LA RESPONSABILITÀ SANITARIA NELL’ATTUALE CONTESTO EMERGENZIALE

Nell’attuale contesto emergenziale, vanno ridisegnati i contorni della responsabilità sanitaria tracciati dalla Legge Gelli-Bianco. La complessità nell’approccio terapeutico è determinata dalla richiesta d’impellenza dell’intervento che rende quasi sempre difficili anche le cose facili.
Problematiche relative alla carenza di organico, all’applicazione di medici in specialità diverse, alla difficoltà di reperire i dispositivi di protezione individuale e di procedere alla formazione del personale sull’utilizzo degli stessi in tempi rapidi, sono comuni a tutti gli Ospedali del nostro territorio nazionale.

Il mondo sanitario è angosciato in merito a quella che dovrebbe essere l’applicazione di un numero sempre crescente di provvedimenti, decreti leggi, direttive e circolari. La colpa medica andrà quindi mitigata in funzione di quelle che sono le responsabilità dei dirigenti apicali e degli amministratori locali, il cui compito è quello di dar corretta attuazione a tali provvedimenti. Per cui in ogni contesto andrà ben indagato il caso specifico, per giungere ad un’affermazione di responsabilità. Difatti la responsabilità non risiede solo nell’attività di cura, ma anche in quella di prevenzione, che consiste nel predisporre ambienti di lavoro e di cura idonei a prevenire infezioni nosocomiali.

Se il diffondersi dell’infezione tra il personale sanitario o tra i pazienti è stato causato dalla struttura sanitaria, non si potrà imputare alcuna responsabilità ai medici per non aver fronteggiato la situazione critica in cui si sono venuti a trovare in questi giorni. L’attività di prevenzione del rischio, alla quale è tenuto a concorrere tutto il personale sanitario, si affievolisce nei confronti di colui che è etero-gestito. Per cui il contenzioso che si svilupperà nei prossimi mesi, riguarderà non solo i pazienti Covid-19 non adeguatamente curati, ma anche i pazienti Covid-19 non intercettati, non presi in carico per disfunzioni organizzative, o i pazienti non Covid-19 trascurati, in quanto le forze sono state distolte altrove.

Il contenzioso andrà quindi ad intercettare le disfunzioni organizzative e le responsabilità di chi aveva il compito di fornire linee guida per fronteggiare l’emergenza. Non è tollerabile che pazienti siano stati lasciati morire in casa ed in condizioni atroci, o che alcune RSA sia diventate dei veri e propri lazzaretti, ove gli anziani venivano lasciati all’abbandono, senza neppure avvertire i familiari del rischio di vita a cui erano esposti. Così come non è tollerabile che il personale sanitario abbia contratto l’infezione in ambiente ospedaliero ed a sua volta abbia infettato i pazienti ricoverati, a causa dei ritardi nei tamponi, che in alcuni casi, seppur espressamente richiesti, non venivano neppure effettuati. I medici chiamati oggi in prima linea, che purtroppo saranno coinvolti in azioni giudiziarie, si troveranno a dover difendere un percorso terapeutico e linee guida che in realtà non avevano, ma saranno sicuramente i più difendibili, sia da un punto di vista penale che civile.

Il pericolo è di assistere a sentenze più emotive che motivate, ove il nesso di causa viene indebolito dalla difficoltà di investigazioni tecniche, soprattutto all’interno delle RSA, che non avendo protocolli di sicurezza al pari di quelli ospedalieri, non sono tenuti ad una conservazione così stringente di un diario assistenziale del paziente, con la conseguenza che non sarà agevole ricostruire la storia clinica di ciascun deceduto in un ambito processuale.
Chi assiste il danneggiato, o il presunto tale, dovrà avere massima cautela nel districarsi tra i singoli protocolli e direttive emanate in questi mesi. La medicina legale dovrà capire come gestire i quesiti posti dal magistrato. Tenendo presente che la Suprema Corte ha di recente ribadito, proprio in un caso di contagio, che in materia di responsabilità sanitaria spetta al paziente, il quale chiede il risarcimento dei danni subiti, l’onere di provare il nesso di causalità fra l’evento dannoso di cui chiede il risarcimento e la condotta attiva o omissiva dei sanitari. Invece, non si applica, in questi casi, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore. Corte di Cassazione – VI sez. civ. – sentenza n. 21939 del 09-09-2019.

