CORTE di CASSAZIONE – ( il pubblico dirigente non ha pieno diritto agli incarichi dirigenziali)

§ – nel lavoro con la pubblica amministrazione, la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa inserita nell’ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l’idoneità professionale del dipendente (che tale qualifica ha acquisito mediante contratto di lavoro stipulato all’esito della procedura concorsuale) a svolgerle concretamente per effetto del conferimento, a termine, di un incarico dirigenziale.

Da tale scissione tra instaurazione del rapporto di lavoro dirigenziale e conferimento dell’incarico, la giurisprudenza ha desunto l’insussistenza di un diritto soggettivo del dirigente pubblico al conferimento di un incarico dirigenziale, fermo restando l’obbligo per la P.A. di adibire il dirigente a compiti di studio, ricerca, consulenza, ispezione.

Cassazione Civile – Sezione Lavoro, Sent. n. 28274 del 26.11.2008

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CASSAZIONE CIVILE Sez. Unite – (la prova nel caso di contagio di epatite nella struttura sanitaria)

§ – Ai fini del riparto dell’onere probatorio, l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale) e l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di un’affezione ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato.

Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.


Cassazione Civile – Sezioni Unite, Sent. n. 577 del 11/01/2008

sdr

La quantificazione monetaria della percentuale d’invalidità è il presupposto del calcolo del danno differenziale

La ratio di suddetto metodo di calcolo è che costituiscono danno risarcibile le funzioni vitali perdute e non il grado di invalidità, che ne rappresenta solo una misura convenzionale; ebbene, mentre la misura convenzionale cresce secondo una progressione aritmetica, le privazioni delle funzioni vitali crescono in misura più che proporzionale rispetto a tale misura e, pertanto, ad invalidità doppie corrispondono perciò risarcimenti più che doppi. Un metodo di calcolo basato solo sulla percentuale di invalidità e non sul corrispondente valore monetario, finiscono per frustrare tale principio.

In materia di danno differenziale deve darsi continuità ai principi affermati da Cass. 11/11/2019, n. 28986 (e da ultimo ribaditi da Cass. 21/08/2020, n. 17555; 06/05/2021, n. 12052; 27/09/2021, n. 26117), secondo cui in tema di risarcimento del danno alla salute, la preesistenza della malattia in capo al danneggiato costituisce una concausa naturale dell’evento di danno ed il concorso del fatto umano la rende irrilevante in virtù del precetto dell’equivalenza causale dettato dall’art. 41 c.p., sicché di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno. Può costituire concausa dell’evento di danno anche la preesistente menomazione, vuoi “coesistente” vuoi “concorrente” rispetto al maggior danno causato dall’illecito, assumendo rilievo sul piano della causalità giuridica ai sensi dell’art. 1223 c.c..

In particolare, quella “coesistente” è, di norma, irrilevante rispetto ai postumi dell’illecito apprezzati secondo un criterio controfattuale (vale a dire stabilendo cosa sarebbe accaduto se l’illecito non si fosse verificato) sicché anche di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno; viceversa, secondo lo stesso criterio, quella “concorrente” assume rilievo in quanto gli effetti invalidanti sono meno gravi, se isolata, e più gravi, se associata ad altra menomazione (anche se afferente ad organo diverso) sicché di essa dovrà tenersi conto ai fini della sola liquidazione del risarcimento del danno e non anche della determinazione del grado percentuale di invalidità che va determinato comunque in base alla complessiva invalidità riscontrata in concreto, senza innalzamenti o riduzioni”.

