Ancorché “interna” al periodo lavorativo giornaliero, la pausa di cui all’art. 8 deve essere effettiva per potere assolvere alle sue molteplici funzioni, costituzionalmente rilevanti, ossia deve concretarsi in una reale interruzione dall’attività lavorativa, in un intervallo di inoperatività a tutti gli effetti, di durata predeterminata e non sacrificabile unilateralmente dal datore in base alle esigenze organizzative contingenti. Solo la consapevolezza del lavoratore di poter godere, per una durata prestabilita, fissata dalla norma legislativa in via suppletiva all’autonomia collettiva in un minimo di dieci minuti, di una pausa effettiva e non comprimibile ad libitum dal datore di lavoro ed in funzione delle contingenti esigenze organizzative che di volta in volta vengono in rilievo, è in grado di assicurargli quella distensione psicologica e quel recupero psicofisico, anche per via dell’effetto di attenuazione del lavoro monotono e ripetitivo, che rispondono alla ratio della disciplina protettiva.
L’art. 41, d.lgs. n. 81 del 2008, disciplina “la sorveglianza sanitaria”, nell’ambito dei rapporti di lavoro, prevedendo che essa debba essere effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
Dall’esame dell’art. 41, commi da 1 a 7, emerge chiaramente come la fattispecie disciplinata dalla norma concerna un giudizio di tipo strettamente medico – quindi, tecnico – che il medico competente (c.d. medico del lavoro) effettua, nei casi e alle condizioni ivi previste, a seguito di una specifica “visita” che implica lo svolgimento di una serie di attività di natura clinica e/o diagnostica, finalizzate ad accertare in concreto lo stato di salute dei lavoratori, per verificarne l’idoneità o meno allo svolgimento delle mansioni di loro competenza.
Il presupposto essenziale quindi affinché l’organo di vigilanza possa considerarsi competente ad effettuare un giudizio tecnico ai sensi dell’art. 41, comma 9, è che il giudizio del medico del lavoro oggetto di contestazione sia una valutazione tecnica (cioè medica in senso stretto) operata ai sensi dell’art. 41, commi da 1 a 7 e non ai sensi di altra normariva (art. 4 DL 44/21) relativa alla mancata somministrazione vaccino anti COVID.
2.1. la questione che viene in rilievo è già stata oggetto di esame da parte di questa Corte che, pronunciando in fattispecie analoghe a quella qui controversa, ha affermato che la sostituzione nell’incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art. 18 del c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria dell’8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poichè avviene nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicchè non trova applicazione l’art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell’incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l’espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l’indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l’art. 36 Cost. (Cass. n. 16299/2015 e negli stessi termini Cass. n. 15577/2015; Cass. n. 584/2016; Cass. n. 9879/2017; Cass. nn. 21565, 28151, 28243, 30912 del 2018; Cass. nn. 7863, 28755, 30575, 31275, 33136 del 2019 e più di recente Cass. n. 23156/2021);
Il medico competente è titolare di una propria sfera di competenza; si tratta di un garante a titolo originario e non derivato. E peraltro, l’obbligo di collaborazione con il datore di lavoro da parte del medico competente, il cui inadempimento integra il reato di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 25, comma 1, lett. a) e art. 58, comma 1, lett. c), comporta un’effettiva integrazione nel contesto aziendale del sanitario, il quale non deve limitarsi ad un ruolo meramente passivo, ma deve dedicarsi ad un’attività propositiva e informativa in relazione al proprio ambito professionale.
Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 09-02-2021) 01-06-2021, n. 21521
Entro i limiti decisionali connessi alla presente fase cautelare monocratica -nel giudizio di bilanciamento dei contrapposti interessi, la posizione della ricorrente e il diritto dell’individuo, sotto i vari profili evidenziati, debbono ritenersi decisamente recessivi rispetto all’interesse pubblico sotteso alla normativa di cui trattasi, nel contesto emergenziale legato al rischio di diffusione della pandemia da COVID-19, che deve costituire il parametro di lettura della normativa medesima
T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. II, 05/08/2021, , n.480T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. II, 05/08/2021, , n.480
Ferma la necessaria condizione del rispetto delle forme richieste dalla contrattazione collettiva, è parimenti da escludere che l’aumento dell’aliquota possa gravare solo sul professionista che ha reso la prestazione perchè, tenuto conto di quanto si è detto sulle ragioni per le quali l’incidenza IRAP deve essere apprezzata e sui limiti dell’apprezzamento nonchè sulle modalità attraverso le quali lo stesso si realizza, affinchè non si determini di fatto una non consentita traslazione dell’imposta è necessario che il maggior costo venga ripartito fra entrambe le parti del rapporto, con riduzione proporzionale delle rispettive quote.
Il principio secondo cui la determinazione delle tariffe e la ripartizione dei compensi devono essere concordemente stabilite e devono realizzare “l’integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell’attività libero-professionale intramuraria, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari” è stato poi ribadito dalla L. n. 120 del 2007, art. 1, che, anche nella formulazione attuale, successiva alle modifiche apportate dal D.L. n. 158 del 2012, prevede che gli importi da corrispondere a cura dell’assistito devono, da un lato, remunerare il professionista, l’equipe e il personale di supporto, dall’altro assicurare la copertura di tutti i costi, diretti ed indiretti, sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli di ammortamento delle apparecchiature utilizzate per le prestazioni rese in regime libero-professionale.
La contrattazione collettiva nazionale ha tenuto conto delle indicazioni date dal legislatore e già con il CCNL 8 giugno 2000, art. 57, per l’area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale nonchè con l’analogo CCNL 8 giugno 2000, art. 57, per l’area della dirigenza sanitaria non medica, oltre a richiamar significativamente la L. n. 724 del 1994, art. 3 (comma 2, lett. e), ha ribadito il principio della determinazione concordata delle tariffe e dei proventi (l’art. 57, rinvia all’art. 54, comma 1, che a sua volta richiama la competenza della contrattazione integrativa, legittimata, dall’art. 4, comma 2, lett. g, a stabilire ” criteri generali per la definizione dell’atto di cui all’art. 54, comma 1, per la disciplina e l’organizzazione dell’attività libero professione intramuraria nonchè per l’attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati”) e, per quel che qui rileva, ha precisato che le tariffe ” devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti dalle aziende e devono, pertanto, evidenziare le voci relative ai compensi del libero professionista, dell’èquipe, del personale di supporto, i costi – pro quota – anche forfetariamente stabiliti – per l’ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature”.
In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell’ambito del pubblico impiego cd. privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale e riguardante la pretesa allo “scorrimento” della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere il diritto all’assunzione al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale. Qualora, invece, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento che, per coprire i posti resisi vacanti, indica una diversa procedura, anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria di altro precedente concorso, si è in presenza di una contestazione che investe l’esercizio del potere dell’amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, quarto comma D.Lgs. n. 165 del 2001.
(come nel caso oggetto di quella controversia, riguardante il diritto all’assunzione fatto valere da un soggetto risultato idoneo e utilmente collocato nella graduatoria, dalla quale l’amministrazione aveva deciso di attingere per l’assunzione di venti unità di categorie protette, così rendendo operante l’istituto dello scorrimento, sul presupposto che l’amministrazione, a fronte della rinuncia del soggetto utilmente collocato in graduatoria, non avrebbe potuto escluderlo in suo favore).
