Dirigente sindacale: anche per trasferirlo di pochi metri è necessario il nulla osta del sindacato

Necessita di previo nulla osta ex art. 22 Stat. Lav. ogni trasferimento del dirigente sindacale nell’ambito della pubblica amministrazione che consista in un mutamento di sede anche se questa è ubicata nello stesso comune ed a distanza esigua dalla precedente.

Al riguardo,  la Suprema Corte ha meglio precisato l’ambito di applicazione dell’art. 22 Stat. Lav. che si riferisce al trasferimento da un’unità produttiva all’altra, “intendendosi per quest’ultima – alla stregua della previsione contenuta nell’art. 35 dello Statuto dei lavoratori quell’entità aziendale (sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto dell’impresa) che, anche se articolata in organismi minori, si caratterizzi per sostanziali condizioni imprenditoriali d’indipendenza tecnica ed amministrativa, tali che in esse si svolga e si concluda il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell’attività produttiva aziendale. 

Ma per il settore del pubblico impiego alla nozione di unità produttiva di cui all’art. 22 della L. 300/1970 si aggiunge anche il requisito di “sede” previsto dall’art. 18, comma 4 del CCNQ del 7.8.1998, che risulta essere un concetto più ampio di quello dello indicato nello Stat. Lav.

Di conseguenza il nulla osta al trasferimento del dirigente sindacale nelle pubbliche amministrazioni è subordinato al trasferimento in unità produttiva diversa al di fuori della medesima sede.

Invero, la mutazione del luogo della prestazione – ha ribadito l’organo giudicante – indipendentemente dalla misura (dunque anche esigua, come nel caso in argomento) diventa rilevante atteso che è potenzialmente idonea “a recidere il legame esistente fra il dirigente sindacale e il gruppo di cui egli è espressione o a rendere più difficile l’esercizio delle prerogative attribuitegli.”

Invero, attenendosi al consolidato indirizzo giurisprudenziale (Cass. n. 1684/2003), ha tenuto a precisare che per integrarsi gli estremi della condotta antisindacale di cui all’art. 28 Stat. Lav. è solo “sufficiente che il comportamento del datore di lavoro leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali” non essendo necessari la presenza di altri elementi quali, per esempio, uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro.

Ovviamente l’onere della prova è a carico dell’Organizzazione sindacale in ottemperanza al principio di cui all’art. 2697 c.c. che dispone che colui che intende far valere un diritto in giudizio ha l’onere di provare i fatti dedotti a fondamento dello stesso, tuttavia, per integrare gli estremi della condotta antisindacale non è necessaria la prova del danno subito. 

In altre parole, si deve ritenere sufficiente accertare l’obiettiva portata lesiva del comportamento, cioè la sua capacità a ostacolare l’esercizio dei diritti e dunque, il giudice si deve limitare ad accertare l’idoneità della condotta denunciata a minacciare i beni protetti dall’art. 39 e 40 Cost.

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Avvocato Luca Damiano