L’art. 41, d.lgs. n. 81 del 2008, disciplina “la sorveglianza sanitaria”, nell’ambito dei rapporti di lavoro, prevedendo che essa debba essere effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
Dall’esame dell’art. 41, commi da 1 a 7, emerge chiaramente come la fattispecie disciplinata dalla norma concerna un giudizio di tipo strettamente medico – quindi, tecnico – che il medico competente (c.d. medico del lavoro) effettua, nei casi e alle condizioni ivi previste, a seguito di una specifica “visita” che implica lo svolgimento di una serie di attività di natura clinica e/o diagnostica, finalizzate ad accertare in concreto lo stato di salute dei lavoratori, per verificarne l’idoneità o meno allo svolgimento delle mansioni di loro competenza.
Il presupposto essenziale quindi affinché l’organo di vigilanza possa considerarsi competente ad effettuare un giudizio tecnico ai sensi dell’art. 41, comma 9, è che il giudizio del medico del lavoro oggetto di contestazione sia una valutazione tecnica (cioè medica in senso stretto) operata ai sensi dell’art. 41, commi da 1 a 7 e non ai sensi di altra normariva (art. 4 DL 44/21) relativa alla mancata somministrazione vaccino anti COVID.