La fase del dopo coronavirus è per ora solo un auspicio di ritrovarsi in una solidarietà tra medico e paziente, che ora si fatica a pretendere, ma che sicuramente che tornerà di attualità.

RESPONSABILITA’ DA FAUNA SELVATICA E RISARCIMENTO DANNI

E’ notizia di questi giorni che animali selvatici quali cervi, cinghiali, lupi ed orsi riconquistano gli spazi lasciati liberi dagli umani, con indubbie problematiche sia per l’incolumità pubblica che per i danni alle colture.

Invero l’art. 1 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, contenente norme per la protezione della fauna selvatica, prevede che la stessa è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica.

Le regioni, poi, esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico –venatoria di cui all’art. 10 della legge richiamata e svolgono compiti di orientamento di controllo e sostitutivi previsti dalla legge citata e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola ed alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione ed ai risarcimenti. La Suprema Corte ha, quindi, inizialmente, stabilito che alle Regioni compete l’obbligo di predisporre tutte le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o a cose e, pertanto, nell’ipotesi di danno provocato dalla fauna selvatica ed il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, la Regione può essere chiamata a rispondere in forza della disposizione generale contenuta nell’art. 2043 c.c. (Cass. Civ., 25 novembre 2005, n. 24895; cfr. anche Cass. Civ., 3 marzo 2005, n. 4664; Cass. Civ., 1 agosto 1991, n. 8470; Cass. Civ., 13 dicembre 1999, n. 13956; Cass. Civ., 14 febbraio 2000, n. 1638).

Stato di emergenza in agricoltura.

Ne deriva che, in caso di lesioni di diritti soggettivi cagionati dalla violazione delle norme che quei poteri attribuiscono all’ente delegante, questo è passivamente legittimato rispetto all’azione risarcitoria proposta dal terzo danneggiato In ordine alla attribuzione della responsabilità aquiliana alla Regione, la Suprema Corte (Cass.Civ., 28 marzo 2006, n. 7080) ha rilevato che sono ormai pacifici i principi per cui è attribuita alle Regioni a statuto ordinario l’emanazione di norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica, come pure l’affidamento dei poteri di gestione, tutela e controllo (Cass. Civ., n. 13907 del 2002), mentre è compito dell’ente proprietario della strada di apprestare specifici segnali idonei a richiamare l’attenzione degli utenti della strada (Cass.Civ., n. 3991 del 1999).

La Suprema Corte ha, poi, stabilito (Cass. Civ., 7080/2006 cit.) che la responsabilità della Regione è configurabile solo ex art. 2043 c.c., sicchè non possono essere pretese dall’Ente pubblico la recinzione e la segnalazione generalizzate di tutti i perimetri boschivi indipendentemente dalle loro peculiarità concrete e che, pertanto, sarebbe onere del danneggiato dimostrare che il luogo del sinistro sia abitualmente frequentato da animali selvatici ovvero sia stato teatro di precedenti incidenti tali da allertare le autorità preposte’. Tale sentenza dissipa ogni dubbio in ordine alla applicabilità alla fattispecie in esame dell’art. 2043 c.c., con esclusione quindi del disposto di cui all’articolo 2052 c.c., ed accolla al danneggiato la prova in ordine alla assidua frequentazione del luogo da parte di animali selvatici, con conseguenti incidenti stradali.

