L’onere relativo all’IRAP non puo’ essere legittimamente traslato dalla A.S.L. sui singoli esercenti la professione intra moenia (A.L.P.I.),sia intramuraria che allargata.

L’assimilazione, ai fini fiscali, dell’attività libero professionale intramuraria al rapporto di lavoro dipendente (v. il già citato art. 1 comma 7 L n. 662/1996) comporta che i proventi dell’attività libero professionale intramuraria (intramoenia ovvero allargata) sono equiparati al reddito da lavoro dipendente, per cui i predetti compensi concorrono, secondo le disposizioni di legge, a determinare l’imponibile per il calcolo dell’IRAP, senza che i percettori di tali redditi divengano soggetti passivi dell’imposta stessa.

Ne consegue che la traslazione dell’IRAP sui compensi dei medici non si giustifica sotto il profilo secondo cui l’imposta rappresenterebbe un costo per l’azienda (mentre per espressa previsione normativa l’attività intramuraria non dovrebbe comportare alcun onere per l’Amministrazione).

Il dirigente medico non può essere lasciato in una condizione di sostanziale inattività

Nell’impiego pubblico contrattualizzato non trova applicazione per la dirigenza medica l’art. 2103 c.c., perchè gli incarichi dirigenziali, conferiti nel rispetto delle corrispondenze previste dalle fonti regolamentari, in quanto ritenuti dal legislatore equivalenti esprimono la medesima professionalità. Il dirigente medico non ha un diritto soggettivo a svolgere interventi qualitativamente e quantitativamente equivalenti a quelli curati da altri dirigenti della medesima struttura nè a quelli svolti in passato, fermo restando che lo stesso non può essere lasciato in una condizione di sostanziale inattività nè assegnato a svolgere funzioni che esulino del tutto dal bagaglio di conoscenze specialistiche posseduto. Il datore di lavoro nell’assegnazione degli incarichi e nella distribuzione del lavoro fra i dirigenti medici è tenuto al rispetto delle regole di correttezza e buona fede, sicchè il diritto deve essere esercitato tenendo conto delle esigenze superiori di tutela della salute dei cittadini e non può essere finalizzato a mortificare la personalità del dirigente nè a realizzare risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali il potere è attribuito.

Cassazione civile, sez. lav., 02/03/2018, (ud. 09/11/2017, dep.02/03/2018),  n. 4986.

Selezione pubblica ASL: il colloquio non può essere determinate per l’assunzione

Condannata la ASL sia per avere attribuito un ruolo determinante e decisivo alla prova orale in violazione dei criteri fissati dalla vigente normativa, sia per la mancata predeterminazione delle materie di esame e dei criteri di valutazione delle prove. Per quanto attiene alla attribuzione del punteggio il D.P.R. n. 483 del 1997 stabilisce, all’art. 55, dedicato al concorso per il personale dirigenziale, che nei concorsi per titoli ed esami i punti per le prove devono essere così ripartiti: punti 20 per la valutazione dei titoli; punti 30 per la prova scritta; punti 30 per la prova pratica e punti 20 per la prova orale. Così operando l’amministrazione ha attribuito un peso assolutamente determinante al colloquio svuotando la valutazione per titoli che pure assicura una garanzia di oggettività ed affidabilità, conformemente a quanto previsto dall’articolo 35 co.1, lett. b) del D.Lgs. n. 165 del 2001.

Consiglio di Stato – Sez. III; Sent. n. 1969 del 16.04.2014 n. 1969

Possono coesistere concorsi ordinari e procedura di stabilizzazione dei medici convenzionati di cui all’art. 8, comma 1 bis, D.Lgs. n. 502 del 1997

La possibilità riconosciuta dal D.Lgs. 502/92 di indire una procedura peculiare per la stabilizzazione dei medici convenzionati non esclude certamente che gli enti preposti mantengano la piena facoltà di indire concorsi ordinari per l’assunzione dei medici da inquadrare nei ruoli della dirigenza medica; l’indizione delle prime non esclude, infatti, necessariamente l’esperimento della seconda, tanto che l’attuale sistema della medicina d’emergenza è retto da personale medico dell’una e dell’altra categoria.  

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria-Pubblicato il 29/04/2022-N. 00725/2022 REG.PROV.COLL.-N. 00456/2021 REG.RIC.

La richiesta di conclusione del procedimento per il conferimento dell’incarico di Direttore UOC, innanzi al GO

Il conferimento di incarichi dirigenziali nel settore sanitario rimane sottratto all’espletamento di procedure concorsuali per l’assunzione, tecnicamente intese ed in quanto tali riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo, e affidato al compimento di atti di gestione dei rapporti di lavoro coinvolti dalle scelte datoriali, conoscibili dal giudice ordinario. Da ciò consegue che l’impugnazione dinanzi al giudice amministrativo del silenzio serbato dall’amministrazione pubblica è inammissibile allorché la posizione giuridica azionata consista in un diritto soggettivo, atteso che il silenzio-rifiuto può formarsi esclusivamente in ordine all’inerzia su una domanda intesa ad ottenere l’adozione di un provvedimento di contenuto discrezionale e quindi necessariamente incidente su posizioni di interesse legittimo.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Pubblicato il 13/06/2022-N. 07767/2022 REG.PROV.COLL. N. 03283/2022 REG.RIC.

Avvocato Luca Damiano