PREVALENZA DELLA MOBILITA’ SULLA PROCEDURA CONCORSUALE

L’art. 30 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse), del D.LGS. n. 165/2001 non stabilisce che il mancato assenso debba essere motivato.

La materia, com’è noto, è oggi disciplinata dal contratto     collettivo nazionale     di         lavoro dell’Area Sanità – Triennio 2016-2018, Capo VII, Mobilità, che, all’art. 54 (Integrazione ai criteri per la mobilità volontaria dei dirigenti), recita:

Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.

RICHIESTA CORRISPETTIVO ECONOMICO VINCOLO PERMANENZA QUINQUENNALE NELLA PRIMA SEDE DI DESTINAZIONE

Il comma 5 bis del D.lgs n. 165/2001, così come modificato dall’art. 35 comma 230 della L. 266/2005, regola la c.d. permanenza quinquennale nella sede di prima destinazione.

In ogni caso, il vincolo della permanenza quinquennale è da considerarsi ormai venuto meno in virtù dell’ art. 2 del D.L. n. 95/2012 (sulla spending review), che ai commi 12 e 14 ha disposto che il personale in esubero, anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell’amministrazione, sia posto in disponibilità biennale ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell’art. 33 novellato del d.lgs. 165/2001, in deroga al comma 3 dell’art. 16 della legge di stabilità per il 2012 n.183 del 12 novembre 2011.Tuttavia in tal caso deve affermarsi dovuto al lavoratore un corrispettivo della limitazione delle sue facoltà rispetto al tipo contrattuale. Nell’equilibrio delle posizioni contrattuali il corrispettivo della clausola di durata minima garantita nell’interesse esclusivo del datore di lavoro, dunque, è sì necessario, ma può essere liberamente stabilito dalle parti e può consistere nella reciprocità dell’impegno di stabilità assunto dalle parti ovvero in una diversa prestazione a carico del datore di lavoro, consistente in una maggiorazione della retribuzione o in una obbligazione non-monetaria, purchè non simbolica e proporzionata al sacrificio assunto dal lavoratore.

RISARCIMENTO DANNI PER MANCATA CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO. Condanna per perdita di chance

Dalle norme di contrattazione collettiva, segnatamente artt. 61 ss. Ccnl 5.12.96, 52 Ccnl del 8.6.00, confermate dai successivi contratti collettivi stipulati, discende chiaramente l’obbligo per l’azienda di porre in essere i singoli passaggi necessari per la concreta applicazione dell’istituto della retribuzione di risultato, che ai sensi dell’art. 39, n° 6, Ccnl del 5.12.1996 costituisce autonoma componente della struttura della retribuzione dei dirigenti del ruolo sanitario. 

Con l’art. 35 Ccnl 8.6.00 la retribuzione di risultato di cui all’art. 62, comma 4, CCNL del 5.12.96 venne inclusa nel trattamento accessorio della retribuzione dei dirigenti, ma da ciò non poteva conseguire la facoltatività per l’amministrazione della istituzione di tale voce retributiva. 

E’ chiaro che la corresponsione in concreto della retribuzione di risultato al singolo dirigente non è una conseguenza automaticamente derivante dallo svolgimento della prestazione lavorativa, dipendendo essa da una molteplicità di fattori anche discrezionali per l’Ente, ma tale discrezionalità non si estende di certo alla possibilità di non porre in essere i passaggi previsti dalla contrattazione collettiva, cui l’amministrazione è vincolata dalle norme pattizie introdotte dal 1996 in avanti.  

Corte appello Catanzaro, sez. I, 20/03/2018, n. 143

RECUPERO trattenute operate dalla ASL a titolo di IRAP nei confronti di medici ospedalieri e svolgenti attività libero professionale intra moenia (ALPI)

In ambito ALPI, il soggetto passivo dell’IRAP è la ASL; la sua qualità di sostituto di imposta non può essere trasferita ai medici, essendo questi estranei al rapporto tributario. Le tariffe del servizio reso sono nella disponibilità dell’ASL e non dei medici che non hanno il potere di modificare le predette tariffe. Ne deriva che la comunicazione ai medici dell’esistenza di costi ulteriori non preventivati (nella specie riconducibili all’IRAP) può implicare la necessità di modificare le tariffe, ma non anche l’onere dei medici di comprimere i propri onorari professionali, in assenza del potere di incidere sulle tariffe. ________________________________

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-01-2016, n. 360

DIRITTO DEL DIRETTORE DELLA UOC ALLE FERIE

Il direttore di struttura complessa, in base alla contrattazione collettiva nel prendere le ferie deve tenere conto dell’assetto organizzativo dell’azienda o dell’ente di appartenenza e, quindi, l’Azienda è tenuta – in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l’effetto utile dell’art. 7 della direttiva 2003/88 – ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il dirigente venga posto effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne avesse fruito, tali ferie sarebbero andate perse, nella specie alla cessazione del rapporto di lavoro.

