Ancorché “interna” al periodo lavorativo giornaliero, la pausa di cui all’art. 8 deve essere effettiva per potere assolvere alle sue molteplici funzioni, costituzionalmente rilevanti, ossia deve concretarsi in una reale interruzione dall’attività lavorativa, in un intervallo di inoperatività a tutti gli effetti, di durata predeterminata e non sacrificabile unilateralmente dal datore in base alle esigenze organizzative contingenti. Solo la consapevolezza del lavoratore di poter godere, per una durata prestabilita, fissata dalla norma legislativa in via suppletiva all’autonomia collettiva in un minimo di dieci minuti, di una pausa effettiva e non comprimibile ad libitum dal datore di lavoro ed in funzione delle contingenti esigenze organizzative che di volta in volta vengono in rilievo, è in grado di assicurargli quella distensione psicologica e quel recupero psicofisico, anche per via dell’effetto di attenuazione del lavoro monotono e ripetitivo, che rispondono alla ratio della disciplina protettiva.
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Tribunale Cassino sez. III, 18/12/2019, n.1005
