RISARCIMENTO DANNI PER VIOLAZIONE DIRITTO ALLA MENSA

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5547 del 1° marzo 2021 ha affermato definitivamente chiarito che al lavoratore il quale non può usufruire del servizio di mensa aziendale per ragioni di servizio è dovuto il buono pasto sostitutivo, in caso di orario di lavoro giornaliero eccedente le 6 ore. La Suprema Corte ha quindi chiarito come il diritto alla mensa debba essere identificato con il diritto alla pausa e va riconosciuto a tutti i dipendenti che effettuavano un orario di lavoro eccedente le 6 ore nell’ambito di un intervallo non lavorato. Le modalità e la durata della pausa sono stabiliti dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.

N.B. Il risarcimento è pari al costo del buono pasto per ogni giornata di lavoro e la prescrizione è decennale in tema di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale.

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RISARCIMENTO DANNI PER VIOLAZIONE DIRITTO ALLA PAUSA GIORNALIERA

RISARCIMENTO DANNI PER VIOLAZIONE DIRITTO ALLA PAUSA GIORNALIERA

Il TRIBUNALE DI CASSINO-SEZ. LAV. ha statuito che CONCRETIZZA INADEMPIMENTO LA MANCATA SOSTA DI 10 MINUTI PREVISTA DALL’ART. 8 DEL D. LGS. 66/2003 QUANDO L’ORARIO GIORNALIERO SUPERA LE 6 ORE.

La normativa disciplinante la pausa giornaliera di lavoro è contenuta nell’art. 8 del d.lgs. 66/2003, che al comma 1 così dispone: “Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”. In mancanza della regolamentazione contrattuale collettiva, trova applicazione quanto dispone il comma 2: “Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo”. Dalla lettura delle norme citate si evince una nozione di pausa lavorativa da intendersi come momento di inattività o sosta all’interno dell’arco lavorativo giornaliero con la finalità di assicurare al lavoratore il recupero delle energie psico– fisiche, la consumazione del pasto, l’attenuazione di mansioni monotone e ripetitive.

N.B. Il giudice ha applicato la prescrizione decennale in tema di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale.

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RISARCIMENTO DANNO DA USURA PSICO-FISICA PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL RIPOSO

RISARCIMENTO DANNO DA USURA PSICO-FISICA PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL RIPOSO

Il Tribunale di Lanciano-Sez. Lavoro, ha riconosciuto in favore dei medici ricorrenti un risarcimento in via equitativa, pari a circa € 50.000,00 ciascuno per le seguenti violazioni riscontrate a carico della ASL di appartenenza: 

1) la mancata fruizione dei riposi compensativi a seguito dell’espletamento dei turni di pronta disponibilità c.d. attiva, ossia seguita da effettivo svolgimento dell’attività lavorativa. 

2) il mancato rispetto del limite minimo di 11 ore di riposo tra un turno e l’altro nell’arco delle 24 ore, in violazione delle direttive europee sui riposi minimi.

N.B. l’importo del risarcimento è molto alto e la tempistica per ottenere la sentenza di I° grado passata in giudicato è stata pari a circa 18 mesi.

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Avvocato Luca Damiano