L’art. 30 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse), del D.LGS. n. 165/2001 non stabilisce che il mancato assenso debba essere motivato.
La materia, com’è noto, è oggi disciplinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area Sanità – Triennio 2016-2018, Capo VII, Mobilità, che, all’art. 54 (Integrazione ai criteri per la mobilità volontaria dei dirigenti), recita:
Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.