Dalle norme di contrattazione collettiva, segnatamente artt. 61 ss. Ccnl 5.12.96, 52 Ccnl del 8.6.00, confermate dai successivi contratti collettivi stipulati, discende chiaramente l’obbligo per l’azienda di porre in essere i singoli passaggi necessari per la concreta applicazione dell’istituto della retribuzione di risultato, che ai sensi dell’art. 39, n° 6, Ccnl del 5.12.1996 costituisce autonoma componente della struttura della retribuzione dei dirigenti del ruolo sanitario.
Con l’art. 35 Ccnl 8.6.00 la retribuzione di risultato di cui all’art. 62, comma 4, CCNL del 5.12.96 venne inclusa nel trattamento accessorio della retribuzione dei dirigenti, ma da ciò non poteva conseguire la facoltatività per l’amministrazione della istituzione di tale voce retributiva.
E’ chiaro che la corresponsione in concreto della retribuzione di risultato al singolo dirigente non è una conseguenza automaticamente derivante dallo svolgimento della prestazione lavorativa, dipendendo essa da una molteplicità di fattori anche discrezionali per l’Ente, ma tale discrezionalità non si estende di certo alla possibilità di non porre in essere i passaggi previsti dalla contrattazione collettiva, cui l’amministrazione è vincolata dalle norme pattizie introdotte dal 1996 in avanti.
Corte appello Catanzaro, sez. I, 20/03/2018, n. 143