Con successive pronunce, però, la Cassazione ha precisato che la responsabilità per i danni derivati a terzi dalla fauna selvatica fa capo alla Regione anche se quest’ultima abbia delegato i relativi poteri alla Provincia. Deriva da quanto sopra, pertanto, che la Regione, al fine di escludere la propria responsabilità per danni patiti dal terzo, deve dimostrare che all’ente delegato-cioè alla Provincia-è stata conferita, in quanto gestore, autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l’attività in modo da potere efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi inerenti all’esercizio dell’attività stessa e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni (Cass. Civ., 21 febbraio 2011, n. 4202).

Cinghiali nelle strade di città

Per la individuazione della legittimazione passiva in ordine alla richiesta di risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica ai mezzi circolanti sulle strade è necessario, allora, analizzare le disposizioni delle singole leggi regionali che si sono succedute nel tempo. La Regione Abruzzo, a tal proposito, ha attivato una polizza assicurativa che consente di ristorare, in maniera tempestiva ed efficace, i danni materiali e diretti per incidenti stradali causati a terzi e alle cose dalla fauna selvatica e, in particolare, dai cinghiali. Il ripetersi di questi eventi dannosi, alcuni anche con epiloghi tragici, dovuti alla presenza incontrollata ed incontrollabile di animali selvatici, per lo più cinghiali, ha reso necessario affrontare una volta per tutte il problema. La polizza assicurativa è operativa dal 1 luglio 2019 al 30 giugno 2022 e che ricadono sotto la sua copertura i sinistri occorsi dal 1 luglio 2019″.

La garanzia è prestata con un risarcimento per sinistro fino ad un massimo di 4 milioni di euro, con limite per uno o più sinistri verificatisi nello stesso anno fino a 6 milioni di euro, con applicazione di una franchigia fissa di 2 mila euro per sinistro.

Risarcimento danno come malattia professionale per i contagiati dal Covid-19 e responsabilità penale del datore di lavoro

L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, l’INAIL, ha
iniziato ad istruire pratiche per il risarcimento danno di quanti hanno contratto il coronavirus in occasione della propria attivita’ lavorativa. Difatti il Decreto Cura Italia, ha riconosciuto il coronavirus come malattia professionale. Pertanto, le categorie interessate sono costituite da tutti coloro che hanno continuato a lavorare durante l’epidemia.

tutela Inail per tutti i casi di infezione sul lavoro

Presupposto indefettibile del risarcimento e’ la sussistenza del nesso di causalità’, ossia la
prova che, effettivamente, il virus e’ stato contratto nell’espletamento dell’attività lavorativa. A tal proposito l’Inail dispone una propria istruttoria amministrativa, caratterizzata da
indagini, ispezioni nelle aziende ed accertamenti medico legali, al fine di accertare che il
risarcimento sia dovuto
. Pertanto medici, infermieri, operatori sanitari, personale degli uffici e coloro che lavorano in genere a contatto con il pubblico, potranno avanzare una pratica risarcitoria in tal senso. Naturalmente, il risarcimento danno spetterà’ qualora si provi che il virus e’ stato contratto sul posto di lavoro, nello svolgimento dell’attività lavorativa, o comunque durante lo spostamento casa-lavoro. Pertanto, per taluni si procederà per ottenere il risarcimento per malattia, per altri per morte da e sul lavoro. In quest’ultimo caso, la legittimazione all’azione e il relativo risarcimento spetterà ai familiari delle vittime.

L’Inail ha chiarito che la maggior parte delle richieste presentate sino ad oggi, ha riguardato
chi ha contratto il virus sul posto di lavoro. Pochi sono quelli che hanno fatto richiesta per malattia contratta in itinere, cioè’ nel percorso per arrivarvi e quello contrario. Si tratterebbe ad esempio di coloro che si recavano a lavoro con il treno, attraversando zone ad alto rischio. In caso di contagio da COVID-19 di un dipendente vi è una astratta possibilità per il datore di lavoro di incorrere nella responsabilità penale per i reati di lesioni personali gravi/gravissime (art. 590 c.p.) o di omicidio colposo (589 c.p.) – aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche – qualora non siano state adottate le misure necessarie a prevenire il rischio di contagio dei lavoratori, cagionando la malattia o la morte del lavoratore.

