La possibilità riconosciuta dal D.Lgs. 502/92 di indire una procedura peculiare per la stabilizzazione dei medici convenzionati non esclude certamente che gli enti preposti mantengano la piena facoltà di indire concorsi ordinari per l’assunzione dei medici da inquadrare nei ruoli della dirigenza medica; l’indizione delle prime non esclude, infatti, necessariamente l’esperimento della seconda, tanto che l’attuale sistema della medicina d’emergenza è retto da personale medico dell’una e dell’altra categoria.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria-Pubblicato il 29/04/2022-N. 00725/2022 REG.PROV.COLL.-N. 00456/2021 REG.RIC.
Il conferimento di incarichi dirigenziali nel settore sanitario rimane sottratto all’espletamento di procedure concorsuali per l’assunzione, tecnicamente intese ed in quanto tali riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo, e affidato al compimento di atti di gestione dei rapporti di lavoro coinvolti dalle scelte datoriali, conoscibili dal giudice ordinario. Da ciò consegue che l’impugnazione dinanzi al giudice amministrativo del silenzio serbato dall’amministrazione pubblica è inammissibile allorché la posizione giuridica azionata consista in un diritto soggettivo, atteso che il silenzio-rifiuto può formarsi esclusivamente in ordine all’inerzia su una domanda intesa ad ottenere l’adozione di un provvedimento di contenuto discrezionale e quindi necessariamente incidente su posizioni di interesse legittimo.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Pubblicato il 13/06/2022-N. 07767/2022 REG.PROV.COLL. N. 03283/2022 REG.RIC.
Richiamando quanto affermato da una pronuncia della Cassazione Civile, sezione III n. 6243 del 2015- depositata 27.03.2015- RV 635072, il Tribunale ritiene sussista la responsabilità della ASL e trovi la sua fonte nella legge ed in particolare nell’art. 1173 del codice civile. Si viene, dunque, a configurare a carico della ASL una obbligazione ex lege di prestare l’assistenza medico-generica all’utente del S.S.N., che viene adempiuta attraverso (secondo l’ipotesi che specificamente qui interessa) l’opera del medico convenzionato. Sebbene non derivante da “contratto” (né, ovviamente, da fatto illecito), la sua fonte è comunque da ricomprendersi tra quelle contemplate dall’art. 1173 cod. civ. (ossia, in “atto e fatto idoneo a produrle”) e la relativa disciplina è quella, se non altrimenti specificamente derogata, di cui al titolo I (“Delle obbligazioni in generale”) del libro quarto del codice civile e cioè dettata dagli artt. 1173 e ss. cod. civ. Si tratta, dunque, di obbligazione quoad effectum contrattuale, per cui, segnatamente nella sua fase patologica, vengono in rilievo le disposizioni di cui agli artt. 1218 e ss. cod. civ.
L’onere probatorio che grava sul datore di lavoro in caso di sospensione dal rapporto per impossibilità temporanea della prestazione è, dunque, analogo a quello previsto per il caso del licenziamento per impossibilità definitiva della prestazione: in ambedue i casi il datore di lavoro è onerato di provare di non poter utilizzare il lavoratore in altra posizione lavorativa o in altre mansioni equivalenti o inferiori.
Ancorché “interna” al periodo lavorativo giornaliero, la pausa di cui all’art. 8 deve essere effettiva per potere assolvere alle sue molteplici funzioni, costituzionalmente rilevanti, ossia deve concretarsi in una reale interruzione dall’attività lavorativa, in un intervallo di inoperatività a tutti gli effetti, di durata predeterminata e non sacrificabile unilateralmente dal datore in base alle esigenze organizzative contingenti. Solo la consapevolezza del lavoratore di poter godere, per una durata prestabilita, fissata dalla norma legislativa in via suppletiva all’autonomia collettiva in un minimo di dieci minuti, di una pausa effettiva e non comprimibile ad libitum dal datore di lavoro ed in funzione delle contingenti esigenze organizzative che di volta in volta vengono in rilievo, è in grado di assicurargli quella distensione psicologica e quel recupero psicofisico, anche per via dell’effetto di attenuazione del lavoro monotono e ripetitivo, che rispondono alla ratio della disciplina protettiva.
E’ necessario che il tariffario rifletta l’accordo con i professionisti coinvolti nell’attività libero-professionale intramuraria, dovendosi ritenere – alla stregua della chiara formulazione della norma – che, in materia di remunerazione e trattamento economico di tale attività, non siano consentite determinazioni unilaterali da parte dell’azienda datrice di lavoro.