DIRITTO DEL DIRIGENTE MEDICO VETERINARIO AL CONFERIMENTO DI INCARICHI

Sussiste il diritto soggettivo del Dirigente Medico a vedersi attribuire gli incarichi di alta professionalità previsti dall’art. 27, comma 1, lett. c), del CCNL Area Dirigenza Medico-Veterinaria 1998/2001 e successivi, una volta che abbia conseguito la valutazione positiva all’esito del primo quinquennio. In caso di conferimento di incarico professionale (ex art. 27, co. 1, lettera B, del C.C.N.L. per la Dirigenza Medica), il dipendente ha diritto anche alla corresponsione dell’indennità di  posizione variabile aziendale, componente retributiva riconosciuta al personale medico di livello dirigenziale con prima fonte regolatoria negli artt. 50 e seguenti del C.C.N.L. 5.12.1996, come modificato e integrato dal successivo C.C.N.L. 8.6.2000; poichè la materiale quantificazione e corresponsione dell’indennità è subordinata alla preventiva approvazione, da parte dell’Azienda sanitaria, di un provvedimento amministrativo di graduazione delle funzioni dirigenziali, implicante una diversa “pesatura” di ciascun incarico in ragione dell’importanza e della complessità dello stesso, una eventuale omissione delle procedure contrattuali sopra menzionate, ad opera dell’Azienda è causa, in via eziologica diretta, di danno risarcibile al dipendente, sub specie di lucro cessante.

RETRIBUZIONE PER DOPPIO INCARICO STRUTTURA COMPLESSA

La Corte D’Appello dell’Aquila ha condannato la ASL a corrispondere al ricorrente la maggiorazione della parte variabile della retribuzione nella misura del 35% calcolato sul valore della fascia massima di appartenenza ai sensi del comma 10 dell’art. 39 del CCNL del 08.06.2000 in ragione del contemporaneo svolgimento di due distinti incarichi di direttore di struttura complessa.

N.B. La maggiorazione è molto consistente e la prescrizione è quinquennale trattandosi di elementi della retribuzione.

RETRIBUZIONE DIRIGENTE STRUTTURE COMPLESSE ACCORPATE

La Corte D’Appello dell’Aquila ha ritenuto che la erronea valutazione della pesatura della nuova unità operativa risultante dall’accorpamento funzionale dei due settori di anatomia patologica comporta che il Dirigente ha continuato a svolgere due incarichi di direttore di struttura complessa, rientrando la fattispecie concreta nella ipotesi di cui all’art. 40 comma 9 del CCNL  del 08.06.2000 di riferimento, il quale prevede una maggiorazione della  retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti fissa e variabile.

N.B. L’aumento è molto consistente e la prescrizione è quinquennale trattandosi di elementi della retribuzione.

RETRIBUZIONE PER INCARICO DI DIRETTORE UNICO DI PLURIME UU.OO.CC.

Il Tribunale di Lanciano-sez. Lavoro ha dichiarato il diritto del ricorrente alla percezione per il periodo dal 09.10.2008 sino al 31.01.2012 di una maggiorazione della parte variabile della retribuzione di posizione di cui all’art. 39 comma IX del CCNL dell’08.06.2000, il quale dispone che “Nel conferimento dell’incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano – secondo l’atto aziendale – più strutture complesse – per la retribuzione di posizione –parte variabile – del dirigente interessato è prevista una maggiorazione fra il 35 ed il 50%, calcolato sul valore massimo della fascia di appartenenza come rideterminata dal comma 10”.

N.B. La maggiorazione a seguito di conteggio è stata pari ad € 50.000,00 e la prescrizione è quinquennale trattandosi di elementi della retribuzione.

RISARCIMENTO DANNI PER FERIE NON GODUTE

Il Tribunale di Chieti-Sez. Lavoro ha condannato la ASL al pagamento in favore del ricorrente di € 25.760,00 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria in ragione del fatto che una interpretazione dell’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/12 che sia conforme alla direttiva 2003/88 impone di affermare il diritto del lavoratore alla monetizzazione delle ferie all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, allorché la fruizione delle ferie non sia stata possibile per una causa non imputabile al lavoratore medesimo e allorché quest’ultimo non sia stato posto in grado di godere delle ferie in costanza di rapporto a causa di carenze organizzative del datore di lavoro.

N.B. Il risarcimento è pari al costo di una giornata di lavoro per ogni giorno di ferie non goduto e la prescrizione è decennale in tema di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale.

Avvocato Luca Damiano