Rischio radiologico: la indennità consegue solo alla verifica da parte della Commissione.

Ai fini della percezione dell’indennità per rischio radiologico,  i lavoratori soggetti a rischio – ad eccezione dei medici e i tecnici di radiologia per i quali la qualifica rivestita legittima di per sé la presunzione dell’esistenza del rischio – devono essere individuati non in relazione alla qualifica rivestita ma all’effettiva sottoposizione, per l’attività esercitata, ad una determinata esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Per il personale diverso dai medici e dai tecnici di radiologia è quindi necessario (ed imprescindibile) un accertamento sulle singole situazioni concrete (modalità e orario di lavoro, intensità dell’esposizione) a cura della apposita Commissione prevista dall’art. 1 comma 3 della L. 27 ottobre 1988, n. 460, che deve procedere all’accertamento basandosi su dati formali certi, quanto alla rilevazione e all’interpretazione.

Legge 104/92 : giustificato l’allontanamento diurno dal domicilio se il turno da coprire era notturno

I permessi introdotti dalla l. n. 104/1992, previsti per l’assistenza ad un familiare disabile, giustificano l’assenza dal lavoro in relazione causale diretta con la necessità di svolgere tali funzioni assistenziali. Non può dunque essere contestato al lavoratore l’allontanamento dal domicilio della disabile durante il giorno se il permesso è stato richiesto per coprire il turno notturno di assistenza.

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Cassazione civile sez. lav., 25/01/2023, (ud. 11/10/2022, dep. 25/01/2023), n.2235

Le retribuzioni ricevute in regime di intramoenia sono utili ai fini del calcolo del TFR

Il regime di prestazione libero professionale intramoenia è dunque connotato da un complesso di obbligazioni che gravano su entrambe le parti e che scaturiscono dal sottostante rapporto di lavoro subordinato che lega il sanitario all’ente pubblico da cui dipende’ (Cassazione civile sez. lav., 20/02/2019, n.4948).

Pertanto, trattandosi di voce retributive legata all’effettiva presenza in servizio, essa appare collegata al rapporto di lavoro subordinato e non a prestazioni autonome.

Tribunale Foggia sez. lav., 26/01/2023, n.315

Selezione per incarico di UOC: I rimedi conseguenti ad errata valutazione dei titoli e delle capacità professionali

Alla selezione per l’attribuzione di siffatte posizioni organizzative sono applicabili i medesimi principi affermati in tema di procedure selettive finalizzate alla progressione di carriera atteso che il conferimento della posizione organizzativa, pur non determinando un mutamento del profilo professionale, presuppone una valutazione comparativa degli aspiranti all’incarico, che, seppure discrezionale, deve essere effettuata dal datore di lavoro nel rispetto, oltre che degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., delle regole procedimentali unilateralmente o contrattualmente fissate .  Il lavoratore, nell’ipotesi di illegittima esclusione da una procedura selettiva o di erronea valutazione, è titolare di un diritto soggettivo all’effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative e può esercitare l’azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione, nonché agire per il risarcimento del danno anche da perdita di chance.

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Tribunale Grosseto sez. lav., 22/02/2023

Avvocato Luca Damiano