In tema di liquidazione del danno alla salute, l’apprezzamento delle menomazioni policrone “concorrenti” in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall’illecito va compiuto stimando, prima, in punti percentuali, l’invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall’illecito e poi quella preesistente all’illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, con la precisazione che in tutti quei casi in cui le patologie pregresse non impedivano al danneggiato di condurre una vita normale lo stato di “validità” anteriore al sinistro dovrà essere considerato pari al cento per cento; procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell’invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l’esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto.

sdr

Il regolamento per l’esercizio dell’attività Intramuraria va impugnato innanzi al GO

In ordine all’ atto di macro-organizzazione, quale è il regolamento per l’esercizio dell’attività Intramuraria, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario e non già a quello amministrativo, trattandosi di un provvedimento avente natura non già pubblicistica, bensì di diritto privato, in coerenza con il carattere imprenditoriale dell’Azienda, strumentale al raggiungimento del fine pubblico dalla stessa perseguito, ex art. 3 del d.lg. n. 502 del 1992, come modificato dall’art. 3 del d.lg. n. 229 del 1999.

Se, infatti, di regola, la cognizione degli atti di macro-organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo – in quanto nell’emanazione di atti organizzativi di carattere generale viene esercitato un potere di natura autoritativa e non gestionale, cosicché non trova applicazione la riserva di giurisdizione del giudice ordinario di cui all’art. 68, del d.lgs. 29/1993, poi trasfuso nell’art. 63, del d.lgs. n. 165/2001 – diversa è la disciplina dell’attività organizzativa del S.S.N.

Pubblicato il 28/09/2022

N. 05975/2022 REG.PROV.COLL.

Non viene interpellata dal dirigente preposto alle operazioni di scorrimento delle graduatorie già formate: la giurisdizione è del G.O.

In tema di conferimento degli incarichi di medicina generale, la fase relativa alla individuazione delle zone carenti e alla formazione delle graduatorie, nella quale è appunto sussistente la giurisdizione amministrativa, deve essere tenuta distinta dalla successiva fase dell’assunzione dell’incarico, nella quale la pretesa del medico, dopo la formazione della graduatoria, alla costituzione del rapporto, sulla base della collocazione in essa, è devoluta alla cognizione del Giudice civile 

Pubblicato il 16/09/2022

N. 01411/2022 REG.PROV.COLL.

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Il giudizio se continuare ad esercitare la professione sanitaria, pur in assenza di vaccinazione, non spetta alla CCEPS (Commissione Centrale) ma al G.O.

E’ da escludere che la presente controversia debba essere devoluta alla giurisdizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, giudice speciale istituito dal D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, art. 17, ratificato con la L. 17 aprile 1956, n. 561 (e oggetto di successive plurime modificazioni) – che “decide sui ricorsi ad essa proposti a norma” del citato D.Lgs.C.P.S. del 1946, come previsto dall’art. 18 dello stesso decreto.

I ricorsi sui quali ha giurisdizione la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie sono quelli contro i provvedimenti adottati dal Consiglio direttivo (o dalla commissione di albo) nella materia dell’iscrizione dei professionisti all’Ordine nel rispettivo albo e nella materia disciplinare (D.Lgs.C.P.S. n. 233 del 1946, art. 3, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a) e c)).

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Il decesso del disabile fa venir meno l’intervenuto trasferimento ex L. 104/92

Anche in sede di prima assegnazione, se il dipendente scavalca altri colleghi in virtù degli obblighi assistenziali tutelati dall’art.33 della L.104/1992, il presupposto legittimante è l’assistenza al disabile, venuto meno il quale (nel caso in questione, a seguito del decesso dell’assistito), il dipendente non può rivendicare la natura permanente dell’assegnazione a suo tempo disposta, che si tradurrebbe in un ingiustificato privilegio. Anche la circolare n. 0457451 del 28.12.2012, con valenza generale, afferma che “Nel caso di cessazione dei presupposti l’amministrazione avvierà d’ufficio le procedure di revoca del trasferimento” in tal modo conformando con il carattere della temporaneità tutti i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 33, comma 5 della legge 104/1992

Concorsi ed emergenza da Covid-19: è illegittimo il bando che non prevede prove suppletive in caso di impedimento.

