Le norme, che regolano l’incompatibilità del personale medico del Servizio sanitario nazionale (art. 4 comma 7, l. 30 dicembre 1991 n. 412), sono poste a tutela dell’esclusività del rapporto lavorativo in funzione della valorizzazione e della migliore utilizzazione del servizio dei medici: da qui l’assoluto divieto, per il medico del Servizio sanitario pubblico, d’instaurare rapporti ulteriori o detenere la titolarità o la compartecipazione di quote di imprese in potenziale conflitto di interesse, divieto sanzionato disciplinarmente dalla normativa sull’impiego del personale del suddetto Servizio; tale disciplina, nell’ambito della diversa fattispecie disciplinante le condizioni di accreditamento di cui all’art. 1 comma 19, l. 23 dicembre 1996 n. 662 preclude alle istituzioni sanitarie private l’impiego di medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale per l’erogazione delle proprie prestazioni assistenziali: la disposizione viene ad assumere una portata specifica e circoscritta riferita alla struttura privata erogante la prestazione sanitaria imponendo, nel primo periodo, che la struttura privata debba documentare la capacità di garantire l’erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale, nel secondo periodo, strutturalmente collegato, stabilendo che l’esistenza di situazioni d’incompatibilità preclude l’accreditamento e comporta la nullità dei rapporti eventualmente instaurati con le Unità sanitarie locali.