E tale ipotesi deve essere distinta da quella appunto diversa, in cui il preteso diritto allo scorrimento della graduatoria sia consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento amministrativo che disponga di non coprire più (o di coprire diversamente, come nel caso di indizione di un nuovo concorso) il posto resosi vacante, anzichè avvalersi dello scorrimento della graduatoria del concorso anteriormente espletato: così avendo ad oggetto la contestazione dell’esercizio del potere dell’amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001 art. 63, comma 4 (sentenza citata, in motivazione, sub p.ti 7, 8);
Da tempo questa Corte ha osservato che la procedura di cui alla L. n. 638 del 1983, art. 5, attiene al rapporto assicurativo e, rientrando nel potere esclusivo dell’INPS, travalica l’ambito interno del rapporto di lavoro e non costituisce esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro al quale, peraltro, la contrattazione collettiva, in aggiunta, può riconoscere la facoltà di infliggere sanzioni disciplinari;
2.1. la decadenza dal trattamento economico può essere annoverata tra le sanzioni a carattere amministrativo, che trovano fondamento nel potere-dovere degli enti erogatori di prestazioni previdenziali di accertare nell’ambito della loro gestione amministrativa l’esistenza del rischio posto a base delle prestazioni stesse;
a detta sanzione può aggiungersi un’ulteriore misura di carattere punitivo, espressione del potere disciplinare del datore di lavoro, ove la condotta del dipendente integri anche violazione di obblighi derivanti dal contratto di lavoro (cfr. fra le tante Cass. n. 9709 del 2000 e Cass. n. 24681 del 2016);
2.3. corollario del principio è che non tutte le condotte che rilevano nei rapporti con l’istituto previdenziale e che possono determinare decadenza dal beneficio comportano anche una responsabilità disciplinare, perchè per quest’ultima è necessario accertare il rispetto delle condizioni richieste sul piano sostanziale dall’art. 2106 c.c., e sul piano formale dalla L. n. 300 del 1970, art. 7;
l’assenza alla visita domiciliare di controllo, che non è concettualmente coincidente con il tenere una condotta, all’interno delle pareti domestiche, che si riveli di ostacolo all’accesso del medico competente;
quest’ultima può essere equiparata al mancato rispetto delle fasce di reperibilità nei rapporti con l’istituto previdenziale (ed infatti le pronunce richiamate dalla ricorrente – Cass. n. 5420 del 2006 e Cass. n. 4216 del 1997 sono state rese in fattispecie nelle quali veniva in rilievo la decadenza dal trattamento di malattia) non già ai fini disciplinari, per i quali, oltre a venire in rilievo il principio di legalità e quello di proporzionalità, occorre accertare che in concreto la condotta, valutata in tutti i suoi profili oggettivi e soggettivi, integri una violazione degli obblighi che dal rapporto scaturiscono;
ai richiamati principi non si è discostato il giudice del merito che, dopo aver accertato (con giudizio di fatto non sindacabile in questa sede) che il lavoratore era presente all’interno delle pareti domestiche, per escludere che la condotta dallo stesso tenuta fosse stata contraria agli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede, ha correttamente valutato tutte le circostanze del caso concreto, ivi compresa l’immediata attivazione del S., una volta avuta contezza di quanto accaduto;
4.1. l’obbligo di cooperazione che grava sul lavoratore in malattia, pur rilevando anche sul piano contrattuale del rapporto di lavoro, non può essere esteso fino a ricomprendere il divieto per il lavoratore medesimo di astenersi dal compiere qualsiasi atto del vivere quotidiano, normalmente compiuto all’interno delle pareti domestiche;
Cass. civ., Sez. VI – Lavoro, Ord., (data ud. 31/03/2022) 18/07/2022, n. 22484
Tribunale Napoli sez. VIII, 23/05/2022, (ud. 23/05/2022, dep. 23/05/2022), n.5112
Come di certo noto, in tema di danno da emotrasfusione le Sezioni Unite (sempre con la sentenza 11 gennaio 2008, n. 581), dopo avere ribadito che mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio” e nel processo civile vige la regola della preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non”, hanno enunciato il seguente principio :”premesso che sul Ministero gravava un obbligo di controllo, direttiva e vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico (emotrasfusioni o preparazioni di emoderivati) anche strumentale alle funzioni di programmazione e coordinamento in materia sanitaria, affinché fosse utilizzato sangue non infetto e proveniente da donatori conformi agli standards di esclusioni di rischi, il giudice, accertata l’omissione di tali attività, accertata, altresì, con riferimento all’epoca di produzione del preparato, la conoscenza oggettiva ai più alti livelli scientifici della possibile veicolazione di virus attraverso sangue infetto ed accertata – infine – l’esistenza di una patologia da virus HIV o HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell’insorgenza della malattia, e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito la verificazione dell’evento.”.
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