Il decesso del disabile fa venir meno l’intervenuto trasferimento ex L. 104/92

Anche in sede di prima assegnazione, se il dipendente scavalca altri colleghi in virtù degli obblighi assistenziali tutelati dall’art.33 della L.104/1992, il presupposto legittimante è l’assistenza al disabile, venuto meno il quale (nel caso in questione, a seguito del decesso dell’assistito), il dipendente non può rivendicare la natura permanente dell’assegnazione a suo tempo disposta, che si tradurrebbe in un ingiustificato privilegio. Anche la circolare n. 0457451 del 28.12.2012, con valenza generale, afferma che “Nel caso di cessazione dei presupposti l’amministrazione avvierà d’ufficio le procedure di revoca del trasferimento” in tal modo conformando con il carattere della temporaneità tutti i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 33, comma 5 della legge 104/1992

Concorsi ed emergenza da Covid-19: è illegittimo il bando che non prevede prove suppletive in caso di impedimento.

La mancata previsione di prove suppletive, laddove vi sia stato impedimento oggettivo in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19, costituisce un’omissione della lex specialis illogica e irragionevole; il principio di auto-responsabilità e di regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi incontra un limite in un’emergenza pandemica globale relativa a provvedimenti adottati non per la tutela individuale del singolo partecipante alla procedura concorsuale, ma della collettività, posto che la previsione dell’obbligo di isolamento domiciliare è diretta a tutelare un interesse non solo e non tanto del soggetto infetto o potenzialmente infetto da Covid-19, ma soprattutto quella a impedire la diffusione della pandemia nella collettività. Ne discende che, a fronte di provvedimenti di carattere eccezionale e legati a una situazione pandemica, appare priva di logicità e ragionevolezza la mancata previsione di strumenti idonei a garantire la partecipazione di soggetti alle prove concorsuali 

Pubblicato il 04/10/2022

N. 06155/2022 REG.PROV.COLL.

CCNL 2020 Area Sanità: come richiedere gli arretrati stipendiali per dipendenti e pensionati

Il CCNL Area Sanità (che riguarda l’area della dirigenza medica) è stato sottoscritto il 19/12/2020 e, ai sensi dell’art. 2 co. 1 riguarda il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, sia con riferimento alla sua parte giuridica che per quella economica.

Aumento della retribuzione entro gennaio 2020

Il contratto ha introdotto numerose novità, tra le quali l’aumento della retribuzione che avrebbe dovuto essere efficace a partire dal mese di gennaio 2020 ed il riconoscimento degli arretrati 2016-2018.

L’adeguamento economico stabilito dall’accordo e gli arretrati maturati a decorrere dal 1° gennaio 2016 avrebbero dovuto essere liquidati, secondo quanto previsto dalle richiamate disposizioni collettive, al più tardi entro il mese di gennaio 2020, risultando in realtà esigibili già dal giorno successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo. Sono intervenuti successivamente diversi accordi sindacali per consentire alle Aziende Sanitarie di procedere al pagamento in un lasso di tempo maggiore di quello previsto originariamente. Il CCNL Area Sanità ha quindi riconosciuto con decorrenza retroattiva al 1° gennaio 2016 un adeguamento economico che ammonta ad una cifra variabile per ciascun avente diritto sotto forma di una tantum.

Estensione dei benefici ai medici in pensione

Queste previsioni migliorative sono state estese, ex art. 87 del medesimo CCNL, anche a coloro che dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019 sono andati in pensione, maturando ovviamente il diritto di ricevere gli arretrati per il periodo effettivamente lavorato, con ripercussione favorevole anche sui trattamenti previdenziali.

Secondo le prime stime, la busta paga di gennaio 2020 dovrebbe contenere mediamente circa 8.218,00 euro di arretrati che derivano dagli incrementi del tabellare dal 2016 al 2019 al lordo degli oneri riflessi e comprensivi del Tabellare, dell’Indennità di Specificità medica e dell’Una Tantum.

Modalità di richiesta degli arretrati e tutela giudiziale

Gli arretrati stipendiali potranno essere richiesti entro 5 anni dalla loro maturazione. 

