Permessi ex L. n. 104/1992 nel caso di part time

La Corte di Cassazione ha chiarito che il diritto del lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, nel novero di quelle specificamente individuate dal legislatore (art.33 l. 104/1992), è un diritto non comprimibile in ragione dell’orario di lavoro part time ed è da riconoscersi in misura identica a quella del lavoratore a tempo pieno (Cass. civ., sez. lav., 20/02/2018 n.4609; Id., 29/09/2017 n.22925) e, in secondo luogo, che l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con messaggio n.3114 del 07/08/2018 e con la recente circolare n.45 del 19/03/2021, ha precisato che, nel caso di part time orizzontale (come quello fruito dal ricorrente), i tre giorni di permesso ai sensi della l. n. 104/1992 non vanno riparametrati, poiché, relativamente a tale fattispecie, la commisurazione dei giorni di permesso alla ridotta durata dell’attività lavorativa è insita nella dinamica del rapporto.

La riparametrazione – nel caso di prestazione lavorativa ad orario ridotto – concerne esclusivamente il complessivo trattamento economico e normativo spettante al lavoratore, rimanendo inalterato il nucleo dei diritti a contenuto non patrimoniale. Tra questi vanno annoverati i diritti riconosciuti in favore del lavoratore dipendente dalla l. n. 104/1992, risolvendosi nell’approntamento di misure destinate “alla tutela della salute psico-fisica del disabile quale diritto fondamentale dell’individuo tutelato dall’art.32 Cost., il quale rientra tra i diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e garantisce all’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art.2 Cost)” (Cass., sez. lav., 20/02/2018 n.4069).

Attribuzione incarico di direttore di struttura complessa

Il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15-ter, che prevede che il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa avvenga previa valutazione comparativa svolta rispetto ad una rosa di candidati, ha carattere di norma imperativa perchè la valutazione comparativa tra più aspiranti è funzionale ai principi di buon andamento ed imparzialità dell’Amministrazione e concorre alla salvaguardia dell’interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini.

Pertanto, è nullo l’atto negoziale di conferimento dell’incarico in mancanza del rispetto di tale procedura.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 10-11-2021) 26-01-2022, n. 2316

Infortuni sul lavoro: l’ obbligo di prevenzione di cui all’art. 2087 cod.civ. non è una responsabilità oggettiva

In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell’obbligo di prevenzione di cui all’art. 2087 cod.civ. non è una responsabilità oggettiva, ma colposa, dovendosi valutare il difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire danni per i lavoratori, in relazione all’attività lavorativa svolta, non potendosi esigere la predisposizione di misure idonee a fronteggiare ogni causa di infortunio, anche quelle imprevedibili.

La Corte territoriale si è conformata all’orientamento consolidato che ha affermato come la responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell’obbligo di prevenzione di cui all’art. 2087 c.c. non è una responsabilità oggettiva, ma colposa, dovendosi valutare il difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire danni per i lavoratori, in relazione all’attività lavorativa svolta, non potendosi esigere la predisposizione di misure idonee a fronteggiare ogni causa di infortunio, anche quelle imprevedibili (cfr. da ultimo Cass. 8911 del 2019, Cass. n. 24742 del 2018).

Cass. civ. Sez. VI – Lavoro, Ord  01-12-2021, n. 37738

La scelta del vaccino da somministrarsi non puo’ essere affidata al singolo

La scelta del vaccino da somministrarsi è rimessa unicamente all’autorità sanitaria preposta alla vaccinazione sulla scorta dell’anamnesi e degli altri dati clinici rilevati a carico del soggetto chiamato a sottoporsi alla vaccinazione stessa, e tanto ai fini della salvaguardia della salute della persona, nell’alveo dei vaccini autorizzati da AIFA e da ISS e senza che possa configurarsi a priori una sorta di diritto di opzione dell’interessato a vedersi somministrare un determinato tipo di vaccino anziché un altro.

Considerato altresì che in sede di operazioni propedeutiche alla materiale somministrazione del vaccino il paziente deve fornire il consenso informato.