La mancata previsione di prove suppletive, laddove vi sia stato impedimento oggettivo in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19, costituisce un’omissione della lex specialis illogica e irragionevole; il principio di auto-responsabilità e di regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi incontra un limite in un’emergenza pandemica globale relativa a provvedimenti adottati non per la tutela individuale del singolo partecipante alla procedura concorsuale, ma della collettività, posto che la previsione dell’obbligo di isolamento domiciliare è diretta a tutelare un interesse non solo e non tanto del soggetto infetto o potenzialmente infetto da Covid-19, ma soprattutto quella a impedire la diffusione della pandemia nella collettività. Ne discende che, a fronte di provvedimenti di carattere eccezionale e legati a una situazione pandemica, appare priva di logicità e ragionevolezza la mancata previsione di strumenti idonei a garantire la partecipazione di soggetti alle prove concorsuali 

Pubblicato il 04/10/2022

N. 06155/2022 REG.PROV.COLL.

CCNL 2020 Area Sanità: come richiedere gli arretrati stipendiali per dipendenti e pensionati

Il CCNL Area Sanità (che riguarda l’area della dirigenza medica) è stato sottoscritto il 19/12/2020 e, ai sensi dell’art. 2 co. 1 riguarda il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, sia con riferimento alla sua parte giuridica che per quella economica.

Aumento della retribuzione entro gennaio 2020

Il contratto ha introdotto numerose novità, tra le quali l’aumento della retribuzione che avrebbe dovuto essere efficace a partire dal mese di gennaio 2020 ed il riconoscimento degli arretrati 2016-2018.

L’adeguamento economico stabilito dall’accordo e gli arretrati maturati a decorrere dal 1° gennaio 2016 avrebbero dovuto essere liquidati, secondo quanto previsto dalle richiamate disposizioni collettive, al più tardi entro il mese di gennaio 2020, risultando in realtà esigibili già dal giorno successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo. Sono intervenuti successivamente diversi accordi sindacali per consentire alle Aziende Sanitarie di procedere al pagamento in un lasso di tempo maggiore di quello previsto originariamente. Il CCNL Area Sanità ha quindi riconosciuto con decorrenza retroattiva al 1° gennaio 2016 un adeguamento economico che ammonta ad una cifra variabile per ciascun avente diritto sotto forma di una tantum.

Estensione dei benefici ai medici in pensione

Queste previsioni migliorative sono state estese, ex art. 87 del medesimo CCNL, anche a coloro che dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019 sono andati in pensione, maturando ovviamente il diritto di ricevere gli arretrati per il periodo effettivamente lavorato, con ripercussione favorevole anche sui trattamenti previdenziali.

Secondo le prime stime, la busta paga di gennaio 2020 dovrebbe contenere mediamente circa 8.218,00 euro di arretrati che derivano dagli incrementi del tabellare dal 2016 al 2019 al lordo degli oneri riflessi e comprensivi del Tabellare, dell’Indennità di Specificità medica e dell’Una Tantum.

Modalità di richiesta degli arretrati e tutela giudiziale

Gli arretrati stipendiali potranno essere richiesti entro 5 anni dalla loro maturazione. 

Qualora l’Azienda ritardi nell’erogazione degli emolumenti ai dipendenti, è possibile sollecitare mediante diffida il pagamento di tutti gli arretrati con i rispettivi interessi maturati, e nel caso di persistenza del diniego proporre apposita iniziativa giudiziale, con relativo aggravio di spese per la parte soccombente. Per coloro che sono andati in pensione nel periodo di riferimento occorrerà preliminarmente verificare se gli arretrati sono stati effettivamente corrisposti e se poi la ex Azienda Sanitaria abbia comunicato l’integrazione stipendiale all’Inps, cui compete il ricalcolo pensionistico e del trattamento di fine rapporto, con relativo adeguamento delle somme e liquidazione.

Avvocato Luca Damiano