Qualora l’Azienda ritardi nell’erogazione degli emolumenti ai dipendenti, è possibile sollecitare mediante diffida il pagamento di tutti gli arretrati con i rispettivi interessi maturati, e nel caso di persistenza del diniego proporre apposita iniziativa giudiziale, con relativo aggravio di spese per la parte soccombente. Per coloro che sono andati in pensione nel periodo di riferimento occorrerà preliminarmente verificare se gli arretrati sono stati effettivamente corrisposti e se poi la ex Azienda Sanitaria abbia comunicato l’integrazione stipendiale all’Inps, cui compete il ricalcolo pensionistico e del trattamento di fine rapporto, con relativo adeguamento delle somme e liquidazione.

Concretizza inadempimento la mancata sosta di 10 minuti prevista dall’art. 8 del d. lgs. 66/2003 quando l’orario giornaliero supera le 6 ore *

Ancorché “interna” al periodo lavorativo giornaliero, la pausa di cui all’art. 8 deve essere effettiva per potere assolvere alle sue molteplici funzioni, costituzionalmente rilevanti, ossia deve concretarsi in una reale interruzione dall’attività lavorativa, in un intervallo di inoperatività a tutti gli effetti, di durata predeterminata e non sacrificabile unilateralmente dal datore in base alle esigenze organizzative contingenti. Solo la consapevolezza del lavoratore di poter godere, per una durata prestabilita, fissata dalla norma legislativa in via suppletiva all’autonomia collettiva in un minimo di dieci minuti, di una pausa effettiva e non comprimibile ad libitum dal datore di lavoro ed in funzione delle contingenti esigenze organizzative che di volta in volta vengono in rilievo, è in grado di assicurargli quella distensione psicologica e quel recupero psicofisico, anche per via dell’effetto di attenuazione del lavoro monotono e ripetitivo, che rispondono alla ratio della disciplina protettiva.

*********************

Tribunale Cassino sez. III, 18/12/2019, n.1005

Il giudizio di inidoneità reso dal medico competente ai sensi del art. 4 DL 44/21 non è impugnabile innanzi al servizio SPISAL dell’Azienda

L’art. 41, d.lgs. n. 81 del 2008, disciplina “la sorveglianza sanitaria”, nell’ambito dei rapporti di lavoro, prevedendo che essa debba essere effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;  b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Dall’esame dell’art. 41, commi da 1 a 7, emerge chiaramente come la fattispecie disciplinata dalla norma concerna un giudizio di tipo strettamente medico – quindi, tecnico – che il medico competente (c.d. medico del lavoro) effettua, nei casi e alle condizioni ivi previste, a seguito di una specifica “visita” che implica lo svolgimento di una serie di attività di natura clinica e/o diagnostica, finalizzate ad accertare in concreto lo stato di salute dei lavoratori, per verificarne l’idoneità o meno allo svolgimento delle mansioni di loro competenza.

Il presupposto essenziale quindi affinché l’organo di vigilanza possa considerarsi competente ad effettuare un giudizio tecnico ai sensi dell’art. 41, comma 9, è che  il giudizio del medico del lavoro oggetto di contestazione sia una valutazione tecnica (cioè medica in senso stretto) operata ai sensi dell’art. 41, commi da 1 a 7 e non ai sensi di altra normariva (art. 4 DL 44/21) relativa alla mancata somministrazione vaccino anti COVID. 

No alle differenze tra sostituzione ex art 18 e f.f. di direzione di struttura.

Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 11/11/2021) 15/02/2022, n. 4984

2.1. la questione che viene in rilievo è già stata oggetto di esame da parte di questa Corte che, pronunciando in fattispecie analoghe a quella qui controversa, ha affermato che la sostituzione nell’incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art. 18 del c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria dell’8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poichè avviene nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicchè non trova applicazione l’art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell’incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l’espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l’indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l’art. 36 Cost. (Cass. n. 16299/2015 e negli stessi termini Cass. n. 15577/2015; Cass. n. 584/2016; Cass. n. 9879/2017; Cass. nn. 21565, 28151, 28243, 30912 del 2018; Cass. nn. 7863, 28755, 30575, 31275, 33136 del 2019 e più di recente Cass. n. 23156/2021);

