Il giudizio se continuare ad esercitare la professione sanitaria, pur in assenza di vaccinazione, non spetta alla CCEPS (Commissione Centrale) ma al G.O.

E’ da escludere che la presente controversia debba essere devoluta alla giurisdizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, giudice speciale istituito dal D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, art. 17, ratificato con la L. 17 aprile 1956, n. 561 (e oggetto di successive plurime modificazioni) – che “decide sui ricorsi ad essa proposti a norma” del citato D.Lgs.C.P.S. del 1946, come previsto dall’art. 18 dello stesso decreto.

I ricorsi sui quali ha giurisdizione la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie sono quelli contro i provvedimenti adottati dal Consiglio direttivo (o dalla commissione di albo) nella materia dell’iscrizione dei professionisti all’Ordine nel rispettivo albo e nella materia disciplinare (D.Lgs.C.P.S. n. 233 del 1946, art. 3, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a) e c)).

sdr

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Avvocato Luca Damiano