Al dirigente munito del potere di disporre da sè le proprie ferie è dovuta l’indennità sostitutiva se risulti – come è stato accertato nel caso di specie dalla Corte territoriale – che esse non sono state godute per insuperabili esigenze di servizio, come del resto è palese dal testo della norma collettiva, che appunto riconosce quel diritto ove le ferie non siano state usufruite per esigenze di lavoro o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente.
La Corte valorizzava in proposito la costante denuncia da parte del ricorrente della carenza di organico ed i solleciti all’assunzione di nuovo personale, accompagnati dalla segnalazione ai vertici aziendali dell’impossibilità di fruire delle ferie residue per indefettibili esigenze di servizio, non essendo possibile assicurare la salvaguardia dei livelli essenziali di assistenza, con particolare riferimento al rischio di lasciare affidato il servizio ad un solo medico.
Cass. civ. Sez. VI – Lavoro, Ord., (ud. 11-05-2021) 08-10-2021, n. 27385