Il medico competente deve individuare nel DVR la specifica misura antinfortunistica al fine di renderne possibile l’adozione

Il medico competente è titolare di una propria sfera di competenza; si tratta di un garante a titolo originario e non derivato. E peraltro, l’obbligo di collaborazione con il datore di lavoro da parte del medico competente, il cui inadempimento integra il reato di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 25, comma 1, lett. a) e art. 58, comma 1, lett. c), comporta un’effettiva integrazione nel contesto aziendale del sanitario, il quale non deve limitarsi ad un ruolo meramente passivo, ma deve dedicarsi ad un’attività propositiva e informativa in relazione al proprio ambito professionale.  

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 09-02-2021) 01-06-2021, n. 21521

COVID : confermata la sospensione senza retribuzione per il sanitario non vaccinato

Entro i limiti decisionali connessi alla presente fase cautelare monocratica -nel giudizio di bilanciamento dei contrapposti interessi, la posizione della ricorrente e il diritto dell’individuo, sotto i vari profili evidenziati, debbono ritenersi decisamente recessivi rispetto all’interesse pubblico sotteso alla normativa di cui trattasi, nel contesto emergenziale legato al rischio di diffusione della pandemia da COVID-19, che deve costituire il parametro di lettura della normativa medesima

T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. II, 05/08/2021,  , n.480T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. II, 05/08/2021,  , n.480

Come si calcola l’IRAP dovuta dalle Aziende sui compensi corrisposti al personale per le prestazioni rese in regime libero professionale

Ferma la necessaria condizione del rispetto delle forme richieste dalla contrattazione collettiva, è parimenti da escludere che l’aumento dell’aliquota possa gravare solo sul professionista che ha reso la prestazione perchè, tenuto conto di quanto si è detto sulle ragioni per le quali l’incidenza IRAP deve essere apprezzata e sui limiti dell’apprezzamento nonchè sulle modalità attraverso le quali lo stesso si realizza, affinchè non si determini di fatto una non consentita traslazione dell’imposta è necessario che il maggior costo venga ripartito fra entrambe le parti del rapporto, con riduzione proporzionale delle rispettive quote.

Il principio secondo cui la determinazione delle tariffe e la ripartizione dei compensi devono essere concordemente stabilite e devono realizzare “l’integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell’attività libero-professionale intramuraria, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari” è stato poi ribadito dalla L. n. 120 del 2007, art. 1, che, anche nella formulazione attuale, successiva alle modifiche apportate dal D.L. n. 158 del 2012, prevede che gli importi da corrispondere a cura dell’assistito devono, da un lato, remunerare il professionista, l’equipe e il personale di supporto, dall’altro assicurare la copertura di tutti i costi, diretti ed indiretti, sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli di ammortamento delle apparecchiature utilizzate per le prestazioni rese in regime libero-professionale.

La contrattazione collettiva nazionale ha tenuto conto delle indicazioni date dal legislatore e già con il CCNL 8 giugno 2000, art. 57, per l’area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale nonchè con l’analogo CCNL 8 giugno 2000, art. 57, per l’area della dirigenza sanitaria non medica, oltre a richiamar significativamente la L. n. 724 del 1994, art. 3 (comma 2, lett. e), ha ribadito il principio della determinazione concordata delle tariffe e dei proventi (l’art. 57, rinvia all’art. 54, comma 1, che a sua volta richiama la competenza della contrattazione integrativa, legittimata, dall’art. 4, comma 2, lett. g, a stabilire ” criteri generali per la definizione dell’atto di cui all’art. 54, comma 1, per la disciplina e l’organizzazione dell’attività libero professione intramuraria nonchè per l’attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati”) e, per quel che qui rileva, ha precisato che le tariffe ” devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti dalle aziende e devono, pertanto, evidenziare le voci relative ai compensi del libero professionista, dell’èquipe, del personale di supporto, i costi – pro quota – anche forfetariamente stabiliti – per l’ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature”.

Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., (data ud. 12/04/2022) 21/06/2022, n. 20010

Avvocato Luca Damiano