Il dirigente medico non può essere lasciato in una condizione di sostanziale inattività

Nell’impiego pubblico contrattualizzato non trova applicazione per la dirigenza medica l’art. 2103 c.c., perchè gli incarichi dirigenziali, conferiti nel rispetto delle corrispondenze previste dalle fonti regolamentari, in quanto ritenuti dal legislatore equivalenti esprimono la medesima professionalità. Il dirigente medico non ha un diritto soggettivo a svolgere interventi qualitativamente e quantitativamente equivalenti a quelli curati da altri dirigenti della medesima struttura nè a quelli svolti in passato, fermo restando che lo stesso non può essere lasciato in una condizione di sostanziale inattività nè assegnato a svolgere funzioni che esulino del tutto dal bagaglio di conoscenze specialistiche posseduto. Il datore di lavoro nell’assegnazione degli incarichi e nella distribuzione del lavoro fra i dirigenti medici è tenuto al rispetto delle regole di correttezza e buona fede, sicchè il diritto deve essere esercitato tenendo conto delle esigenze superiori di tutela della salute dei cittadini e non può essere finalizzato a mortificare la personalità del dirigente nè a realizzare risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali il potere è attribuito.

Cassazione civile, sez. lav., 02/03/2018, (ud. 09/11/2017, dep.02/03/2018),  n. 4986.

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Avvocato Luca Damiano