Va  rigettata l’istanza cautelare volta a ottenere la prima somministrazione di vaccino anti covid – 19 Pfizer, anziché un altro tipo di vaccino (Moderna).

T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Decr., (ud. 10-01-2022) 10-01-2022, n. 7

Dipendente turnista. Diritto alla erogazione dei buoni pasto

Con sentenza in data 18 dicembre 2018 nr. 906 la Corte d’Appello di Messina confermava la sentenza del Tribunale della stessa
sede, che aveva accolto la domanda proposta da P. Q., dipendente turnista della Azienda Ospedaliera P.P. (in prosieguo: Azienda Ospedaliera), accertando il suo diritto alla erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore e condannando la Azienda Ospedaliera al risarcimento del danno. La Corte territoriale osservava che l’articolo 29, comma 2, CCNL integrativo comparto Sanità, del 20 settembre 2001, doveva essere interpretato in combinato disposto con l’articolo 8 D.Lgs. nr. 66/2003; da tali norme derivava che il diritto alla mensa doveva essere identificato con il diritto alla pausa. Il diritto alla mensa doveva, dunque, riconoscersi a tutti i dipendenti che effettuavano un orario di lavoro giornaliero eccedente le 6 ore. Il Q. – i cui turni seguivano lo schema 7/13, 13/20, 20/7 – svolgeva nel turno pomeridiano un orario di sette ore e nel turno notturno un orario di undici ore. Egli non avrebbe potuto usufruire del servizio di mensa istituito dalla Azienda Ospedaliera perché non poteva essere sospeso il servizio di assistenza e non vi era un servizio di mensa serale. Pertanto, doveva riconoscersi il suo diritto ai buoni pasto. Doveva altresì confermarsi il capo della sentenza del Tribunale sul risarcimento del danno, per avere l’appellato provveduto a proprie spese al pasto. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la Azienda Ospedaliera. La interpretazione esposta, secondo cui il diritto alla mensa ex articolo 29, comma 2, CCNL Integrativo Sanità 20.9.2001 è legato al diritto alla pausa, è coerente con i principi già enunciati da questa Corte, con sentenza 28 novembre 2019 nr. 31137, in relazione alle previsioni dell’articolo 40 CCNL 28 maggio 2004 del Comparto Agenzie Fiscali. Il giudice del merito ha dunque correttamente
interpretato la disposizione contrattuale, con conseguente rigetto dell’impugnazione.

Dirigente sindacale: anche per trasferirlo di pochi metri è necessario il nulla osta del sindacato

Necessita di previo nulla osta ex art. 22 Stat. Lav. ogni trasferimento del dirigente sindacale nell’ambito della pubblica amministrazione che consista in un mutamento di sede anche se questa è ubicata nello stesso comune ed a distanza esigua dalla precedente.

Al riguardo,  la Suprema Corte ha meglio precisato l’ambito di applicazione dell’art. 22 Stat. Lav. che si riferisce al trasferimento da un’unità produttiva all’altra, “intendendosi per quest’ultima – alla stregua della previsione contenuta nell’art. 35 dello Statuto dei lavoratori quell’entità aziendale (sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto dell’impresa) che, anche se articolata in organismi minori, si caratterizzi per sostanziali condizioni imprenditoriali d’indipendenza tecnica ed amministrativa, tali che in esse si svolga e si concluda il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell’attività produttiva aziendale. 

Ma per il settore del pubblico impiego alla nozione di unità produttiva di cui all’art. 22 della L. 300/1970 si aggiunge anche il requisito di “sede” previsto dall’art. 18, comma 4 del CCNQ del 7.8.1998, che risulta essere un concetto più ampio di quello dello indicato nello Stat. Lav.

Di conseguenza il nulla osta al trasferimento del dirigente sindacale nelle pubbliche amministrazioni è subordinato al trasferimento in unità produttiva diversa al di fuori della medesima sede.

Invero, la mutazione del luogo della prestazione – ha ribadito l’organo giudicante – indipendentemente dalla misura (dunque anche esigua, come nel caso in argomento) diventa rilevante atteso che è potenzialmente idonea “a recidere il legame esistente fra il dirigente sindacale e il gruppo di cui egli è espressione o a rendere più difficile l’esercizio delle prerogative attribuitegli.”

