La c.d. “vivenza a carico” va interpretata, in coerenza con la legge, dando rilievo non al fatto che il lavoratore, o la lavoratrice, siano tenuti al mantenimento del disabile, ma al fatto che essi abbiano compiti di assistenza nei suoi confronti ai sensi della l. n. 104 del 1992. Il che accade esclusivamente nel caso di gravità della relativa situazione cha ha legittimato o comunque legittimerebbe, la richiesta di fruizione anche delle ulteriori misure agevolative ivi previste.
Cons. Stato, sez. II, sent. 17 ottobre 2022, n. 8798
Il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse.
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Cassazione civile sez. VI, 16/09/2022, , n.27288
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Chi svolge un turno di lavoro superiore alle sei ore ha diritto al buono pasto. I dipendenti pubblici, oltre a percepire lo stipendio mensile, hanno diritto anche al buono pasto a condizione che il turno di lavoro duri più di sei ore. Nato per agevolare e conciliare il lavoro e il benessere psicofisico del lavoratore, al fine di proseguire l’attività lavorativa al meglio, il buono pasto, cartaceo o elettronico, ha carattere assistenziale ed è obbligatorio per il lavoratore che ha un turno di lavoro al di sopra delle sei ore giornaliere anche senza richiesta del servizio mensa.
Buono pasto obbligatorio perché non serve richiederlo
Nella sentenza della Cassazione (n. 32213/2022) viene licenziato il caso di alcuni infermieri dell’Asp che si sono visti negare il diritto ai buoni pasto sostitutivi del servizio mensa. Gli infermieri contestavano proprio la decisione per violazione di legge (art. 8 dlgs n. 66/2003; art. 68 co. 2 DPR n. 384/1990; art. 33 DPR n. 270/1987) in quanto la stessa prevede che il diritto alla pausa pranzo sorge non appena il turno di lavoro supera le sei ore, non rilevando né che il lavoratore lo richieda né la modalità di svolgimento del turno. Quindi, l’erogazione del buono pasto deve avvenire in automatico e senza richiesta del servizio mensa
Buono pasto obbligatorio dopo le sei ore
Il buono pasto dopo le sei ore di lavoro è un diritto e la Cassazione ha accolto in pieno i primi due motivi del ricorso presentato dagli infermieri. In un’occasione simile al caso di specie, i togati hanno affermato il principio di diritto tale per cui in tema di pubblico impiego privatizzato, l’attribuzione del buono pasto “è condizionata all’effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato”. Il buono pasto, previsto dall’articolo 144 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e regolamentato dal Dm 122 del 2017, è un’agevolazione di carattere assistenziale che, nell’ambito dell’organizzazione dell’ambiente di lavoro, è volta a conciliare le esigenze del servizio con quelle quotidiane dei dipendenti. La finalità è quella di garantire il benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa quando l’orario giornaliero corrisponde a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio.
Il dipendente pubblico turnista, nella specie il personale ospedaliero, per il solo superamento delle 6 ore lavorative, ha automaticamente diritto alla pausa pranzo e quindi al buono pasto, indipendentemente dalle concrete modalità di svolgimento del turno di lavoro e anche in mancanza di una specifica domanda del lavoratore e fruire della pausa pranzo/cena, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto.
A stabilirlo la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 31 ottobre 2022, n. 32113.
La causa è già in corso in diversi Tribunali. Chi è interessato può contattarmi al 3477294275 per aderire alla vertenza.
§ – nel lavoro con la pubblica amministrazione, la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa inserita nell’ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l’idoneità professionale del dipendente (che tale qualifica ha acquisito mediante contratto di lavoro stipulato all’esito della procedura concorsuale) a svolgerle concretamente per effetto del conferimento, a termine, di un incarico dirigenziale.
Da tale scissione tra instaurazione del rapporto di lavoro dirigenziale e conferimento dell’incarico, la giurisprudenza ha desunto l’insussistenza di un diritto soggettivo del dirigente pubblico al conferimento di un incarico dirigenziale, fermo restando l’obbligo per la P.A. di adibire il dirigente a compiti di studio, ricerca, consulenza, ispezione.
Cassazione Civile – Sezione Lavoro, Sent. n. 28274 del 26.11.2008
§ – Ai fini del riparto dell’onere probatorio, l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale) e l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di un’affezione ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato.
Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.
