In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell’ambito del pubblico impiego cd. privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale e riguardante la pretesa allo “scorrimento” della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere il diritto all’assunzione al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale. Qualora, invece, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento che, per coprire i posti resisi vacanti, indica una diversa procedura, anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria di altro precedente concorso, si è in presenza di una contestazione che investe l’esercizio del potere dell’amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, quarto comma D.Lgs. n. 165 del 2001.
(come nel caso oggetto di quella controversia, riguardante il diritto all’assunzione fatto valere da un soggetto risultato idoneo e utilmente collocato nella graduatoria, dalla quale l’amministrazione aveva deciso di attingere per l’assunzione di venti unità di categorie protette, così rendendo operante l’istituto dello scorrimento, sul presupposto che l’amministrazione, a fronte della rinuncia del soggetto utilmente collocato in graduatoria, non avrebbe potuto escluderlo in suo favore).
E tale ipotesi deve essere distinta da quella appunto diversa, in cui il preteso diritto allo scorrimento della graduatoria sia consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento amministrativo che disponga di non coprire più (o di coprire diversamente, come nel caso di indizione di un nuovo concorso) il posto resosi vacante, anzichè avvalersi dello scorrimento della graduatoria del concorso anteriormente espletato: così avendo ad oggetto la contestazione dell’esercizio del potere dell’amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001 art. 63, comma 4 (sentenza citata, in motivazione, sub p.ti 7, 8);
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Cass. civ., Sez. Unite, Ord., (data ud. 07/06/2022) 19/07/2022, n. 22566