Invero, attenendosi al consolidato indirizzo giurisprudenziale (Cass. n. 1684/2003), ha tenuto a precisare che per integrarsi gli estremi della condotta antisindacale di cui all’art. 28 Stat. Lav. è solo “sufficiente che il comportamento del datore di lavoro leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali” non essendo necessari la presenza di altri elementi quali, per esempio, uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro.

Ovviamente l’onere della prova è a carico dell’Organizzazione sindacale in ottemperanza al principio di cui all’art. 2697 c.c. che dispone che colui che intende far valere un diritto in giudizio ha l’onere di provare i fatti dedotti a fondamento dello stesso, tuttavia, per integrare gli estremi della condotta antisindacale non è necessaria la prova del danno subito. 

In altre parole, si deve ritenere sufficiente accertare l’obiettiva portata lesiva del comportamento, cioè la sua capacità a ostacolare l’esercizio dei diritti e dunque, il giudice si deve limitare ad accertare l’idoneità della condotta denunciata a minacciare i beni protetti dall’art. 39 e 40 Cost.

Covid: L’obbligo di vaccinazione include anche i tirocinanti

La vaccinazione obbligatoria selettiva introdotta dall’art. 4 del D.L. n. 44 del 2021 per il personale medico e, più in generale, di interesse sanitario risponde ad una chiara finalità di tutela non solo – e anzitutto – di questo personale sui luoghi di lavoro e, dunque, a beneficio della persona, ma a tutela degli stessi pazienti e degli utenti della sanità, pubblica e privata, secondo il principio di solidarietà (art. 2 Costituzione), e più in particolare delle categorie più fragili e dei soggetti più vulnerabili, che sono bisognosi di cura ed assistenza, spesso urgenti, e proprio per questo sono di frequente o di continuo a contatto con il personale sanitario o sociosanitario nei luoghi di cura e assistenza. Pertanto, ad avviso del collegio, l’art. 4 del D.L. n. 44/2021 laddove prevede l’obbligo vaccinale per “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all’art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43” deve interpretarsi nel senso che include i tirocinanti che, nell’ambito del percorso formativo, vengano a contatto con l’utenza in ambito sanitario, ricorrendo le medesime ragioni di tutela dei pazienti. Cons. giust. amm. Sicilia Sez. giurisdiz., Ord., (ud. 12-01-2022) 17-01-2022, n. 38.

In termini più generali, e in applicazione del principio costituzionale di solidarietà, il Consiglio di Stato n. 7045/2021 ha affermato che, in fase emergenziale, di fronte al bisogno pressante, drammatico, indifferibile di tutelare la salute pubblica contro il dilagare del contagio, il principio di precauzione, che trova applicazione anche in ambito sanitario, opera in modo inverso rispetto all’ordinario e, per così dire, controintuitivo, perché richiede al decisore pubblico di consentire o, addirittura, imporre l’utilizzo di terapie che, pur sulla base di dati non completi (come è nella procedura di autorizzazione condizionata, che però ha seguito le quattro fasi della sperimentazione richieste dalla procedura di autorizzazione), assicurino più benefici che rischi, in quanto il potenziale rischio di un evento avverso per un singolo individuo, con l’utilizzo di quel farmaco, è di gran lunga inferiore del reale nocumento per una intera società, senza l’utilizzo di quel farmaco.

La madre si rifiuta di prestare il necessario consenso al vaccino per i figli: il giudice lo concede al padre

