Dipendenti pubblici, buono pasto obbligatorio anche senza richiesta del servizio mensa

Chi svolge un turno di lavoro superiore alle sei ore ha diritto al buono pasto. I dipendenti pubblici, oltre a percepire lo stipendio mensile, hanno diritto anche al buono pasto a condizione che il turno di lavoro duri più di sei ore. Nato per agevolare e conciliare il lavoro e il benessere psicofisico del lavoratore, al fine di proseguire l’attività lavorativa al meglio, il buono pasto, cartaceo o elettronico, ha carattere assistenziale ed è obbligatorio per il lavoratore che ha un turno di lavoro al di sopra delle sei ore giornaliere anche senza richiesta del servizio mensa.

Buono pasto obbligatorio perché non serve richiederlo

Nella sentenza della Cassazione (n. 32213/2022) viene licenziato il caso di alcuni infermieri dell’Asp che si sono visti negare il diritto ai buoni pasto sostitutivi del servizio mensa. Gli infermieri contestavano proprio la decisione per violazione di legge (art. 8 dlgs n. 66/2003; art. 68 co. 2 DPR n. 384/1990; art. 33 DPR n. 270/1987) in quanto la stessa prevede che il diritto alla pausa pranzo sorge non appena il turno di lavoro supera le sei ore, non rilevando né che il lavoratore lo richieda né la modalità di svolgimento del turno. Quindi, l’erogazione del buono pasto deve avvenire in automatico e senza richiesta del servizio mensa

Buono pasto obbligatorio dopo le sei ore

 Il buono pasto dopo le sei ore di lavoro è un diritto e la Cassazione ha accolto in pieno i primi due motivi del ricorso presentato dagli infermieri. In un’occasione simile al caso di specie, i togati hanno affermato il principio di diritto tale per cui in tema di pubblico impiego privatizzato, l’attribuzione del buono pasto “è condizionata all’effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato”. Il buono pasto, previsto dall’articolo 144 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e regolamentato dal Dm 122 del 2017, è un’agevolazione di carattere assistenziale che, nell’ambito dell’organizzazione dell’ambiente di lavoro, è volta a conciliare le esigenze del servizio con quelle quotidiane dei dipendenti. La finalità è quella di garantire il benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa quando l’orario giornaliero corrisponde a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio.

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Avvocato Luca Damiano