Come si calcola l’IRAP dovuta dalle Aziende sui compensi corrisposti al personale per le prestazioni rese in regime libero professionale

Ferma la necessaria condizione del rispetto delle forme richieste dalla contrattazione collettiva, è parimenti da escludere che l’aumento dell’aliquota possa gravare solo sul professionista che ha reso la prestazione perchè, tenuto conto di quanto si è detto sulle ragioni per le quali l’incidenza IRAP deve essere apprezzata e sui limiti dell’apprezzamento nonchè sulle modalità attraverso le quali lo stesso si realizza, affinchè non si determini di fatto una non consentita traslazione dell’imposta è necessario che il maggior costo venga ripartito fra entrambe le parti del rapporto, con riduzione proporzionale delle rispettive quote.

Il principio secondo cui la determinazione delle tariffe e la ripartizione dei compensi devono essere concordemente stabilite e devono realizzare “l’integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell’attività libero-professionale intramuraria, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari” è stato poi ribadito dalla L. n. 120 del 2007, art. 1, che, anche nella formulazione attuale, successiva alle modifiche apportate dal D.L. n. 158 del 2012, prevede che gli importi da corrispondere a cura dell’assistito devono, da un lato, remunerare il professionista, l’equipe e il personale di supporto, dall’altro assicurare la copertura di tutti i costi, diretti ed indiretti, sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli di ammortamento delle apparecchiature utilizzate per le prestazioni rese in regime libero-professionale.

La contrattazione collettiva nazionale ha tenuto conto delle indicazioni date dal legislatore e già con il CCNL 8 giugno 2000, art. 57, per l’area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale nonchè con l’analogo CCNL 8 giugno 2000, art. 57, per l’area della dirigenza sanitaria non medica, oltre a richiamar significativamente la L. n. 724 del 1994, art. 3 (comma 2, lett. e), ha ribadito il principio della determinazione concordata delle tariffe e dei proventi (l’art. 57, rinvia all’art. 54, comma 1, che a sua volta richiama la competenza della contrattazione integrativa, legittimata, dall’art. 4, comma 2, lett. g, a stabilire ” criteri generali per la definizione dell’atto di cui all’art. 54, comma 1, per la disciplina e l’organizzazione dell’attività libero professione intramuraria nonchè per l’attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati”) e, per quel che qui rileva, ha precisato che le tariffe ” devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti dalle aziende e devono, pertanto, evidenziare le voci relative ai compensi del libero professionista, dell’èquipe, del personale di supporto, i costi – pro quota – anche forfetariamente stabiliti – per l’ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature”.

Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., (data ud. 12/04/2022) 21/06/2022, n. 20010

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Avvocato Luca Damiano