La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5547 del 1° marzo 2021 ha affermato definitivamente chiarito che al lavoratore il quale non può usufruire del servizio di mensa aziendale per ragioni di servizio è dovuto il buono pasto sostitutivo, in caso di orario di lavoro giornaliero eccedente le 6 ore. La Suprema Corte ha quindi chiarito come il diritto alla mensa debba essere identificato con il diritto alla pausa e va riconosciuto a tutti i dipendenti che effettuavano un orario di lavoro eccedente le 6 ore nell’ambito di un intervallo non lavorato. Le modalità e la durata della pausa sono stabiliti dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
N.B. Il risarcimento è pari al costo del buono pasto per ogni giornata di lavoro e la prescrizione è decennale in tema di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale.