Asl condannata a versare la retribuzione per il periodo di sospensione covid

L’onere probatorio che grava sul datore di lavoro in caso di sospensione dal rapporto per impossibilità temporanea della prestazione è, dunque, analogo a quello previsto per il caso del licenziamento per impossibilità definitiva della prestazione: in ambedue i casi il datore di lavoro è onerato di provare di non poter utilizzare il lavoratore in altra posizione lavorativa o in altre mansioni equivalenti o inferiori.

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Avvocato Luca Damiano