Coronavirus, Bergamo: autista 118 primo caduto sul lavoro per ...

E’ opportuno che i datori di lavoro, fermo il rispetto delle norme cogenti predisposte dalle Autorità in materia di dotazione e messa a disposizione dei dispositivi di protezione individuale, provvedano ad aggiornare il Documento dei Valutazione dei Rischi
attraverso la profilazione del rischio del contagio da COVID-19 e l’elencazione delle
misure di tutela ed attenuazione del rischio
. In alternativa, i datori di lavoro sono comunque chiamati ad integrare e rafforzare le ordinarie indicazioni igieniche mediante la predisposizione di piani di intervento specifici redatti in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione istituito ai sensi dell’art. 31 e ss. D. Lgs. 81/2008 e con il Medico Competente nominato ai sensi dell’art.38 e ss. D. Lgs. 81/2008.
In queste ipotesi dovrebbe essere dimostrato in ogni caso che il contagio sia avvenuto nell’ambiente di lavoro – e non, ad esempio, presso il proprio domicilio o, ancora, nell’ambito della propria vita privata o sociale – ed a causa della mancata adozione delle misure di prevenzione da parte del datore di lavoro.

A questo proposito, la colpa specifica del datore di lavoro potrebbe essere individuata nella mancata osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/08 e, in particolare, dell’art. 18 che, tra gli altri, pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di:

  1. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il
    RSPP e il Medico Competente;
  2. richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle
    disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza e igiene sul lavoro e di uso dei
    mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro
    disposizione;
  3. adottare misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
  4. informare i lavoratori dei rischi e delle disposizioni prese in materia di protezione; 
  5. astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di
    lavoro in cui persiste un rischio grave e immediato.

In caso di accertamento della responsabilità del datore di lavoro, lo stesso potrà essere chiamato a risarcire il c.d. danno differenziale, ottenuto dalla differenza tra quanto versato dall’Inail a titolo di indennizzo per infortunio sul lavoro o malattia professionale, e quanto è possibile richiedere al datore di lavoro in conseguenza di una sua specifica responsabilità. Infatti, le prestazioni erogate dall’assicuratore sociale sono dovute in ragione del semplice verificarsi dell’infortunio, mentre il risarcimento presuppone non solo il verificarsi dell’evento dannoso, ma anche la sua configurabilità come illecito in quanto prodottosi a seguito di un comportamento colposo del datore di lavoro o di un terzo.

RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE PER SVOLGIMENTO DI INCARICO DI SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA.

RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE PER SVOLGIMENTO DI INCARICO DI SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA

La Corte D’Appello dell’Aquila-Sez. Lavoro, ha avuto modo di precisare quanto segue: “Le disposizioni contrattuali applicabili al rapporto per cui è causa, prevedono in modo specifico la possibilità di affidamento in via temporanea di un posto vacante di dirigente di struttura complessa (dirigente di II livello) ad altro dirigente medico, senza che ciò configuri l’attribuzione di mansioni superiori, ma Solo “per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure” per la copertura del posto vacante e, in ogni caso, per non più di 12 mesi”. Tenuto conto che l’effettivo svolgimento delle funzioni di dirigente medico di struttura complessa da parte di (omissis) non è stato in alcun modo contestato dall’Azienda sanitaria (e o risulta, anzi, confermato dalla documentazione prodotta dalla parte appellata), deve riconoscersi, il diritto del ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale correlato alle differenze tra la retribuzione già percepita  e quella dovuta ad un dirigente sanitario di struttura complessa (già “di secondo livello”), limitata però alla sola retribuzione di posizione fissa contrattuale 

N.B: il risarcimento è pari ad € 11.850,00= per ogni anno di sostituzione oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Scarica la sentenza.

Avvocato Luca Damiano