È da ritenersi valido il contratto a tempo determinato di conferimento dell’incarico di dirigente medico di una struttura complessa, nonostante il cosiddetto “blocco delle assunzioni”.
Premesso che il vizio di nullità può derivare solo da eventuali contrasti con il testo di legge, e non certo con provvedimenti meramente amministrativi della P.A. o atti di indirizzo politico, va evidenziato che nel caso specifico, l’ASL agiva in via di autotutela sostenendo di non poter provvedere all’assunzione del dirigente medico perché ciò era precluso dal blocco delle assunzioni disposto dalla l. n. 311/04.
Il testo di questa legge fa, però, riferimento alle sole assunzioni a tempo indeterminato nella P.A.
L’art. 1 comma 98 (relativo al S.S.N) della l. n. 311/04 pone infatti in relazione le assunzioni alle procedure di mobilità (stabilendo i limiti ed i criteri per le assunzioni previa attivazione di queste procedure) quando per il conferimento degli incarichi a termini, soprattutto di tipo dirigenziali, non sussiste alcun istituto della mobilità.
La norma stabilisce inoltre che fino all’adozione decreti ivi previsti trovano applicazione le disposizioni di cui al primo periodo del comma 95.
A sua volta questo comma stabilisce in modo del tutto esplicito il divieto di “procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato”: nel caso in oggetto, peraltro, non sussisteva alcuna assunzione a tempo indeterminato, bensì, proprio in base al d.l.g.s. n. 165/01 stipulazione di un contratto a termine quinquennale come tale sottratta al regime del divieto di cui sopra.
