Condannata la ASL sia per avere attribuito un ruolo determinante e decisivo alla prova orale in violazione dei criteri fissati dalla vigente normativa, sia per la mancata predeterminazione delle materie di esame e dei criteri di valutazione delle prove. Per quanto attiene alla attribuzione del punteggio il D.P.R. n. 483 del 1997 stabilisce, all’art. 55, dedicato al concorso per il personale dirigenziale, che nei concorsi per titoli ed esami i punti per le prove devono essere così ripartiti: punti 20 per la valutazione dei titoli; punti 30 per la prova scritta; punti 30 per la prova pratica e punti 20 per la prova orale. Così operando l’amministrazione ha attribuito un peso assolutamente determinante al colloquio svuotando la valutazione per titoli che pure assicura una garanzia di oggettività ed affidabilità, conformemente a quanto previsto dall’articolo 35 co.1, lett. b) del D.Lgs. n. 165 del 2001.
Consiglio di Stato – Sez. III; Sent. n. 1969 del 16.04.2014 n. 1969
