Possono coesistere concorsi ordinari e procedura di stabilizzazione dei medici convenzionati di cui all’art. 8, comma 1 bis, D.Lgs. n. 502 del 1997

La possibilità riconosciuta dal D.Lgs. 502/92 di indire una procedura peculiare per la stabilizzazione dei medici convenzionati non esclude certamente che gli enti preposti mantengano la piena facoltà di indire concorsi ordinari per l’assunzione dei medici da inquadrare nei ruoli della dirigenza medica; l’indizione delle prime non esclude, infatti, necessariamente l’esperimento della seconda, tanto che l’attuale sistema della medicina d’emergenza è retto da personale medico dell’una e dell’altra categoria.  

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria-Pubblicato il 29/04/2022-N. 00725/2022 REG.PROV.COLL.-N. 00456/2021 REG.RIC.

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Avvocato Luca Damiano