Che la reperibilità rappresenti solo un obbligo accessorio del dipendente, non equiparabile in alcun modo all’attività lavorativa né al cosiddetto lavoro di attesa né al lavoro straordinario è dato ormai acquisito da tempo (Cass. n.9468 del 9.9.1991; Cass. n. 1720 del 17.2.1987); non a caso, l’art.23 del CCNL del 14.9.2000 distingue l’indennità di reperibilità (che serve unicamente a compensare il “disturbo” arrecato al lavoratore reperibile e che non compete mai in caso di servizio effettivo) dal compenso spettante per l’ipotesi in cui alla reperibilità segua anche la chiamata e quindi una effettiva prestazione lavorativa.
Se a ciò si aggiunge che l’art.17 del D.Lgs.n.66/2003 stabilisce espressamente che i contratti collettivi possono derogare alla disciplina dei riposi giornalieri contenuta nell’art.7 dello stesso decreto a condizione che ai lavoratori siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo (v. commi 1 e 4 dell’articolo citato), si deve necessariamente concludere che la disciplina della reperibilità contenuta nell’art.23 del CCNL del 14.9.2000 e successive modifiche non si pone in contrasto con le previsioni del D.Lgs.n.66/2003. Infatti:
– quando alla reperibilità non segua la chiamata, il periodo di riposo spettante al lavoratore non viene minimamente intaccato, non essendo dubitabile che il periodo durante il quale il lavoratore è reperibile “non rientra nell’orario di lavoro” (ed è quindi un periodo di “riposo” – v. art.1, comma 2 lettera -b- D.Lgs.n.66/2003); – quando il lavoratore reperibile è chiamato in servizio, l’art.23, comma 5 del CCNL del 14.9.2000, introdotto dall’art.11 del CCNL del 5.10.2001, stabilisce che “… le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta … con equivalente recupero orario …”
– nel particolare caso della reperibilità cadente di domenica o comunque nel giorno di riposo di riposo settimanale secondo il turno assegnato, l’art.23, comma 4 del CCNL del 14.9.2000 stabilisce che il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa, fermo restando che la fruizione di tale riposo non comporta alcuna riduzione dell’orario di lavoro settimanale.
Fai valere anche tu i tuoi diritti al rispetto dei periodi di riposo. Effettua un controllo a campione sui tuoi turni di lavoro e sull’orario riportato nell’estratto dei cartellini marcatempo, saremo lieti di aiutarti nella verifica.
È fatto obbligo del datore di lavoro di rispettare:
-il limite massimo di durata del lavoro giornaliero, fissato in 12 ore 50, poiché dopo 6 ore di lavoro è obbligatorio rispettare una pausa minima di 10 minuti. I minuti di pausa non rientrano nell’orario di lavoro ordinario.
-Il limite massimo di durata media dell’orario di lavoro settimanale, comprese le ore effettuate il lavoro straordinario, fissati in 48 ore.
-Il limite minimo di 11 ore continuative di riposo nell’arco di un giorno. Le 11 ore di riposo consecutivo per ogni 24 ore, vanno calcolate dall’ora di inizio della prestazione lavorativa. Ne consegue che il riposo può intercorrere anche tra periodi lavorativi svolti in giornate diverse.
Fai valere anche tu i tuoi diritti al rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro. Effettua un controllo a campione sui tuoi turni di lavoro e sull’orario riportato nell’estratto dei cartellini marcatempo, saremo lieti di aiutarti nella verifica.
L’illecito dato dalla mancata concessione del riposo compensativo a fronte della perdita del riposo settimanale, ove accertato in fatto, sarebbe ravvisabile con diritto del lavoratore al risarcimento del danno da usura psicofisica configurabile in re ipsa e, come tale, presumibile, a prescindere da qualsiasi onere di allegazione e prova.
CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 novembre 2020, n. 24785.
La risarcibilità del danno da usura psicofisica, presuppone che la prestazione nel settimo giorno sia stata resa in assenza di previsioni legittimanti ed in violazione dell’art. 36 Cost. e art. 2109 c.c., perché solo in tal caso la perdita definitiva del riposo settimanale è di per sé produttiva di danno, che può essere liquidato in via equitativa, a prescindere dalla prova del pregiudizio subito.
Questo danno in nessun caso può essere ritenuto presuntivamente sussistente e deve essere dimostrato sia nella sua sussistenza e sia nel suo nesso eziologico, a prescindere dalla presunzione di colpa insita nella responsabilità nascente dall’illecito contrattuale.
(Cass. Civ., Sez. lav., Sentenza n. 41889 depositata il 29 dicembre 2021)
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