Il Tribunale Parma, Sez. I, con Decr., 11/10/2021 ha attribuito al padre il potere di decidere da solo e senza il consenso della madre in ordine alla somministrazione del vaccino anti Covid – 19 ai figli minori dopo aver evidenziato che la madre trascura del tutto di considerare: (i) le autorizzazioni alla vaccinazione anti Covid – 19 ai minori dai 12 anni che provengono dall’E.M.A.
(Agenzia Europea per i Medicinali) e dall’A.I.F.A. (Agenzia Italiana del Farmaco) che hanno approvato l’uso dei vaccini sulla base dei dati disponibili che dimostrano l’efficacia e la sicurezza del vaccino anche per i soggetti compresi in questa fascia di età e consentono di definire gli effetti indesiderati “generalmente lievi o moderati” e tendenti a passare entro pochi giorni dalla data della somministrazione; (ii) le esortazioni del Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico che ha invitato i genitori a vaccinare i propri figli adolescenti auspicando una rapida estensione della somministrazione dei vaccini anche agli under 12; (iii) le esortazioni del Comitato Nazionale di Bioetica il quale si è espresso evidenziando che la vaccinazione sugli adolescenti può salvaguardare la loro salute e contribuire a contenere l’espansione del virus nell’ottica della salute pubblica, in particolare in vista del rientro a scuola.

Rilevato, quindi, che la comunità scientifica nazionale e internazionale concordemente ritiene che i vaccini approvati dalle autorità nazionali e internazionali hanno una elevata efficacia nel proteggere dalla malattia grave, sia i singoli sia la collettività, con un rapporto rischi – benefici in cui i benefici sono superiori ai rischi in tutte le fasce di età, comprese quelle più giovani che sono anche quelle in cui la circolazione del virus è più elevata per la maggiore socializzazione; inoltre, in caso di mancata vaccinazione sussiste, da un lato, un maggior rischio per i singoli (ivi compresi i minori) di contrarre la malattia e, dall’altro, ripercussioni negative sulla vita sociale e lavorativa delle persone e, per quanto riguarda i minori, sul loro percorso educativo e formativo, oltre che la certa maggiore diffusione dell’infezione e della malattia, ha ritenuto, in conclusione, che debba autorizzarsi il padre, quale genitore considerato più idoneo a garantire l’interesse della prole minore, ad assumere da solo la decisione in ordine alla somministrazione del vaccino anti Covid – 19.

Trattenute operate dalla ASL a titolo di IRAP nei confronti di medici ospedalieri e svolgenti attività libero professionale intra moenia (ALPI)

sul ricorso 30278-2010 proposto da:

A.S.L./(OMISSIS) LANCIANO – VASTO CHIETI, in persona del legale rappresentante pro tempore

– ricorrente –

contro

– D.L.A. C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA DAMIANO.

– controricorrente –

In ambito ALPI, il soggetto passivo dell’IRAP è la ASL; la sua qualità di sostituto di imposta non può essere trasferita ai medici, essendo questi estranei al rapporto tributario. Le tariffe del servizio reso sono nella disponibilità dell’ASL e non dei medici che non hanno il potere di modificare le predette tariffe. Ne deriva che la comunicazione ai medici dell’esistenza di costi ulteriori non preventivati (nella specie riconducibili all’IRAP) può implicare la necessità di modificare le tariffe, ma non anche l’onere dei medici di comprimere i propri onorari professionali, in assenza del potere di incidere sulle tariffe.

Resta infine esclusa la possibilità giuridica di trasferire la qualità di sostituto di imposta dalla ASL ai medici, essendo questi come detto estranei al rapporto tributario di che trattasi, essendo meri subordinati del sostituto di imposta IRAP. In tema, questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 20917 del 2013; Sez. L, Sentenza n. 8533 del 2012) ha già ritenuto che l’onere dell’IRAP era a carico esclusivo dell’azienda che poteva solo trasferire sui pazienti il relativo onere previo adeguamento delle tariffe, essendo per converso escluso che la disciplina del contratto aziendale potesse configurare oneri a carico dei medici in tema di adeguamento delle tariffe con aumento del valore corrispondente all’aliquota IRAP dovuta dall’azienda.

Nè può dirsi violato il canone ermeneutico dell’art. 1363 c.c. in relazione al comportamento, anche successivo, delle parti sol perchè nel successivo accordo integrativo aziendale dell’area dirigenza medica del 2007 è stata espressamente pattuita la suddetta traslazione: si tratta di una anfibologia perchè, nel succedersi delle fonti collettive, una specificazione non presente in quelle precedenti può essere intesa tanto come mera interpretazione autentica quanto come innovazione rispetto al precedente assetto negoziale. In terzo luogo, l’inconfigurabilità di oneri in capo ai medici impedisce di ravvisare una colpa degli stessi in relazione al mancato aumento delle tariffe.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-01-2016, n. 360

Il personale sanitario danneggiato da vaccino Covid verrà risarcito

La misura del risarcimento è adesso fissata nella bozza del Decreto Sostegni e prevede uno stanziamento di 50 milioni di euro per l’anno 2022 e 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, per indennizzare anche “coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall’autorità sanitaria italiana”.