Cassazione Civile – Sezioni Unite, Sent. n. 577 del 11/01/2008
La ratio di suddetto metodo di calcolo è che costituiscono danno risarcibile le funzioni vitali perdute e non il grado di invalidità, che ne rappresenta solo una misura convenzionale; ebbene, mentre la misura convenzionale cresce secondo una progressione aritmetica, le privazioni delle funzioni vitali crescono in misura più che proporzionale rispetto a tale misura e, pertanto, ad invalidità doppie corrispondono perciò risarcimenti più che doppi. Un metodo di calcolo basato solo sulla percentuale di invalidità e non sul corrispondente valore monetario, finiscono per frustrare tale principio.
In materia di danno differenziale deve darsi continuità ai principi affermati da Cass. 11/11/2019, n. 28986 (e da ultimo ribaditi da Cass. 21/08/2020, n. 17555; 06/05/2021, n. 12052; 27/09/2021, n. 26117), secondo cui in tema di risarcimento del danno alla salute, la preesistenza della malattia in capo al danneggiato costituisce una concausa naturale dell’evento di danno ed il concorso del fatto umano la rende irrilevante in virtù del precetto dell’equivalenza causale dettato dall’art. 41 c.p., sicché di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno. Può costituire concausa dell’evento di danno anche la preesistente menomazione, vuoi “coesistente” vuoi “concorrente” rispetto al maggior danno causato dall’illecito, assumendo rilievo sul piano della causalità giuridica ai sensi dell’art. 1223 c.c..
In particolare, quella “coesistente” è, di norma, irrilevante rispetto ai postumi dell’illecito apprezzati secondo un criterio controfattuale (vale a dire stabilendo cosa sarebbe accaduto se l’illecito non si fosse verificato) sicché anche di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno; viceversa, secondo lo stesso criterio, quella “concorrente” assume rilievo in quanto gli effetti invalidanti sono meno gravi, se isolata, e più gravi, se associata ad altra menomazione (anche se afferente ad organo diverso) sicché di essa dovrà tenersi conto ai fini della sola liquidazione del risarcimento del danno e non anche della determinazione del grado percentuale di invalidità che va determinato comunque in base alla complessiva invalidità riscontrata in concreto, senza innalzamenti o riduzioni”.
In tema di liquidazione del danno alla salute, l’apprezzamento delle menomazioni policrone “concorrenti” in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall’illecito va compiuto stimando, prima, in punti percentuali, l’invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall’illecito e poi quella preesistente all’illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, con la precisazione che in tutti quei casi in cui le patologie pregresse non impedivano al danneggiato di condurre una vita normale lo stato di “validità” anteriore al sinistro dovrà essere considerato pari al cento per cento; procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell’invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l’esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto.
In ordine all’ atto di macro-organizzazione, quale è il regolamento per l’esercizio dell’attività Intramuraria, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario e non già a quello amministrativo, trattandosi di un provvedimento avente natura non già pubblicistica, bensì di diritto privato, in coerenza con il carattere imprenditoriale dell’Azienda, strumentale al raggiungimento del fine pubblico dalla stessa perseguito, ex art. 3 del d.lg. n. 502 del 1992, come modificato dall’art. 3 del d.lg. n. 229 del 1999.
Se, infatti, di regola, la cognizione degli atti di macro-organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo – in quanto nell’emanazione di atti organizzativi di carattere generale viene esercitato un potere di natura autoritativa e non gestionale, cosicché non trova applicazione la riserva di giurisdizione del giudice ordinario di cui all’art. 68, del d.lgs. 29/1993, poi trasfuso nell’art. 63, del d.lgs. n. 165/2001 – diversa è la disciplina dell’attività organizzativa del S.S.N.
In tema di conferimento degli incarichi di medicina generale, la fase relativa alla individuazione delle zone carenti e alla formazione delle graduatorie, nella quale è appunto sussistente la giurisdizione amministrativa, deve essere tenuta distinta dalla successiva fase dell’assunzione dell’incarico, nella quale la pretesa del medico, dopo la formazione della graduatoria, alla costituzione del rapporto, sulla base della collocazione in essa, è devoluta alla cognizione del Giudice civile
E’ da escludere che la presente controversia debba essere devoluta alla giurisdizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, giudice speciale istituito dal D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, art. 17, ratificato con la L. 17 aprile 1956, n. 561 (e oggetto di successive plurime modificazioni) – che “decide sui ricorsi ad essa proposti a norma” del citato D.Lgs.C.P.S. del 1946, come previsto dall’art. 18 dello stesso decreto.
I ricorsi sui quali ha giurisdizione la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie sono quelli contro i provvedimenti adottati dal Consiglio direttivo (o dalla commissione di albo) nella materia dell’iscrizione dei professionisti all’Ordine nel rispettivo albo e nella materia disciplinare (D.Lgs.C.P.S. n. 233 del 1946, art. 3, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a) e c)).
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