Per i danni da emotrasfusione vige il principio del più probabile che non

Tribunale Napoli sez. VIII, 23/05/2022, (ud. 23/05/2022, dep. 23/05/2022), n.5112

Come di certo noto, in tema di danno da emotrasfusione le Sezioni Unite (sempre con la sentenza 11 gennaio 2008, n. 581), dopo avere ribadito che mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio” e nel processo civile vige la regola della preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non”, hanno enunciato il seguente principio :”premesso che sul Ministero gravava un obbligo di controllo, direttiva e vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico (emotrasfusioni o preparazioni di emoderivati) anche strumentale alle funzioni di programmazione e coordinamento in materia sanitaria, affinché fosse utilizzato sangue non infetto e proveniente da donatori conformi agli standards di esclusioni di rischi, il giudice, accertata l’omissione di tali attività, accertata, altresì, con riferimento all’epoca di produzione del preparato, la conoscenza oggettiva ai più alti livelli scientifici della possibile veicolazione di virus attraverso sangue infetto ed accertata – infine – l’esistenza di una patologia da virus HIV o HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell’insorgenza della malattia, e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito la verificazione dell’evento.”.

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Avvocato Luca Damiano