Mancata contestazione di addebito e reintegra medico licenziato.

Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato può attuarsi unicamente nella duplice forma del licenziamento intimato dal datore di lavoro ovvero delle dimissioni rassegnate dal lavoratore; pertanto, mentre è possibile che le parti contraenti, collettive o individuali, assegnino a determinati comportamenti di uno dei soggetti del rapporto il significato e l’efficacia dell’atto unilaterale di recesso e, in particolare per il lavoratore, delle dimissioni, deve invece escludersi la possibilità di introdurre un terzo genere di recesso con la previsione di un comportamento, giudicato significativo dell’intenzione di recedere, che sia svincolato dall’effettiva volontà della parte e che non ammetta la possibilità di prova contraria, giacché in tal caso il patto costituirebbe in realtà una inammissibile invalida clausola risolutiva espressa del rapporto.

La S.C. ha poi ribadito che alle parti non è consentito di attribuire a determinati comportamenti del lavoratore il valore e il significato negoziale di manifestazione implicita o per facta concludentia della volontà di dimettersi, senza possibilità di prova contraria. In tale ipotesi, invero, non si tratterebbe più di dimissioni manifestate per facta concludentia – le quali presuppongono una volontà effettiva di dimettersi e la manifestazione di essa seppure in forma diversa dalla dichiarazione esplicita – ma dell’attribuzione convenzionale di un determinato effetto giuridico – la cessazione del rapporto – ad un determinato comportamento. Tanto le parti collettive non possono stabilire, atteso che il rapporto di lavoro può, in base al nostro ordinamento giuridico, estinguersi esclusivamente per le cause a tal fine previste dalla legge e non è permesso alle parti introdurre altre cause di estinzione del rapporto. Diversamente tutta la disciplina legislativa limitativa dei licenziamenti, che ha progressivamente allontanato il rapporto di lavoro dagli ordinari principi sull’estinzione dei rapporti obbligatori, sarebbe inutiliter data. cfr. Cass. 22.11.1999 n. 12942.

In forza di tali principi, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che la clausola di un contratto collettivo, la quale stabilisce che il lavoratore che al termine del periodo di aspettativa non riprenda servizio senza giustificato motivo sia considerato dimissionario, è nulla, in quanto stabilisce una clausola di risoluzione del rapporto non prevista dalla legge: Cass. 2.7.2013 n. 16507.

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Avvocato Luca Damiano