Contratti Covid

La legge di Bilancio 2022, all’ art. 92, ha previsto la “proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario”, introducendo delle misure espressamente finalizzate a rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali e  consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l’emergenza, anche al fine della stabilizzazione precari Covid.

Una delle misure contenute nell’articolo in questione è Nuova stabilizzazione “a termini ridotti o stabilizzazione semplificata” rispetto alla figura disciplinata dal Decreto Madia (d.lgs. n. 75 del 2017). La disposizione prevede infatti che, fermo restando l’applicazione dell’art. 20 del Decreto Madia, dal 1^ luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 le Aziende Sanitarie possono assumere, a tempo indeterminato, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio sanitari nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • Abbiamo maturato al 30 giugno 2022, alle dipendenze “di un ente” del Servizio Sanitario Nazionale, almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna Regione;
  • Siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali o selezioni pubbliche per titoli ed esami, o anche solo per titoli (deve ritenersi).

La novità è che i sanitari possono usufruire della stabilizzazione avendo maturato un periodo pari alla metà di quello normalmente richiesto dall’art. 20 del Decreto Madia (36 mesi).

In definitiva, i precari assunti con contratti a tempo determinato, all’esito di una procedura selettiva pubblica, e che abbiano prestato almeno sei mesi di servizio durante il periodo emergenziale della pandemia, potranno aggiungere i restanti dodici mesi di servizio (sempre a termine) per poter auspicare la stabilizzazione precari Covid.

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Avvocato Luca Damiano