Il dirigente ha diritto alla indennità per ferie non godute all’atto della cessazione del rapporto

Il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non abbia fruito delle ferie, ha diritto ad una indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il relativo diritto prima di tale cessazione, mediante un’adeguata informazione e, se del caso, invitandolo formalmente a farlo.

Ed invero, sulla questione controversa attinente al diritto del dirigente pubblico all’indennità sostitutiva delle ferie non godute si è ripetutamente espressa la Suprema Corte, sulla scorta di un condivisibile ed articolato percorso argomentativo, che di seguito si riporta: “il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un’adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo”  (Cass. 2 luglio 2020, n. 13613).

E’ noto che in passato si era consolidato un diverso principio, secondo cui “il lavoratore con qualifica di dirigente che abbia il potere di decidere autonomamente, senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, circa il periodo nel quale godere delle ferie, ove non abbia fruito delle stesse non ha diritto ad alcun indennizzo, in quanto se il diritto alle ferie è irrinunciabile, il mancato godimento imputabile esclusivamente al dipendente esclude l’insorgenza del diritto all’indennità sostitutiva, salvo che il lavoratore non dimostri la ricorrenza di eccezionali ed obiettive esigenze aziendali ostative a quel godimento” (nel lavoro privato Cass. 7 giugno 2005, n. 11786; Cass. 7 marzo 1996, n. 1793; nel lavoro pubblico, Cass., S.U., 17 aprile 2009, n. 9146).

Sul tema dispiega decisiva influenza la normativa Comunitaria e, la Corte di Giustizia 6 novembre 2018, individua nel proprio ragionamento tre cardini del giudizio di diritto demandato al giudice nazionale, al fine di assicurare che il lavoratore sia stato messo effettivamente nelle condizioni di esercitare il proprio diritto alle ferie, consistenti: a) nella necessità che il lavoratore sia invitato “se necessario formalmente” a fruire delle ferie e “nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile… se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento” (punto 45); b) nella necessità di “evitare una situazione in cui l’onere di assicurarsi dell’esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite sia interamente posto a carico del lavoratore” (punto 43); c) infine, sul piano processuale, nel prevedere che “l” onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro sicché la perdita del diritto del lavoratore non può aversi ove il datore “non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto”.

L’assetto sostanziale della fattispecie, secondo l’indirizzo della Corte di Giustizia, deve invece muovere dalla verifica di che cosa sia stato fatto dal datore di lavoro perché quelle ferie fossero godute e quali fossero i rapporti tra quell’endemica insufficienza di organico, evidentemente non imputabile al lavoratore, e la necessità di assicurare la prosecuzione del servizio, il tutto infine con una regola ultima di giudizio, individuata sempre dalla Corte di Giustizia, che, nei casi incerti, pone l’onere probatorio a carico del datore di lavoro e non del lavoratore.

Il principio, in continuità con Cass. 13613/2020, può quindi essere così ulteriormente focalizzato: “il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all’indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l’organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento”” (Cass. civ. Sez. Lav., 6 giugno 2022, n. 18140).

Avvocato Luca Damiano