La Corte di Cassazione ha chiarito che il diritto del lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, nel novero di quelle specificamente individuate dal legislatore (art.33 l. 104/1992), è un diritto non comprimibile in ragione dell’orario di lavoro part time ed è da riconoscersi in misura identica a quella del lavoratore a tempo pieno (Cass. civ., sez. lav., 20/02/2018 n.4609; Id., 29/09/2017 n.22925) e, in secondo luogo, che l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con messaggio n.3114 del 07/08/2018 e con la recente circolare n.45 del 19/03/2021, ha precisato che, nel caso di part time orizzontale (come quello fruito dal ricorrente), i tre giorni di permesso ai sensi della l. n. 104/1992 non vanno riparametrati, poiché, relativamente a tale fattispecie, la commisurazione dei giorni di permesso alla ridotta durata dell’attività lavorativa è insita nella dinamica del rapporto.
La riparametrazione – nel caso di prestazione lavorativa ad orario ridotto – concerne esclusivamente il complessivo trattamento economico e normativo spettante al lavoratore, rimanendo inalterato il nucleo dei diritti a contenuto non patrimoniale. Tra questi vanno annoverati i diritti riconosciuti in favore del lavoratore dipendente dalla l. n. 104/1992, risolvendosi nell’approntamento di misure destinate “alla tutela della salute psico-fisica del disabile quale diritto fondamentale dell’individuo tutelato dall’art.32 Cost., il quale rientra tra i diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e garantisce all’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art.2 Cost)” (Cass., sez. lav., 20/02/2018 n.4069).
