno risarcibile al dipendente, sub specie di lucro cessante.

RETRIBUZIONE PER DOPPIO INCARICO STRUTTURA COMPLESSA

La Corte D’Appello dell’Aquila ha condannato la ASL a corrispondere al ricorrente la maggiorazione della parte variabile della retribuzione nella misura del 35% calcolato sul valore della fascia massima di appartenenza ai sensi del comma 10 dell’art. 39 del CCNL del 08.06.2000 in ragione del contemporaneo svolgimento di due distinti incarichi di direttore di struttura complessa.

N.B. La maggiorazione è molto consistente e la prescrizione è quinquennale trattandosi di elementi della retribuzione.

RETRIBUZIONE DIRIGENTE STRUTTURE COMPLESSE ACCORPATE

La Corte D’Appello dell’Aquila ha ritenuto che la erronea valutazione della pesatura della nuova unità operativa risultante dall’accorpamento funzionale dei due settori di anatomia patologica comporta che il Dirigente ha continuato a svolgere due incarichi di direttore di struttura complessa, rientrando la fattispecie concreta nella ipotesi di cui all’art. 40 comma 9 del CCNL  del 08.06.2000 di riferimento, il quale prevede una maggiorazione della  retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti fissa e variabile.

N.B. L’aumento è molto consistente e la prescrizione è quinquennale trattandosi di elementi della retribuzione.

RETRIBUZIONE PER INCARICO DI DIRETTORE UNICO DI PLURIME UU.OO.CC.

Il Tribunale di Lanciano-sez. Lavoro ha dichiarato il diritto del ricorrente alla percezione per il periodo dal 09.10.2008 sino al 31.01.2012 di una maggiorazione della parte variabile della retribuzione di posizione di cui all’art. 39 comma IX del CCNL dell’08.06.2000, il quale dispone che “Nel conferimento dell’incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano – secondo l’atto aziendale – più strutture complesse – per la retribuzione di posizione –parte variabile – del dirigente interessato è prevista una maggiorazione fra il 35 ed il 50%, calcolato sul valore massimo della fascia di appartenenza come rideterminata dal comma 10”.

N.B. La maggiorazione a seguito di conteggio è stata pari ad € 50.000,00 e la prescrizione è quinquennale trattandosi di elementi della retribuzione.

RISARCIMENTO DANNI PER FERIE NON GODUTE

Il Tribunale di Chieti-Sez. Lavoro ha condannato la ASL al pagamento in favore del ricorrente di € 25.760,00 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria in ragione del fatto che una interpretazione dell’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/12 che sia conforme alla direttiva 2003/88 impone di affermare il diritto del lavoratore alla monetizzazione delle ferie all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, allorché la fruizione delle ferie non sia stata possibile per una causa non imputabile al lavoratore medesimo e allorché quest’ultimo non sia stato posto in grado di godere delle ferie in costanza di rapporto a causa di carenze organizzative del datore di lavoro.

N.B. Il risarcimento è pari al costo di una giornata di lavoro per ogni giorno di ferie non goduto e la prescrizione è decennale in tema di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale.

RISARCIMENTO DANNI PER VIOLAZIONE DIRITTO ALLA MENSA

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5547 del 1° marzo 2021 ha affermato definitivamente chiarito che al lavoratore il quale non può usufruire del servizio di mensa aziendale per ragioni di servizio è dovuto il buono pasto sostitutivo, in caso di orario di lavoro giornaliero eccedente le 6 ore. La Suprema Corte ha quindi chiarito come il diritto alla mensa debba essere identificato con il diritto alla pausa e va riconosciuto a tutti i dipendenti che effettuavano un orario di lavoro eccedente le 6 ore nell’ambito di un intervallo non lavorato. Le modalità e la durata della pausa sono stabiliti dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.

N.B. Il risarcimento è pari al costo del buono pasto per ogni giornata di lavoro e la prescrizione è decennale in tema di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale.

Scarica la sentenza.

La difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari

La giurisprudenza di legittimità si è espressa più volte in tema di incompletezza della cartella clinica, enunciando il principio secondo cui in tema di responsabilità medica “la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato (tra le altre, Cass. 26 gennaio 2010, n. 1538, Cass. 27 aprile 2010, n. 10060, Cass. 31 marzo 2016, n. 6209). In tale prospettiva si è, quindi, precisato che l’incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice di merito può utilizzare per ritenere dimostrata l’esistenza d’un valido nesso causale tra l’operato del medico e il danno patito dal paziente, essendo, però, a tal fine necessario sia che l’esistenza del nesso di causa tra condotta del medico e danno del paziente non possa essere accertata proprio a causa della incompletezza della cartella, sia che il medico abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a causare il danno (Cass. 12 giugno 2015, n. 12218)” (Cass. 27561/17).

Contratti Covid

La legge di Bilancio 2022, all’ art. 92, ha previsto la “proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario”, introducendo delle misure espressamente finalizzate a rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali e  consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l’emergenza, anche al fine della stabilizzazione precari Covid.

Una delle misure contenute nell’articolo in questione è Nuova stabilizzazione “a termini ridotti o stabilizzazione semplificata” rispetto alla figura disciplinata dal Decreto Madia (d.lgs. n. 75 del 2017). La disposizione prevede infatti che, fermo restando l’applicazione dell’art. 20 del Decreto Madia, dal 1^ luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 le Aziende Sanitarie possono assumere, a tempo indeterminato, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio sanitari nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • Abbiamo maturato al 30 giugno 2022, alle dipendenze “di un ente” del Servizio Sanitario Nazionale, almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna Regione;
  • Siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali o selezioni pubbliche per titoli ed esami, o anche solo per titoli (deve ritenersi).

La novità è che i sanitari possono usufruire della stabilizzazione avendo maturato un periodo pari alla metà di quello normalmente richiesto dall’art. 20 del Decreto Madia (36 mesi).

In definitiva, i precari assunti con contratti a tempo determinato, all’esito di una procedura selettiva pubblica, e che abbiano prestato almeno sei mesi di servizio durante il periodo emergenziale della pandemia, potranno aggiungere i restanti dodici mesi di servizio (sempre a termine) per poter auspicare la stabilizzazione precari Covid.

Avvocato Luca Damiano