Riconosciuto il trattamento economico di struttura complessa pur in assenza di formale incarico.

Effettivamente il settore della dirigenza sanitaria ha delle peculiarità, in quanto al pari di quello della dirigenza pubblica, è articolato in unico ruolo caratterizzato dalla specificità degli incarichi direttivi, senza che il loro conferimento possa dar luogo a “mansioni superiori”.

Tuttavia l’inapplicabilità al settore della dirigenza dell’istituto delle mansioni, non significa che anche per tale settore non debba essere applicato il principio dell’adeguatezza della retribuzione sancito dall’art. 36 Cost che viene applicato anche a tale settore con norme di carattere generale come i citati artt. 24 D.Lgs. n. 165 del 2001 e 15 del D.Lgs. n. 502 del 1992 ancorando la retribuzione alla qualità, espressa anche dalla valutazione del raggiungimento degli obiettivi della struttura diretta e dal livello delle responsabilità assunte.

La mancata applicazione da parte della PA delle norme sul conferimento degli incarichi, oltre che dell’adozione dei criteri di valutazione delle prestazioni rese dai dirigenti in relazione all’incarico prestato, non significa inapplicabilità del principio, avente copertura costituzionale, della adeguatezza della retribuzione.

Infatti l’art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 1992 dispone che “la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali. In sede di contrattazione collettiva nazionale sono previste, in conformità ai principi e alle disposizioni del presente decreto, criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali nonchè per l’assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e per l’attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità del risultato”.

Tuttavia l’inapplicabilità al settore della dirigenza dell’istituto delle mansioni, non significa che anche per tale settore non debba essere applicato il principio dell’adeguatezza della retribuzione sancito dall’art. 36 Cost che viene applicato anche a tale settore con norme di carattere generale come i citati artt. 24 D.Lgs. n. 165 del 2001 e 15 del D.Lgs. n. 502 del 1992 ancorando la retribuzione alla qualità, espressa anche dalla valutazione del raggiungimento degli obiettivi della struttura diretta e dal livello delle responsabilità assunte.

La mancata applicazione da parte della PA delle norme sul conferimento degli incarichi, oltre che dell’adozione dei criteri di valutazione delle prestazioni rese dai dirigenti in relazione all’incarico prestato, non significa inapplicabilità del principio, avente copertura costituzionale, della adeguatezza della retribuzione.

Tribunale Caltanissetta Sez. lavoro, Sent., 01-10-2019

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Avvocato Luca Damiano