Il TRIBUNALE DI CASSINO-SEZ. LAV. ha statuito che CONCRETIZZA INADEMPIMENTO LA MANCATA SOSTA DI 10 MINUTI PREVISTA DALL’ART. 8 DEL D. LGS. 66/2003 QUANDO L’ORARIO GIORNALIERO SUPERA LE 6 ORE.
La normativa disciplinante la pausa giornaliera di lavoro è contenuta nell’art. 8 del d.lgs. 66/2003, che al comma 1 così dispone: “Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”. In mancanza della regolamentazione contrattuale collettiva, trova applicazione quanto dispone il comma 2: “Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo”. Dalla lettura delle norme citate si evince una nozione di pausa lavorativa da intendersi come momento di inattività o sosta all’interno dell’arco lavorativo giornaliero con la finalità di assicurare al lavoratore il recupero delle energie psico– fisiche, la consumazione del pasto, l’attenuazione di mansioni monotone e ripetitive.
N.B. Il giudice ha applicato la prescrizione decennale in tema di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale.