L’onere probatorio che grava sul datore di lavoro in caso di sospensione dal rapporto per impossibilità temporanea della prestazione è, dunque, analogo a quello previsto per il caso del licenziamento per impossibilità definitiva della prestazione: in ambedue i casi il datore di lavoro è onerato di provare di non poter utilizzare il lavoratore in altra posizione lavorativa o in altre mansioni equivalenti o inferiori.