Procedura per l’indennizzo

Dal 2001 la competenza per la procedura di indennizzo è stata trasferita dal Ministero della Salute alle Regioni (D.lgs. 31 marzo 1998 e D.p.c.m. 26 maggio 2000), con la sola eccezione della Sicilia.

La domanda di indennizzo è presentata dall’interessato alla ASL di residenza, la quale svolge l’istruttoria, verificando la completezza della documentazione allegata e il possesso dei requisiti previsti dalla legge. Al termine della fase istruttoria, l’Azienda sanitaria invia il fascicolo alla Commissione medica ospedaliera (CMO) competente, che deve convocare a visita l’interessato. È compito della CMO accertare l’esistenza del nesso causale tra l’infermità ed il vaccino, qualificare il grado di infermità e la tempestività di presentazione della domanda.

Il verbale della CMO è notificato al richiedente, che ha 30 giorni di tempo dalla notifica per presentare eventuale ricorso contro la decisione al Ministero della Salute.

Importo dell’indennizzo

L’importo dell’indennizzo, è calcolato sulla base della tabella B allegata alla L. 177/1976 (come modificata dall’art. 8 L. 111/1984) rivalutabile annualmente e da una somma pari all’indennità integrativa speciale (L. 324/59 e D.P.R. n. 834 del 1981), anch’essa per la giurisprudenza soggetta a rivalutazione. L’assegno di indennità è reversibile per 15 anni. I danneggiati da vaccinazione obbligatoria possono presentare ulteriore domanda per ottenere un assegno una tantum, pari al 30% dell’indennizzo dovuto per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo.

In caso di successivo aggravamento dell’infermità già riconosciuta, l’interessato ha 6 mesi di tempo dalla conoscenza dell’evento per presentare all’Azienda sanitaria la domanda di revisione dell’indennizzo (art. 6 L. 210/1992) Se invece emerge l’esistenza di un’ulteriore patologia direttamente connessa alla vaccinazione, è possibile ottenere un indennizzo aggiuntivo per “doppia patologia”, di importo pari al 50% di quello previsto per la categoria corrispondente alla patologia più grave (art. 1 comma 7 L. 238/1997)

Se poi il danneggiato muore in conseguenza delle patologie per le quali è stato riconosciuto l’indennizzo, gli aventi diritto (coniuge, figli, genitori, fratelli) potranno presentare all’Azienda sanitaria di residenza del defunto, una domanda per ricevere un assegno una tantum, in unica soluzione o reversibile in 15 anni dell’importo di Euro 77.48, 53

Indennizzo aggiuntivo

La L. 29 ottobre 2005, n. 229 (disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie) riconosce ai titolari di indennizzo per danno da vaccinazione obbligatoria, un ulteriore indennizzo, consistente in un assegno mensile vitalizio di importo pari:

  • a sei volte la somma percepita dal danneggiato per le categorie dalla prima alla quarta della tabella “A” annessa al testo unico in materia di pensioni di guerra (D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915), e successive modificazioni,
  • a cinque volte per le categorie quinta e sesta,
  • a quattro volte per le categorie settima e ottava. Infatti, al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui sono annesse diverse tabelle, tra le quali la tabella “A” relativa alle lesioni e le infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo.

La domanda in questo caso va presentata al Ministero della Salute (e non alla Regione) competente per l’istruttoria, che redigerà una graduatoria sulla base del criterio cronologico di presentazione delle istanze, dei parametri della gravità dell’infermità o delle difficoltà economiche dei richiedenti e dei loro nuclei familiari (D.M. 21/10/2009, n. 9). Il decreto di liquidazione in caso di accoglimento della domanda, viene comunicato direttamente all’interessato.

Avvocato Luca Damiano